Sentenza del 22/02/2017 n. 280 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento sintetico - 'Nuovo' redditometro - Onere della prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità dell'accertamento sintetico, sostenendo che la disponibilità di risorse liquide depositate in banca nei due anni precedenti fosse sufficiente a giustificare la capacità di sostenere le spese e, quindi, a escludere l'esistenza di redditi non dichiarati. L'accertamento era fondato sulla titolarità di beni-indice di capacità contributiva, tra cui un'abitazione di circa 350 mq adibita a residenza, tre immobili destinati a magazzino, terreni agricoli e un'autovettura.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La mera disponibilità di liquidità bancaria nei due anni precedenti non è stata ritenuta idonea a infirmare l'accertamento sintetico basato sulla disponibilità dei beni-indice. Ha invece rafforzato la posizione dell'Ufficio il fatto che il contribuente non avesse fornito una giustificazione analitica e concreta né delle spese di mantenimento degli immobili, dei terreni e dell'autovettura, né delle ordinarie esigenze di vita, come alimentazione, vestiario e consumi vari. L'accertamento è pertanto risultato fondato in assenza di prova contraria adeguata.
Norme richiamate
Accertamento sintetico del reddito mediante beni-indice (art. 38 del D.P.R. n. 600/1973)
La disponibilità di beni e spese indicativi di capacità contributiva consente all'Amministrazione di presumere un determinato reddito, salvo che il contribuente dimostri con elementi specifici e documentati che il finanziamento delle spese provenga da risorse diverse da redditi non dichiarati.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico, la titolarità e la disponibilità di beni di rilevante valore o comportanti costi di mantenimento possono costituire una base presuntiva per ricostruire il reddito del contribuente.
- La semplice esistenza di somme sui conti correnti non è, di per sé, sufficiente a neutralizzare l'accertamento: occorre dimostrare l'origine delle somme, la loro effettiva disponibilità nel periodo considerato e il loro concreto impiego per sostenere le spese contestate.
- Il contribuente deve fornire una prova analitica, documentata e coerente non solo per l'acquisto dei beni, ma anche per i relativi costi di gestione e per le ordinarie spese di vita.
- Quando non vengono giustificate le spese essenziali e ricorrenti, tale omissione può rafforzare la presunzione dell'Ufficio circa l'esistenza di redditi non dichiarati.
- Per contrastare efficacemente un accertamento sintetico è opportuno ricostruire il quadro finanziario complessivo, indicando redditi esenti o soggetti a ritenuta, disinvestimenti, donazioni, eredità, finanziamenti e ogni altra fonte lecita, con idonea documentazione.
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