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Sentenza

Sentenza del 22/02/2017 n. 282 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

IVA - Cessioni e prestazioni accessorie - Qualificazione - Detraibilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La tesi dell'Ufficio è stata ritenuta non condivisibile. L'IVA pagata dalla società per i servizi professionali di assistenza nella trattativa di cessione della partecipazione non è stata considerata indetraibile per il solo fatto di essere collegata a un'operazione esente. La detrazione è stata quindi riconosciuta, in assenza di ulteriori ragioni ostative.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio sosteneva che l'IVA assolta sui servizi professionali utilizzati per assistere la società nella cessione di una partecipazione fosse indetraibile, poiché collegata a un'operazione di cessione di partecipazioni esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 4, del d.P.R. n. 633/1972. La questione riguardava anche la qualificazione dei servizi professionali come prestazioni accessorie rispetto all'operazione principale. La decisione ha chiarito che, affinché un'operazione possa essere considerata accessoria, deve essere effettuata tra gli stessi soggetti dell'operazione principale; non può quindi essere qualificata automaticamente come accessoria una prestazione resa da soggetti terzi diversi dalle parti della cessione.

Norme richiamate

  • Art. 10, comma 1, n. 4, d.P.R. n. 633/1972

    La cessione di partecipazioni societarie rientra tra le operazioni esenti da IVA. Tuttavia, l'esenzione dell'operazione principale non comporta automaticamente l'indetraibilità dell'IVA relativa a servizi acquistati in occasione della cessione.

  • Principio delle prestazioni accessorie in materia di IVA

    Una prestazione può essere qualificata accessoria rispetto a un'operazione principale solo quando ricorrono i presupposti del collegamento funzionale e, in particolare, quando le operazioni sono poste in essere tra gli stessi soggetti. Prestazioni rese da terzi, come i consulenti professionali, non diventano automaticamente accessorie all'operazione principale.

Massime di principio

  • Il collegamento economico o funzionale tra due operazioni non è sufficiente, da solo, a qualificare una prestazione come accessoria ai fini IVA: occorre verificare anche l'identità dei soggetti coinvolti.
  • L'IVA sui servizi professionali acquisiti per preparare o realizzare un'operazione esente non è automaticamente indetraibile; deve essere valutata la funzione concreta del servizio e il suo rapporto con l'attività economica del committente.
  • Quando una società sostiene costi di consulenza per una cessione di partecipazioni, la detraibilità dell'IVA deve essere esaminata considerando l'impiego dei servizi nell'attività d'impresa e non soltanto l'esenzione IVA dell'operazione finale.
  • L'Amministrazione finanziaria non può estendere automaticamente il regime IVA dell'operazione principale ai rapporti autonomi con i consulenti terzi, se mancano i requisiti per considerarli prestazioni accessorie.

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