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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20125/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario immobile)

La controversia

La controversia riguarda l’impugnazione, da parte del contribuente proprietario di alcuni immobili siti in Roma, di un avviso di accertamento catastale con cui l’Amministrazione finanziaria aveva rideterminato la rendita catastale. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’Amministrazione contro la decisione di primo grado, ritenendo inesistente la notifica dell’atto di appello perché eseguita tramite operatore postale privato prima dell’entrata in vigore della disciplina del 2017, e aveva comunque osservato, per completezza, che la rettifica della rendita era motivata in modo inadeguato. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione della disciplina sulle notificazioni postali e processuali, sostenendo che la notifica a mezzo operatore postale privato non fosse inesistente; 2) in subordine, violazione dell’art. 156 c.p.c., sostenendo che l’eventuale vizio sarebbe stato una nullità sanata dalla costituzione della controparte; 3) violazione delle norme sul processo tributario e sulla decisione, lamentando che la CTR non potesse esaminare il merito dopo avere dichiarato l’inammissibilità dell’appello.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha però corretto la motivazione della sentenza impugnata: ha precisato che la notifica dell’appello tramite operatore postale privato, nel periodo considerato, era nulla e non inesistente; tuttavia la nullità non poteva dirsi sanata ai fini della tempestività dell’impugnazione, perché la ricezione dell’atto era avvenuta dopo la scadenza del termine lungo di impugnazione. Ne è derivata comunque l’inammissibilità dell’appello per tardività. La Corte ha inoltre rilevato che, una volta dichiarata l’inammissibilità, l’esame di merito svolto dalla CTR era privo di effetti giuridici e non doveva essere censurato come ratio decisiva. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, artt. 1, 2, 3, 4 e 5

    La disciplina della liberalizzazione postale non consente, nel periodo rilevante, di qualificare come inesistente la notifica di atti giudiziari eseguita da operatore postale privato privo del titolo abilitativo richiesto.

  • d.lgs. 31 marzo 2011, n. 58, art. 1

    La modifica del regime postale rileva nel distinguere le notifiche di atti amministrativi e tributari da quelle di atti giudiziari, riservate al soggetto abilitato secondo la disciplina speciale.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16

    Richiamato per la disciplina delle notificazioni nel processo tributario e per la dedotta violazione nella proposizione dell’appello.

  • L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 57 e 58

    La piena liberalizzazione della notifica degli atti giudiziari tramite operatori postali privati opera solo dal 10 settembre 2017; prima di tale data il regime resta diverso.

  • L. 20 novembre 1982, n. 890

    Richiamata quale disciplina delle notificazioni di atti a mezzo posta.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato come norma sulle notificazioni eseguite dall’ufficiale giudiziario a mezzo posta.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    La nullità della notificazione può essere sanata per raggiungimento dello scopo, ma ciò non attribuisce certezza legale alla data di consegna all’operatore privo di poteri certificativi ai fini della tempestività dell’impugnazione.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione invocata per denunciare violazioni di legge e nullità processuali.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per le censure di nullità processuale e di error in procedendo.

  • art. 1 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato in relazione all’applicazione delle norme del codice di procedura civile al processo tributario.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura mirava a contestare una decisione oltre o al di fuori dei limiti della domanda/impugnazione.

  • art. 279 c.p.c.

    Richiamato per sostenere il difetto di potestas iudicandi della CTR dopo la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    Consente alla Corte di correggere la motivazione della sentenza impugnata mantenendo fermo il dispositivo conforme a diritto.

  • art. 327 c.p.c.

    È il termine lungo di impugnazione rispetto al quale la tardività dell’appello è stata verificata.

  • art. 20, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La proposizione del ricorso/appello può ricollegarsi al momento della spedizione, ma ciò presuppone un sistema di notificazione dotato di certezza legale della consegna all’agente notificatore, qui mancante.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato in tema di contributo unificato aggiuntivo nei casi di rigetto/inammissibilità, con esclusione per le amministrazioni dello Stato.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • Nel periodo anteriore alla piena liberalizzazione del 2017, la notifica di atti giudiziari eseguita tramite operatore postale privato privo del titolo abilitativo non è inesistente, ma nulla.
  • La nullità della notifica può essere sanata dalla costituzione del destinatario, ma tale sanatoria non consente di attribuire certezza legale al momento di consegna dell’atto all’operatore privo di poteri certificativi ai fini del rispetto dei termini di impugnazione.
  • Ai fini della tempestività dell’impugnazione, quando manca la certezza legale della consegna al notificante, il riferimento decisivo è la data di ricezione dell’atto da parte del destinatario, se utile a dimostrare il rispetto del termine.
  • Una volta dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione, l’eventuale esame di merito svolto dal giudice di appello è svolto ad abundantiam, non integra autonoma ratio decidendi e non deve essere specificamente censurato.
  • Se il giudice si pronuncia nel merito dopo avere già dichiarato l’inammissibilità del gravame, tale motivazione ulteriore è priva di effetti giuridici e non incide sull’onere di impugnazione della parte soccombente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicatoOnere della prova

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