Regolamento (UE) 2024/777
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/777 della Commissione, del 5 marzo 2024, relativo all’autorizzazione della L-lisina base, liquida, del monocloridrato di L-lisina, liquido, e del monocloridrato di L-lisina prodotti da Escherichia coli NITE BP-02917 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, a determinate condizioni, tre additivi per mangimi a base di L-lisina prodotti da un ceppo di Escherichia coli specifico, destinati a tutte le specie animali. La Commissione recepisce il parere favorevole dell’EFSA in ordine alla sicurezza per animali, consumatori e ambiente, imponendo però alcune cautele di etichettatura, uso e protezione degli utilizzatori. Per la forma solida di monocloridrato di L-lisina è inoltre fissato un limite massimo di esposizione alle endotossine. L’autorizzazione ha validità fino al 26 marzo 2034.
Autorizzazione all’immissione sul mercato e all’uso, come additivi per mangimi, della L-lisina base, liquida, del monocloridrato di L-lisina, liquido, e del monocloridrato di L-lisina prodotti da Escherichia coli NITE BP-02917 per tutte le specie animali.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e all’utilizzo, nell’alimentazione animale, di tre additivi prodotti da Escherichia coli NITE BP-02917: L-lisina base, liquida; monocloridrato di L-lisina, liquido; monocloridrato di L-lisina. L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali e copre sia l’impiego nella categoria degli additivi nutrizionali, gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi", sia nella categoria degli additivi organolettici, gruppo funzionale "aromatizzanti". Si applica nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro; per tutte le autorizzazioni il termine finale indicato in allegato è il 26 marzo 2034. Sono previste prescrizioni specifiche per etichettatura, uso in acqua di abbeveraggio, manipolazione e protezione degli utilizzatori, nonché una limitazione di esposizione alle endotossine per la forma in polvere di monocloridrato di L-lisina.
Autorizzazione di additivi a base di L-lisina prodotti da Escherichia coli NITE BP-02917
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/777 della Commissione autorizza l’uso, come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, della L-lisina base, liquida, del monocloridrato di L-lisina, liquido, e del monocloridrato di L-lisina prodotti da Escherichia coli NITE BP-02917. L’atto si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per l’alimentazione animale, e recepisce i pareri favorevoli dell’EFSA sulla sicurezza e sull’efficacia delle sostanze alle condizioni d’uso proposte.
Presupposti scientifici e valutazione della Commissione
Nei considerando, la Commissione ricorda che l’EFSA ha concluso che i tre additivi sono sicuri per le specie bersaglio, per i consumatori e per l’ambiente se impiegati sia come aminoacidi sia come aromatizzanti. L’Autorità ha tuttavia evidenziato una criticità in caso di somministrazione orale simultanea dei medesimi additivi nei mangimi e nell’acqua di abbeveraggio. È stato inoltre rilevato che il concentrato liquido di L-lisina può essere corrosivo per pelle e occhi per il suo pH elevato, mentre il monocloridrato di L-lisina, soprattutto nella forma solida, pone un tema di esposizione alle endotossine correlato al potenziale di polverizzazione.
Ambito dell’autorizzazione e classificazione funzionale
L’articolo 1 autorizza le sostanze indicate nell’allegato nelle due categorie rilevanti del sistema di classificazione del regolamento (CE) n. 1831/2003: additivi nutrizionali, gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi", e additivi organolettici, gruppo funzionale "aromatizzanti". Le sostanze autorizzate sono:
- L-lisina base, liquida (numero di identificazione 3c320i);
- monocloridrato di L-lisina, liquido (3c321i);
- monocloridrato di L-lisina (3c322v).
L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali e ha come termine finale il 26 marzo 2034.
Condizioni tecniche di composizione e impiego
Per ciascun additivo l’allegato fissa composizione minima, formula chimica, descrizione e metodi di analisi. In sintesi:
- la L-lisina base, liquida, è una soluzione acquosa con almeno il 50 % di L-lisina;
- il monocloridrato di L-lisina, liquido, è una soluzione acquosa con almeno il 22,4 % di L-lisina e umidità massima del 65 %;
- il monocloridrato di L-lisina, in polvere, contiene almeno il 78 % di L-lisina e umidità massima dell’1,5 %.
Per le forme liquide e per la forma in polvere sono previsti metodi di identificazione e quantificazione fondati sul Food Chemical Codex, sull’EN ISO 17180 e sulla cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica, richiamando anche il regolamento (CE) n. 152/2009 per i controlli ufficiali.
Obblighi di etichettatura e informazioni agli utilizzatori
Il regolamento impone varie cautele informative. Per gli additivi usati come aminoacidi, l’etichetta deve indicare il tenore di lisina e riportare un avviso secondo cui, in caso di supplementazione con L-lisina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, occorre considerare l’apporto di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali per evitare squilibri.
Per la L-lisina base, liquida, l’etichetta dell’additivo deve indicare il tenore massimo raccomandato nel mangime completo con umidità al 12 %, pari a 25 mg/kg, e, se il livello d’uso riportato in premiscela comporta il superamento di tale valore, l’etichetta della premiscela deve specificare gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta della sostanza attiva. Analoghe indicazioni valgono per il monocloridrato di L-lisina liquido e in polvere nella parte relativa all’uso come aromatizzanti.
