Regolamento (UE) 2024/780
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/780 della Commissione, del 5 marzo 2024, relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di endo–1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma citrinoviride DSM 34663 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole da ingrasso, tutte le specie avicole destinate alla produzione di uova e allevate per la produzione di uova, suinetti svezzati, suini da ingrasso e carpe, all’autorizzazione di tale preparato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole da riproduzione, tacchini allevati per la riproduzione, specie avicole minori allevate per la riproduzione, uccelli ornamentali, suinetti lattanti e specie suine minori da ingrasso (titolare dell’autorizzazione: Huvepharma NV) e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1043, (UE) 2017/1906 e (UE) 2018/327
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’autorizzazione di un preparato enzimatico a base di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma citrinoviride DSM 34663 e ne estende l’uso ad ulteriori categorie di animali. La Commissione recepisce il parere favorevole dell’EFSA sulla sicurezza per animali bersaglio, consumatori e ambiente, nonché sulle condizioni di impiego, e impone misure di protezione per gli utilizzatori. Il testo abroga le precedenti decisioni di autorizzazione settoriali e introduce un periodo transitorio per l’immissione sul mercato e l’utilizzo di scorte già prodotte ed etichettate.
Rinnovo e ampliamento dell’autorizzazione, come additivo per mangimi, del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma citrinoviride DSM 34663, con abrogazione delle precedenti autorizzazioni settoriali.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e ai titolari/autorizzati che producono, immettono sul mercato o utilizzano il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi identificato con il numero 4a1617, destinato a specifiche specie animali nell’Unione europea. Riguarda in particolare polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, galline ovaiole, specie avicole minori da ingrasso e destinate alla produzione di uova, suinetti svezzati, suini da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori allevate per la produzione di uova, carpe, nonché nuove destinazioni d’uso per galline da riproduzione, tacchini allevati e da riproduzione, uccelli ornamentali, suinetti lattanti e specie suine minori da ingrasso. Si applica nel territorio dell’Unione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; prevede inoltre regole transitorie per prodotti ed etichettature anteriori al 26 marzo 2024.
Rinnovo dell’autorizzazione e ampliamento d’uso dell’endo-1,4-beta-xilanasi
Il regolamento interviene nell’ambito della disciplina UE sugli additivi per mangimi di cui al regolamento (CE) n. 1831/2003, che regola autorizzazione, rinnovo e condizioni di impiego degli additivi destinati all’alimentazione animale. La Commissione, sulla base del parere dell’EFSA del 5 luglio 2023 e della valutazione del laboratorio di riferimento, conclude che il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma citrinoviride DSM 34663 soddisfa le condizioni per il rinnovo e per l’estensione ad ulteriori specie.
Contesto e valutazioni scientifiche
Dai considerando emerge che il preparato era già autorizzato per alcune categorie di animali da precedenti regolamenti di esecuzione. La domanda di rinnovo, presentata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, includeva anche nuove utilizzazioni ai sensi dell’articolo 7 dello stesso regolamento. L’EFSA ha ritenuto che non vi fossero nuovi elementi idonei a mettere in discussione le conclusioni precedenti sulla sicurezza per le specie bersaglio, i consumatori e l’ambiente alle condizioni d’uso autorizzate, e ha esteso tali conclusioni alle nuove specie indicate. Ha inoltre rilevato che il preparato non è corrosivo né sensibilizzante per la pelle, è irritante per gli occhi e sensibilizzante per le vie respiratorie; non è stata invece tratta una conclusione definitiva sulla irritazione cutanea.
Ambito soggettivo e specie destinatarie
Il provvedimento riguarda un additivo zootecnico, con funzione di promotore della digestione, destinato a una pluralità di specie animali. Il rinnovo copre le specie già autorizzate: polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, galline ovaiole, specie avicole minori da ingrasso e destinate alla produzione di uova, suinetti svezzati, suini da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori allevate per la produzione di uova e carpe. L’autorizzazione è inoltre estesa a galline da riproduzione, tacchini allevati per la riproduzione, tacchini da riproduzione, uccelli ornamentali, suinetti lattanti, specie suine minori da ingrasso, specie avicole minori allevate per la riproduzione e specie avicole minori da riproduzione.
