Cassazione Penale, Sentenza n. 31893/2022 del 30/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 15/07/2021 del G.i.p. presso il Tribunale di Rimini che ha applicato la disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra precedenti condanne per reati di rapina aggravata e porto illegale di armi. Produce due motivi: 1) violazione di legge ed errore nel calcolo della pena finale, sostenendo che il giudice dell'esecuzione avrebbe dolosamente applicato la diminuzione per il rito abbreviato solo sui reati satellite (sub 2) e poi sommato alla pena base, mentre avrebbe dovuto sommare prima le pene e quindi applicare la diminuzione di un terzo sull'intero complesso; 2) vizio di motivazione perché il giudice dell'esecuzione si sarebbe limitato a confermare le quantificazioni del giudice della cognizione senza motivare adeguatamente il mancato discostamento.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ritiene la doglianza manifestamente infondata: la giurisprudenza di legittimità consente che, se la pena base è già stata ridotta per il rito, l'aumento per continuazione possa essere calcolato già con la diminuzione del rito applicata, ottenendo aritmeticamente lo stesso risultato rispetto all'applicazione della diminuente alla pena finale. Sul secondo motivo la Corte lo giudica generico e privo di specificazione del vizio, rilevando che il giudice dell'esecuzione ha adeguatamente richiamato i parametri (art. 133 c.p., limite minimo di aumento ex art. 81, comma 4 c.p., gravità dei fatti) e ha motivato l'assenza di ragioni per discostarsi dalla quantificazione del giudice della cognizione. Viene inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Disciplina della continuazione in sede esecutiva: il giudice dell'esecuzione individua il reato più grave, determina la pena base e applica gli aumenti per continuazione; la Corte conferma il criterio operativo e la possibilità di calcolare la diminuente per il rito in maniera compatibile con i risultati aritmetici richiesti
art. 628 cod. pen.
Norma del reato di rapina aggravata, qui oggetto delle precedenti condanne che sono state collegate in continuazione
legge 2 ottobre 1967, n. 895, art. 4
Norma relativa al porto illegale di armi, anch'essa rilevante nella composizione delle pene contestate
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena; richiamato dal giudice dell'esecuzione per motivare la conferma delle quantificazioni del giudice della cognizione
art. 81, comma 4, cod. pen.
Regola sul limite minimo di aumento di pena per il concorso di reati; richiamata quale vincolo nell'aumento per continuazione
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna al pagamento delle spese e la facoltà di disporre il versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente alle spese e a euro 3.000,00
Cass., Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019 (Ben Salam Samir)
Giurisprudenza di legittimità richiamata che chiarisce il corretto procedimento nel calcolo della continuazione in presenza di riti abbreviati: la pena base va individuata nella sua entità precedente alla diminuente, l'aumento va calcolato e quindi la diminuente va applicata sull'intero; la sentenza specifica però che è corretto anche il procedimento alternativo quando la pena base risulti già ridotta per il rito
Cass., Sez. 5, n. 43044 del 04/05/2015 (Dedinca)
Giurisprudenza che conferma la compatibilità aritmetica tra le diverse modalità di applicazione della diminuente per il rito quando la pena base è già stata ridotta
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione ai criteri per escludere che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la decisione è richiamata per motivare la misura della sanzione alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Quando si riconosce la continuazione tra condanne pronunciate in giudizi distinti con rito abbreviato, il calcolo della pena può essere eseguito sia applicando la diminuente sull'intero risultato finale sia determinando gli aumenti già con la diminuente applicata alle singole parti, purché il risultato aritmetico sia equivalente e la procedura sia documentabile
- Se la pena base risulta già ridotta per il rito abbreviato, è legittimo che il giudice dell'esecuzione applichi gli aumenti per continuazione già calcolati con la diminuente; ciò non costituisce errore quando il provvedimento rende chiaro il metodo seguito
- I motivi di ricorso devono essere specifici: censure generiche sul piano motivazionale sono inammissibili in Cassazione; occorre indicare concretamente il vizio logico o giuridico compiuto dal giudice dell'esecuzione
- Il giudice dell'esecuzione può, in assenza di ragioni ostative, confermare le quantificazioni del giudice della cognizione richiamando i criteri di cui all'art. 133 c.p. e i limiti previsti dall'art. 81 c.p.
- Le impugnazioni manifestamente infondate espongono il ricorrente alla condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.; la Corte valuta anche l'eventuale assenza di colpa nella proposizione del ricorso
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