Sentenza del 22/02/2017 n. 281 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento - Ricostruzione analitico-induttiva ricavi - Metodologia - Valore probatorio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società contro l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008. L'Ufficio aveva ricostruito analitico-induttivamente i ricavi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera d), del d.P.R. 600/1973, sulla base dei consumi idrici risultanti dalle fatture, rapportati al consumo d'acqua per ciascun gettone, alla durata del servizio e al prezzo del gettone. Dopo aver escluso l'acqua destinata a usi diversi dal lavaggio, l'Ufficio aveva stimato il numero di gettoni utilizzati, i ricavi dell'autolavaggio e, con una stima ritenuta prudenziale, quelli derivanti dalla pulizia interna dei veicoli. La società contestava l'attendibilità dei consumi utilizzati, deduceva consumi inferiori, richiamava la ridotta potenzialità commerciale dell'impianto e sosteneva che i ricavi accertati fossero inesistenti.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando parzialmente la decisione di primo grado e confermando la pretesa tributaria dell'avviso di accertamento per il 2008 ai fini delle imposte dirette e dell'IVA. È stata ritenuta legittima la ricostruzione dei ricavi fondata sul consumo documentato di acqua, sul prezzo e sulla durata dei gettoni e sui litri erogati per ciascun gettone. La Commissione ha ritenuto non provati i consumi alternativi indicati dalla società e non decisive le circostanze relative all'anno 2009, alla localizzazione dell'impianto e alla successiva liquidazione della società. La parte soccombente è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 1.237,40.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lettera d), d.P.R. 600/1973
metodo c.d. "analitico-induttivo"
Consente all'Amministrazione finanziaria di rettificare il reddito d'impresa sulla base di presunzioni qualificate, quando emergono gravi incongruenze o elementi idonei a rendere inattendibili, anche parzialmente, le scritture contabili. La ricostruzione può fondarsi su dati oggettivi di consumo e su ulteriori parametri coerenti con il ciclo economico dell'attività.
Cassazione civile, sentenza 8 agosto 2002, n. 9884
il "consumo unitario dei tovaglioli" può rappresentare un fatto noto capace di presumere il numero di pasti effettivamente forniti
Il consumo di beni sussidiari o di materiali normalmente correlati alle prestazioni può costituire una base presuntiva idonea a ricostruire i ricavi, senza necessità di un ulteriore elemento intermedio, purché il rapporto con l'attività esercitata sia ragionevole.
Cassazione civile, sentenza 19 agosto 2009, n. 18475
Ha riaffermato la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo basato sul numero dei tovaglioli utilizzati, in presenza di gravi incongruenze contabili.
Cassazione civile, sentenza n. 17408/2010
Ha riconosciuto la possibilità di utilizzare il consumo unitario di acqua minerale quale elemento presuntivo per ricostruire i ricavi di un'impresa.
Massime di principio
- In attività caratterizzate da un rapporto quantitativo verificabile tra consumi e prestazioni, l'Amministrazione può ricostruire presuntivamente i ricavi utilizzando consumi di acqua, energia, materie prime, materiali di consumo o altri beni strumentali al servizio.
- La presunzione è più solida quando il dato iniziale è oggettivo e documentato, il consumo unitario è noto o dimostrabile e il calcolo considera gli utilizzi estranei all'attività produttiva.
- Non è necessario che ogni componente della ricostruzione sia certo: possono essere utilizzate stime ragionevoli e prudenziali per gli elementi secondari, purché il procedimento complessivo sia motivato, coerente e verosimile.
- Il contribuente che contesta la ricostruzione deve fornire dati alternativi verificabili e documentati; mere annotazioni interne, affermazioni generiche sulla scarsa clientela o difficoltà economiche non sono normalmente sufficienti.
- Il fatto che un'annualità successiva non sia stata accertata non dimostra, da solo, l'inesistenza dei maggiori ricavi riferiti all'anno oggetto di controllo.
- Le incongruenze nelle scritture contabili, nelle esistenze iniziali o nelle rimanenze possono legittimare il ricorso al metodo analitico-induttivo e ridurre il valore probatorio della contabilità.
- In una situazione simile è opportuno conservare fatture e dati dei consumi, documentare gli usi non produttivi delle utenze, dimostrare eventuali anomalie tecniche o stagionali e contestare analiticamente ogni parametro utilizzato dall'Ufficio.
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