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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29377/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato impugnava la conferma della condanna (pena di un anno di reclusione per il reato previsto dall'art. 642 c.p.) deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) e, alternativamente, per errata applicazione dell'art. 133 c.p. in ordine alla determinazione della pena e al rapporto tra attenuanti generiche e recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché composto da motivi non consentiti, generici e manifestamente infondati. Sul punto dell'art. 131-bis c.p. ha ritenuto che la questione non poteva essere sollevata per la prima volta in cassazione dato che non era stata chiesta in appello e la norma era già vigente alla data della decisione di appello (si applica il divieto di dedurre la questione per la prima volta in cassazione ai sensi dell'art. 609, comma 3, c.p.p. e giurisprudenza consolidata). Inoltre il ricorso non spiegava il rilievo della documentazione prodotta in appello. Quanto al motivo relativo all'art. 133 c.p., la Corte osserva che in appello era stata richiesta solo l'applicazione delle attenuanti con prevalenza sulla recidiva e che la contestazione in cassazione è inidonea, anche alla luce del fatto che la pena inflitta è stata nel minimo edittale. Per queste ragioni il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.); non sono state liquidate spese alla parte civile per assenza di interesse dell'intervento in questo grado.

Norme richiamate

  • art. 642 c.p.

    Norma che disciplina il reato per cui l'imputato è stato condannato; citata per identificare il titolo di reato oggetto del processo

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che la relativa eccezione dovesse essere sollevata in appello e non poteva essere dedotta per la prima volta in cassazione quando la norma era già in vigore

  • art. 133 c.p.

    Norma sulla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto inammissibile il rilievo in cassazione perché la difesa non aveva articolato adeguatamente la questione in appello e la pena era stata fissata nel minimo

  • art. 609, comma 3, c.p.p.

    Regola che impedisce di dedurre in Cassazione questioni non dedotte in precedenti gradi di giudizio quando la norma era già vigente; usata dalla Corte per dichiarare inammissibile la questione dell'art. 131-bis

  • art. 69, quarto comma, c.p.

    Previsione che limita la valutazione delle attenuanti rispetto alla recidiva; la Corte ha richiamato tale norma per spiegare la preclusione dell'argomentazione difensiva

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna per spese e sanzioni in caso di ricorso inammissibile; applicata per imporre il pagamento delle spese e della somma alla cassa delle ammende

  • art. 538 c.p.p.

    Norma richiamata indirettamente per spiegare l'assenza di interesse della parte civile in cassazione, con riferimento alla pronuncia della Corte costituzionale n. 173/2022 che modifica l'effetto di proscioglimenti per particolare tenuità sui profili risarcitori

Massime di principio

  • La causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) deve essere sollevata tempestivamente nei gradi di merito; se la norma era già vigente al momento della pronuncia di appello non è possibile dedurla per la prima volta in cassazione.
  • I motivi di cassazione devono essere specifici e adeguatamente documentati: argomentazioni generiche o prive di indicazione del rilievo probatorio/documentale saranno dichiarate inammissibili.
  • Contestazioni sulla determinazione della pena (art. 133 c.p.) possono risultare inefficaci se non prospettate nei gradi precedenti e se la pena è stata fissata nel minimo edittale, rendendo difficile ottenere una rideterminazione favorevole in cassazione.
  • Un ricorso inammissibile può comportare condanne alle spese e, in presenza di profili di colpa nella scelta dei motivi, anche il pagamento di una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • La parte civile ha interesse ad intervenire in cassazione solo se l'impugnazione riguarda le statuizioni civili o può arrecare pregiudizio; in mancanza di interesse non vengono liquidate spese a suo favore.

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