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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/834

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/834 della Commissione, del 5 marzo 2024, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna

Normativa europea32024R0834

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli elenchi UE delle zone di Canada e Stati Uniti da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di determinati prodotti avicoli, alla luce dell’evoluzione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità. Dopo aver valutato le informazioni fornite dai due Paesi e le misure di contenimento adottate, la Commissione ritiene superata la ragione delle precedenti sospensioni per diverse zone. Le modifiche riguardano gli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404 e producono effetti immediati per evitare perturbazioni degli scambi.

Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per aggiornare le autorizzazioni all’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da specifiche zone di Canada e Stati Uniti.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nell’importazione nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, provenienti da Canada e Stati Uniti. L’ambito è territoriale e zonale: il regolamento interviene su specifiche zone elencate negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, riferite a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). Non disciplina tutti i prodotti di origine animale, ma solo quelli rientranti nelle categorie indicate negli allegati interessati. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica degli elenchi UE per l’ingresso di prodotti avicoli da Canada e Stati Uniti

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/834 aggiorna gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 alla luce della situazione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Canada e negli Stati Uniti. La Commissione, dopo aver valutato le informazioni trasmesse dai due Paesi e le misure di contenimento adottate, ritiene che per diverse zone non sussistano più le ragioni della sospensione dell’ingresso nell’Unione di talune partite di pollame e prodotti correlati.

Contesto normativo

Il regolamento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, che prevede che gli animali, il materiale germinale e i prodotti di origine animale entrino nell’Unione solo se provenienti da Paesi terzi, territori, zone o compartimenti inclusi negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 definisce le prescrizioni di sanità animale per tali ingressi, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi autorizzativi pertinenti.

Presupposti epidemiologici e motivazione della modifica

Nel preambolo la Commissione richiama:

  • la notifica da parte degli Stati Uniti di cinque focolai di HPAI nel pollame in Missouri e North Carolina, confermati tra il 20 e il 23 febbraio 2024;
  • le ulteriori informazioni presentate dal Canada su un focolaio nella provincia del Quebec, confermato il 4 dicembre 2023;
  • le informazioni statunitensi relative a 23 focolai in diversi Stati (Arkansas, California, Kansas, Maryland, Minnesota, Ohio e Wisconsin) confermati tra il 17 ottobre 2023 e il 27 dicembre 2023.

Canada e Stati Uniti hanno indicato di aver istituito zone soggette a restrizioni e di aver applicato una politica di abbattimento totale, completando le operazioni di pulizia e disinfezione negli stabilimenti infetti. Sulla base di tali elementi, la Commissione conclude che le zone interessate non rappresentano più una minaccia per la sanità pubblica o animale nell’Unione e che l’ingresso dei prodotti provenienti da tali aree può essere nuovamente autorizzato.

Modifiche agli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404

L’articolo 1 rinvia all’allegato del regolamento, con il quale sono modificate le tabelle degli allegati V e XIV del regolamento 2021/404.

Nell’allegato V, relativo a partite di pollame e materiale germinale di pollame, sono aggiornate le voci per:

  • la zona canadese CA-2.225;
  • numerose zone degli Stati Uniti già elencate (tra cui US-2.466, US-2.470, US-2.471, US-2.499, US-2.507, US-2.516, US-2.526, US-2.530, US-2.532, US-2.535, US-2.544, US-2.545, US-2.552, US-2.554, US-2.556, US-2.557, US-2.566, US-2.567, US-2.569, US-2.572, US-2.580, US-2.587, US-2.600);
  • nuove zone statunitensi US-2.626, US-2.627, US-2.628, US-2.629 e US-2.630.

Per tali zone, l’allegato indica le categorie ammesse e i periodi di riferimento connessi ai focolai e alla fine delle misure restrittive. Le nuove zone US-2.626, US-2.627 e US-2.628 riguardano il Missouri (Dallas County), US-2.629 la North Carolina (Duplin County) e US-2.630 ancora il Missouri (Dallas County), con aree circolari di raggio pari a 10 km individuate mediante coordinate GPS.

Nell’allegato XIV, relativo alle carni fresche di pollame e selvaggina da penna, sono effettuati aggiornamenti corrispondenti per le medesime zone del Canada e degli Stati Uniti. Qui compaiono, oltre alle categorie di prodotti avicoli, anche la voce GBM per alcune zone, con i relativi periodi di applicabilità.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli operatori del commercio internazionale e per i professionisti che assistono importatori e imprese della filiera avicola, il regolamento comporta una riapertura o un aggiornamento dell’accesso al mercato UE per specifiche zone di Canada e Stati Uniti. L’effetto è limitato alle zone espressamente individuate negli allegati modificati e non riguarda indistintamente l’intero territorio dei due Paesi.

Entrata in vigore

Il regolamento è stato adottato il 5 marzo 2024 ed è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione ne sottolinea l’urgenza per evitare inutili perturbazioni degli scambi con Canada e Stati Uniti.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati V e XIV del regolamento 2021/404

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo quanto previsto dall’allegato del regolamento. Le modifiche incidono sugli elenchi delle zone di Canada e Stati Uniti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Zone del Canada e degli Stati Uniti riammesse o aggiornate

Nell’allegato V sono aggiornate le voci relative al Canada (zona CA-2.225) e a numerose zone degli Stati Uniti (tra cui US-2.466, US-2.470, US-2.471, US-2.499, US-2.507, US-2.516, US-2.526, US-2.530, US-2.532, US-2.535, US-2.544, US-2.545, US-2.552, US-2.554, US-2.556, US-2.557, US-2.566, US-2.567, US-2.569, US-2.572, US-2.580, US-2.587, US-2.600), con aggiunta di nuove zone US-2.626, US-2.627, US-2.628, US-2.629 e US-2.630. Nell’allegato XIV sono aggiornate le corrispondenti voci per le stesse zone, relative alle carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Base epidemiologica della modifica

La Commissione fonda la modifica sulle notifiche di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità ricevute da Canada e Stati Uniti e sulle misure adottate localmente, incluse zone di restrizione di almeno 10 km e politica di abbattimento totale con successiva pulizia e disinfezione. Dopo la valutazione delle informazioni, ritiene che le garanzie fornite siano adeguate e che l’ingresso nell’Unione possa essere nuovamente autorizzato per le zone interessate.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecommercio di prodotti di origine animaleimportazioni nell'unione europeasicurezza alimentareprofilassi e controllo delle malattie animali

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