Regolamento (UE) 2024/794
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/794 della Commissione, del 5 marzo 2024, relativo all’autorizzazione di un preparato di endo–1,4-beta-xilanasi prodotta da Komagataella phaffii CGMCC 7.371 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole e ai suinetti di tutte le specie di suidi (titolare dell’autorizzazione: Victory Enzymes GmbH)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’immissione e l’uso, come additivo per mangimi, di un preparato enzimatico di endo–1,4-beta-xilanasi prodotto da Komagataella phaffii CGMCC 7.371. L’autorizzazione è concessa sulla base del regolamento (CE) n. 1831/2003 e riguarda specifiche specie avicole e i suinetti di tutte le specie suine, con indicazioni su dose, condizioni d’uso e misure di protezione per gli utilizzatori. L’atto recepisce il parere favorevole dell’EFSA su sicurezza ed efficacia e stabilisce una durata dell’autorizzazione fino al 26 marzo 2034.
Autorizzazione come additivo per mangimi di un preparato di endo–1,4-beta-xilanasi prodotta da Komagataella phaffii CGMCC 7.371 per tutte le specie avicole e per i suinetti di tutte le specie suine.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e all’impiego, nell’alimentazione animale, del preparato di endo–1,4-beta-xilanasi identificato nell’allegato come additivo zootecnico del gruppo funzionale dei promotori della digestione. L’autorizzazione riguarda le specie avicole e i suinetti di tutte le specie di suidi, con distinzione tra suinetti lattanti e svezzati, e include anche le specie suine minori in crescita; per le specie avicole sono previste condizioni di impiego differenziate tra uova da cova/ovaioli e altre categorie avicole. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’allegato fissa una fine del periodo di autorizzazione al 26 marzo 2034.
Autorizzazione di un preparato di endo–1,4-beta-xilanasi per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/794 della Commissione autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, un preparato di endo–1,4-beta-xilanasi prodotta da Komagataella phaffii CGMCC 7.371 come additivo per mangimi. L’atto si fonda sul parere favorevole dell’EFSA del 4 luglio 2023, che ha ritenuto il prodotto sicuro per le specie interessate, per i consumatori e per l’ambiente, nonché potenzialmente efficace alle dosi indicate.
Contesto regolatorio e valutazione scientifica
Il regolamento richiama la disciplina generale degli additivi per mangimi contenuta nel regolamento (CE) n. 1831/2003, che definisce presupposti e procedura di autorizzazione. La domanda presentata a norma dell’articolo 7 del regolamento di base era completa della documentazione richiesta. L’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato è sicuro per tutte le specie avicole, per i suinetti lattanti e svezzati e per le specie suine minori in crescita, oltre che per i consumatori e per l’ambiente; ha inoltre qualificato il prodotto come sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie, pur non traendo conclusioni sul potenziale di irritazione cutanea.
Ambito di autorizzazione e categorie interessate
L’additivo è iscritto nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale dei "promotori della digestione". L’autorizzazione copre:
- tutte le specie avicole per la produzione di uova, con dose di 2 000 U/kg di mangime completo al 12% di umidità;
- i suinetti lattanti e svezzati di tutte le specie di suidi, nonché i suinetti di specie suine minori, con dose di 2 000 U/kg;
- tutte le altre specie/categorie avicole, con dose di 1 000 U/kg.
Composizione, identificazione e metodo di analisi
L’allegato identifica l’additivo con numero 4a44 e titolare dell’autorizzazione Victory Enzymes GmbH. Il preparato è descritto come un prodotto di endo–1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) con attività minima di 30 000 U/g, in forma liquida o solida. Per controlli ufficiali e di mercato, la determinazione dell’enzima nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti avviene mediante metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica su arabinoxilano di frumento reticolato con azzurrina.
Prescrizioni per l’uso e protezione degli utilizzatori
Il regolamento impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela siano riportate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, per prevenire i rischi connessi all’esposizione degli utilizzatori, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate; ove tali misure non bastino, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie e pelle.
Durata dell’autorizzazione ed efficacia temporale
L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 26 marzo 2034. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e, come di regola per i regolamenti UE, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
Il preparato di endo–1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Komagataella phaffii CGMCC 7.371, appartenente alla categoria degli additivi zootecnici e al gruppo funzionale dei promotori della digestione, è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni riportate nell’allegato, con titolare dell’autorizzazione Victory Enzymes GmbH e numero di identificazione 4a44.
Specie destinatarie e dosaggi
L’additivo è autorizzato per tutte le specie avicole per la produzione di uova, per i suinetti lattanti, i suinetti svezzati e i suinetti di specie suine minori (lattanti e svezzati) alla dose di 2 000 U/kg di mangime completo con umidità al 12%; per tutte le specie avicole ad eccezione delle specie avicole per la produzione di uova, la dose è di 1 000 U/kg di mangime completo con umidità al 12%.
Condizioni di impiego e misure di protezione
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere manipolati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e della pelle.
Metodo di analisi
Per la determinazione dell’endo–1,4-beta-xilanasi nell’additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi composti è previsto un metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica su un substrato di arabinoxilano di frumento reticolato con azzurrina.
Durata dell’autorizzazione
L’allegato stabilisce la fine del periodo di autorizzazione al 26 marzo 2034.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 5 mar 2024Regolamento (UE) 2024/777
- Regolamento · 5 mar 2024Regolamento (UE) 2024/778
- Regolamento · 5 mar 2024Regolamento (UE) 2024/780
- Regolamento · 5 mar 2024Regolamento (UE) 2024/781
- Regolamento · 5 mar 2024Regolamento (UE) 2024/785
- Regolamento · 5 mar 2024Regolamento (UE) 2024/834
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →