Sentenza del 22/02/2017 n. 141 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza di primo grado sostenendo che fosse carente di motivazione e che non avesse adeguatamente valutato il processo verbale di constatazione, le eccezioni dell'Ufficio e gli elementi presuntivi posti a fondamento degli avvisi di accertamento relativi all'anno 2009. L'accertamento traeva origine dalla denuncia di un socio, che aveva riferito dell'esistenza di una contabilità parallela e di utili non registrati. La società e i soci hanno contestato la nullità degli avvisi per difetto di motivazione, l'illegittimo richiamo per relationem al PVC, l'erronea imputazione di scritture extracontabili e la ricostruzione indiretta del volume d'affari e del reddito.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando sostanzialmente la decisione favorevole ai contribuenti. Il Collegio ha ritenuto che gli elementi utilizzati dall'Ufficio fossero degradati a semplici presunzioni, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Ha inoltre valorizzato l'archiviazione del procedimento penale perché il fatto non sussiste, l'assenza di adeguati accertamenti bancari, la regolare esibizione della documentazione contabile da parte dei contribuenti e la mancanza di prova concreta della contabilità extracontabile. L'Agenzia è stata condannata al pagamento di 4.000 euro per spese e onorari del grado, oltre accessori se dovuti, con integrale compensazione delle spese nei confronti di uno dei soci indicati in sentenza.
Norme richiamate
Art. 111 della Costituzione
Le dichiarazioni di terzi raccolte dai verificatori non costituiscono prova testimoniale utilizzabile in senso pieno nel processo tributario, ma possono assumere il valore di meri indizi, da valutare insieme agli altri elementi del caso, nel rispetto del principio del giusto processo e della parità tra le parti.
Art. 39, comma 2, lettera d), del DPR n. 600/1973
"gravità, precisione e concordanza"
L'accertamento induttivo deve fondarsi su presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Quando gli elementi utilizzati dall'Amministrazione sono soltanto indizi isolati, non verificati o fondati su presupposti successivamente smentiti, l'accertamento non è adeguatamente motivato e probatoriamente sostenuto.
Sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 12 gennaio 2000
Le dichiarazioni rese da terzi o raccolte dai verificatori, anche tramite annotazioni non formalizzate, non hanno natura di prova testimoniale, ma possono essere considerate dal giudice come elementi indiziari, da sottoporre a valutazione critica e da corroborare con ulteriori risultanze.
Massime di principio
- Nel processo tributario, le dichiarazioni di terzi raccolte durante una verifica non sono automaticamente prove decisive: hanno valore indiziario e devono essere corroborate da ulteriori elementi oggettivi.
- Un accertamento induttivo è legittimo solo se le presunzioni poste a suo fondamento sono gravi, precise e concordanti; non bastano sospetti, ricostruzioni meramente ipotetiche o il richiamo generico al PVC.
- Se il presupposto principale dell'accertamento, come l'esistenza di una contabilità parallela, viene smentito da un procedimento penale o da altra prova attendibile, anche le conclusioni fiscali basate esclusivamente su quel presupposto possono risultare prive di fondamento.
- L'Amministrazione deve valutare autonomamente e criticamente la documentazione e gli elementi raccolti, senza recepire in modo acritico le conclusioni del PVC.
- La collaborazione del contribuente e la produzione della contabilità, dei documenti di acquisto e dei dati relativi ai ricavi possono indebolire la ricostruzione induttiva, soprattutto se l'Ufficio non svolge ulteriori verifiche, come accertamenti bancari.
- L'archiviazione o l'assoluzione penale non determina automaticamente l'esito del giudizio tributario, ma può incidere significativamente quando esclude proprio il fatto materiale utilizzato come base dell'accertamento.
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