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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/785

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/785 della Commissione, del 5 marzo 2024, che dispone la registrazione delle importazioni di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti per il trasporto di persone, originari della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32024R0785

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento impone la registrazione doganale delle importazioni di determinati veicoli elettrici a batteria nuovi originari della Repubblica popolare cinese nell’ambito di un’inchiesta antisovvenzioni avviata dalla Commissione. La misura è adottata per preservare la possibilità di applicare retroattivamente eventuali dazi compensativi qualora l’inchiesta confermi sussidi e pregiudizio grave all’industria dell’Unione. Le parti interessate possono presentare osservazioni o chiedere di essere ascoltate entro 21 giorni dalla pubblicazione.

Registrazione delle importazioni nell’Unione di veicoli elettrici a batteria nuovi per il trasporto di persone originari della Repubblica popolare cinese, ai fini di un’inchiesta antisovvenzioni.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti principalmente per il trasporto di un massimo di nove persone compreso il conducente, azionati esclusivamente da uno o più motori elettrici e attualmente classificati al codice NC 8703 80 10, originari della Repubblica popolare cinese. Sono esclusi i motocicli. La misura riguarda la registrazione doganale delle importazioni per un periodo di nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.

Registrazione delle importazioni di veicoli elettrici a batteria nuovi originari della Repubblica popolare cinese

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/785 della Commissione dispone la registrazione doganale di determinate importazioni di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti per il trasporto di persone, originari della Repubblica popolare cinese. La misura si colloca nel quadro di un’inchiesta antisovvenzioni avviata su iniziativa della Commissione e mira a preservare la possibilità di applicare in seguito dazi compensativi con effetto retroattivo, qualora l’istruttoria lo giustifichi.

Contesto e finalità della misura

La Commissione richiama l’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037, che consente di richiedere alle autorità doganali la registrazione delle importazioni quando vi siano elementi sufficienti per ritenere che esse siano oggetto di sovvenzioni e che possano derivarne effetti pregiudizievoli per l’industria dell’Unione. La registrazione ha quindi funzione cautelare: non introduce da subito un dazio, ma consente, in presenza dei presupposti di legge, di riscuotere successivamente i dazi compensativi sulle importazioni registrate.

Prodotto interessato ed esclusioni

Il prodotto soggetto a registrazione è definito come veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti principalmente per il trasporto di un massimo di nove persone, compreso il conducente, e azionati esclusivamente da uno o più motori elettrici. Il prodotto è attualmente classificato al codice NC 8703 80 10. I motocicli sono esclusi dall’inchiesta e, conseguentemente, dalla misura di registrazione.

Ragioni della registrazione: sovvenzioni e importazioni massicce

La Commissione afferma di disporre di elementi di prova sufficienti per ritenere che le importazioni dalla RPC beneficino di sovvenzioni, riconducibili in particolare a trasferimenti diretti di fondi o potenziali trasferimenti, a rinunce di entrate pubbliche e alla fornitura di beni o servizi a condizioni non adeguate. Tali sovvenzioni sarebbero specifiche e quindi compensabili. Inoltre, gli elementi raccolti mostrano circostanze gravi: tra ottobre 2023 e gennaio 2024 le importazioni avrebbero raggiunto 177 839 unità, con un incremento dell’11 % rispetto alla media mensile del periodo dell’inchiesta e del 14 % rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. La Commissione ritiene plausibile che il pregiudizio difficilemente rimediabile stia già iniziando a concretizzarsi e che persista il rischio di effetti negativi su vendite, produzione, occupazione e risultati economici dei produttori dell’Unione.

Effetto cautelare e possibile riscossione retroattiva

La registrazione viene disposta per evitare la reiterazione del pregiudizio e per garantire che, ove l’inchiesta si concluda con l’istituzione di dazi compensativi, tali dazi possano essere riscossi retroattivamente sulle importazioni registrate, nei limiti delle condizioni previste dal diritto applicabile. La Commissione precisa che, allo stato, non è possibile stimare con precisione l’eventuale importo dei futuri dazi.

Partecipazione degli interessati

Il regolamento invita tutte le parti interessate a presentare osservazioni scritte, fornire elementi di prova o chiedere di essere sentite. La richiesta di audizione deve essere formulata per iscritto e motivata da particolari ragioni. Il termine per intervenire è di 21 giorni dalla pubblicazione del regolamento.

Durata della registrazione, efficacia ed entrata in vigore

La registrazione delle importazioni ha durata di nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Protezione dei dati personali

I dati personali raccolti nel contesto della registrazione devono essere trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725, relativo alla tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione.

Disposizioni principali

Prodotto soggetto a registrazione

Il prodotto in esame è costituito da veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti principalmente per il trasporto di un massimo di nove persone compreso il conducente, azionati esclusivamente da uno o più motori elettrici, classificati al codice NC 8703 80 10. I motocicli sono espressamente esclusi.

Motivazione della registrazione

Ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037, la Commissione può chiedere la registrazione delle importazioni per consentire l’eventuale applicazione retroattiva di misure compensative. La Commissione ritiene sussistenti elementi di prova sufficienti circa l’esistenza di sovvenzioni e di circostanze gravi, tra cui importazioni massicce in un periodo relativamente breve e rischio di pregiudizio difficilmente rimediabile.

Elementi di prova sulle sovvenzioni e sull’aumento delle importazioni

La Commissione indica come forme di sovvenzione, tra l’altro, il trasferimento diretto di fondi o potenziali trasferimenti, la rinuncia a entrate pubbliche altrimenti dovute e la fornitura di beni o servizi a corrispettivo inferiore a quello adeguato. Gli elementi disponibili suggeriscono che le sovvenzioni siano specifiche e compensabili. Quanto alle importazioni, tra ottobre 2023 e gennaio 2024 sono state registrate 177 839 unità, con un aumento dell’11 % rispetto alla media mensile del periodo dell’inchiesta e del 14 % rispetto al corrispondente periodo ottobre 2022-gennaio 2023.

Rischio di reiterazione del pregiudizio

La registrazione è disposta anche per evitare la reiterazione del pregiudizio, poiché la Commissione ritiene plausibile che, se l’inchiesta confermasse un pregiudizio grave, i dazi compensativi sulle importazioni registrate possano essere riscossi retroattivamente in conformità alle norme applicabili.

Partecipazione delle parti interessate

Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni scritte e a fornire elementi di prova. Possono chiedere di essere sentite, purché la richiesta sia formulata per iscritto e sia motivata da particolari ragioni.

Durata della registrazione e termine per le osservazioni

La registrazione delle importazioni dura nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. Le parti interessate devono presentare osservazioni, elementi di prova o richieste di audizione entro 21 giorni dalla pubblicazione del regolamento.

Entrata in vigore e trattamento dei dati personali

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. I dati personali raccolti nell’ambito della registrazione sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.

Come è indicizzato

Materiedazi compensatividifesa commercialeantidumping e antisovvenzioniunione doganaleprotezione dei dati

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