Cassazione Civile, Ordinanza n. 36384/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente consortile)
La controversia
Il consorzio aveva impugnato un avviso di accertamento per maggiori IRES e IVA dell'anno 2011, fondato sulla pretesa tassabilità di una plusvalenza non dichiarata derivante dalla cessione di sei terreni edificabili. In primo grado il ricorso era stato accolto per asserita tardività della notifica; in appello l'amministrazione finanziaria sosteneva la tempestività dell'accertamento e, soprattutto, la natura commerciale dell'attività di cessione dei terreni, con conseguente imponibilità della plusvalenza. La CTR ha rigettato l'appello rilevando che l'Ufficio non aveva dimostrato la perdita, da parte del consorzio, della qualifica di ente non commerciale e che le operazioni di vendita non integravano una prevalente attività commerciale. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., 24 e 111 Cost. e 73 e 149 d.P.R. 917/1986, assumendo che la CTR avesse deciso su una questione non devoluta, poiché il contribuente in appello non aveva censurato la natura commerciale dell'ente né la perdita della qualifica di ente non commerciale. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 73 e 149 d.P.R. 917/1986 e 2697 c.c., sostenendo che l'onere di provare la prevalenza, qualitativa e quantitativa, di attività non commerciali rispetto a quelle commerciali gravava sul contribuente e che la CTR avrebbe erroneamente valutato le prove, sollecitando una rivalutazione del merito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, anche a voler seguire la ricostruzione della ricorrente, le difese del contribuente in appello avevano comunque introdotto il tema della natura istituzionale e non commerciale delle cessioni, consentendo alla CTR di pronunciarsi sulla qualificazione dell'attività svolta e sull'assenza di una prevalente attività commerciale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la CTR non aveva invertito l'onere della prova, ma aveva accertato in fatto che spettava comunque alla contribuente dimostrare l'inserimento delle operazioni in un ambito prevalente non commerciale; la censura dell'Agenzia mirava in realtà a una diversa lettura delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente la Corte ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato come parametro del divieto di ultrapetizione; la Corte ha escluso che la CTR avesse deciso su una questione estranea al devolutum.
art. 132 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. e alle norme costituzionali in tema di motivazione e giusto processo; la censura è stata respinta perché la decisione di merito non presentava il vizio dedotto.
art. 24 Cost.
invocato dalla ricorrente in relazione al diritto di difesa; la Corte non ha ravvisato violazioni processuali.
art. 111 Cost.
invocato in relazione al giusto processo e alla motivazione; non è stato accolto alcun profilo di violazione.
art. 73 d.P.R. 917/1986
richiamato per la qualificazione degli enti e per la distinzione tra attività commerciale e non commerciale; la Corte ha ritenuto che la CTR avesse correttamente verificato la natura non commerciale dell'attività concreta.
art. 149 d.P.R. 917/1986
richiamato dalla ricorrente in tema di perdita della qualifica di ente non commerciale; il motivo è stato respinto per carenza di fondatezza o perché tendeva a contestare l'accertamento di fatto.
art. 2697 c.c.
richiamato sul riparto dell'onere probatorio; la Corte ha escluso un'inversione dell'onere della prova da parte del giudice di merito.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
utilizzato per dedurre la violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava alla rivalutazione del fatto.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
utilizzato per denunciare errori processuali; il motivo è stato ritenuto infondato.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato nella fase camerale del procedimento di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in ragione della qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il vizio di violazione di legge ricorre solo quando il giudice abbia male interpretato la norma astratta; se la censura investe invece la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove, il motivo è inammissibile perché sollecita un riesame del merito.
- Non sussiste ultrapetizione quando il giudice di merito si pronunci sulla qualificazione giuridica di un'attività se il thema decidendum è stato comunque introdotto dalle difese della parte in appello, anche in forma non perfettamente coincidente con la formulazione poi criticata.
- In tema di enti non commerciali, la verifica della natura dell'attività svolta deve avere riguardo alla concreta operatività dell'ente e alla prevalenza effettiva, qualitativa e quantitativa, delle attività commerciali rispetto a quelle istituzionali; la censura che miri soltanto a rimettere in discussione tale accertamento di fatto non è scrutinabile come violazione di legge.
- L'onere di provare la qualificazione dell'operazione come inserita in un ambito di prevalente attività commerciale o non commerciale va apprezzato dal giudice di merito sulla base delle risultanze istruttorie, e la Cassazione non può sostituirsi a tale valutazione se non nei limiti del vizio motivazionale.
- Quando il ricorso è respinto e la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, non si applica automaticamente l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
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