Condizioni di impiego e prescrizioni di sicurezza
L’allegato definisce la composizione dell’additivo, la sua concentrazione minima e le dosi di impiego per specie/categoria. Per alcune categorie avicole, per i suinetti e per i suini minori da ingrasso, il tenore minimo è fissato in 1 050 EPU/kg di mangime completo; per altre categorie il minimo è pari a 1 500 EPU/kg. È richiesto che nelle istruzioni per l’uso siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, per prevenire i rischi per gli utilizzatori, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative; qualora tali misure non eliminino i rischi, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per respirazione, occhi e pelle.
Abrogazioni e continuità del mercato
Il regolamento abroga tre precedenti atti di esecuzione relativi alle varie autorizzazioni parziali del medesimo preparato: i regolamenti (UE) 2015/1043, (UE) 2017/1906 e (UE) 2018/327. Per evitare interruzioni commerciali e tenuto conto dell’assenza di motivi di sicurezza che impongano un’applicazione immediata, vengono previste misure transitorie: i prodotti e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 26 settembre 2024 possono essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento scorte; per mangimi composti e materie prime per mangimi, il termine per la produzione ed etichettatura secondo le vecchie norme è il 26 marzo 2025.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L’allegato indica come fine del periodo di autorizzazione il 26 marzo 2034.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’autorizzazione per le specie già coperte
L’autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma citrinoviride DSM 34663, classificato come additivo zootecnico e promotore della digestione, è rinnovata per polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, galline ovaiole, specie avicole minori da ingrasso e destinate alla produzione di uova, suinetti svezzati, suini da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori allevate per la produzione di uova e carpe, secondo le condizioni dell’allegato.
Nuove autorizzazioni per ulteriori specie
Lo stesso preparato è autorizzato anche per galline da riproduzione, tacchini allevati per la riproduzione, tacchini da riproduzione, uccelli ornamentali, suinetti lattanti, specie suine minori da ingrasso, specie avicole minori allevate per la riproduzione e specie avicole minori da riproduzione, sempre alle condizioni fissate nell’allegato.
Abrogazione delle precedenti autorizzazioni
Sono abrogati i regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1043, (UE) 2017/1906 e (UE) 2018/327, che avevano autorizzato il preparato per diverse specie e categorie animali.
Misure transitorie per prodotti già immessi o etichettati
Il preparato e le premiscele destinate alle specie indicate, se prodotti ed etichettati prima del 26 settembre 2024 conformemente alle norme precedenti, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti il preparato, prodotti ed etichettati prima del 26 marzo 2025 secondo le norme precedenti, è consentita la commercializzazione e l’uso fino a esaurimento scorte.
Condizioni tecniche e requisiti di sicurezza dell’allegato
L’allegato fissa il numero di identificazione 4a1617, il titolare dell’autorizzazione Huvepharma NV, la composizione del preparato, il contenuto minimo di attività (6 000 EPU/g) e la forma solida o liquida. Per talune specie è indicato un tenore minimo di 1 050 EPU/kg di mangime completo (12% di umidità), mentre per altre è previsto 1 500 EPU/kg. Le istruzioni d’uso devono indicare condizioni di conservazione e stabilità al trattamento termico; inoltre gli operatori devono adottare procedure e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori e, se ciò non basta, usare dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle.
Durata dell’autorizzazione e metodo di analisi
Il periodo di autorizzazione indicato nell’allegato termina il 26 marzo 2034. L’allegato richiama un metodo colorimetrico per la determinazione dell’attività enzimatica nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti, basato sulla misurazione della sostanza colorante idrosolubile rilasciata da substrati di arabinoxilano di frumento reticolato con azzurrina.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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