Utilizzo nell’acqua di abbeveraggio e nelle premiscele
L’allegato consente l’impiego degli additivi anche nell’acqua di abbeveraggio. In tale ipotesi devono essere riportate nelle istruzioni per l’uso le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e, quando pertinente, la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. Per l’uso come aromatizzanti, invece, il regolamento richiede che l’additivo sia incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.
Misure di protezione per la salute degli utilizzatori
La Commissione ritiene necessarie misure di protezione per evitare effetti nocivi sugli utilizzatori. Gli operatori del settore dei mangimi devono quindi adottare procedure operative e misure organizzative adeguate; se il rischio non può essere eliminato in tal modo, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle e occhi. Per il monocloridrato di L-lisina in polvere, il tenore di endotossine e il potenziale di polverizzazione devono inoltre rispettare la soglia di esposizione massima di 1 600 UI endotossine/m3 di aria.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione degli additivi
L’articolo 1 autorizza, alle condizioni riportate nell’allegato, le sostanze appartenenti alla categoria "additivi nutrizionali" (gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi") e alla categoria "additivi organolettici" (gruppo funzionale "aromatizzanti"). Gli additivi autorizzati sono la L-lisina base, liquida; il monocloridrato di L-lisina, liquido; e il monocloridrato di L-lisina, tutti prodotti da Escherichia coli NITE BP-02917.
Motivazione scientifica e condizioni di sicurezza
Nei considerando la Commissione richiama i pareri EFSA del 27 settembre 2022 e dell’11 maggio 2023, che concludono per la sicurezza degli additivi per specie bersaglio, consumatori e ambiente alle condizioni d’uso proposte, nonché per la loro efficacia come fonte di L-lisina e come aromatizzanti. L’EFSA segnala tuttavia cautela per la somministrazione orale simultanea nei mangimi e nell’acqua di abbeveraggio. Per la L-lisina base, liquida, la Commissione prevede misure di protezione per gli utilizzatori.
Etichettatura e avvertenze per uso nutrizionale
Per gli additivi usati come aminoacidi, specialmente nell’acqua di abbeveraggio, l’etichetta deve avvertire di considerare l’apporto complessivo di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali per evitare squilibri. Per L-lisina base, liquida, e monocloridrato di L-lisina, liquido, deve essere indicato il tenore di lisina; per il monocloridrato di L-lisina, liquido, l’avvertenza deve comparire anche in etichetta di additivo e premiscela. È inoltre previsto che le istruzioni per l’uso indichino condizioni di conservazione, stabilità al trattamento termico e, ove rilevante, stabilità nell’acqua di abbeveraggio.
Uso nell’acqua di abbeveraggio
Gli additivi a base di L-lisina possono essere utilizzati nell’acqua di abbeveraggio. Per tali impieghi il regolamento impone specifiche indicazioni in etichetta e nelle istruzioni, in considerazione del possibile effetto sull’equilibrio degli aminoacidi nella dieta.
Limite di esposizione alle endotossine
Per il monocloridrato di L-lisina in polvere è prevista una misura specifica di sicurezza: il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima alle endotossine di 1 600 UI endotossine/m3 di aria.
Misure di protezione per gli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati con misure organizzative, l’additivo e le premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale per pelle e occhi. Per la L-lisina base, liquida, la Commissione richiama espressamente misure di protezione adeguate; per le forme in polvere è evidenziato il rischio da endotossine e polveri.
Additivo come aromatizzante
Per l’uso nella categoria degli additivi organolettici, il regolamento stabilisce che gli additivi siano incorporati nei mangimi sotto forma di premiscela. Non sono fissati tenori massimi di impiego per ragioni di sicurezza, ma l’etichetta dell’additivo deve riportare un tenore massimo raccomandato di 25 mg/kg di mangime completo con umidità del 12 %. Se il livello d’uso indicato in premiscela supera tale valore, l’etichetta della premiscela deve indicare gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta di sostanza attiva.
Condizioni specifiche per i singoli additivi
Per L-lisina base, liquida (3c320i) e monocloridrato di L-lisina, liquido (3c321i), la composizione minima è rispettivamente pari al 50 % e al 22,4 % di L-lisina; per il monocloridrato di L-lisina in polvere (3c322v) la tenuta minima di L-lisina è del 78 % con umidità massima dell’1,5 %. Per tutte le specie animali sono previste le stesse condizioni di autorizzazione, con scadenza al 26 marzo 2034.
Metodi di analisi e riferimento al laboratorio di riferimento
L’allegato indica i metodi di analisi per identificazione e quantificazione della lisina nelle matrici rilevanti: Food Chemical Codex per l’identificazione del monocloridrato di L-lisina; cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS o IEC-VIS/FLD), con rinvio al regolamento (CE) n. 152/2009 e alla norma EN ISO 17180, per additivi, premiscele, mangimi composti e acqua. Più richiami rinviano alle valutazioni del laboratorio di riferimento dell’UE.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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