Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 852/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501417

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto che la documentazione oggetto della domanda di accesso è stata integralmente ostesa dal Comune, senza oscuramenti, e che le parti costituite hanno concordemente richiesto la definizione della fase incidentale. Ha quindi dichiarato definitivamente cessata la materia del contendere sulla domanda di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. La regolazione delle spese relative a questa fase è stata riservata alla decisione di merito.

TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: dinieghi e differimenti dell’accesso alla proposta concorrente e alla relazione tecnica di valutazione nell’ambito di una procedura di finanza di progetto per la gestione dell’illuminazione pubblica

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente aveva impugnato gli atti con cui il Comune aveva individuato come migliore e dichiarato di interesse pubblico la proposta di finanza di progetto presentata da un’altra impresa per l’affidamento in concessione dei servizi di gestione dell’illuminazione pubblica e degli impianti semaforici, chiedendo anche l’accesso alla documentazione relativa alla proposta concorrente e alla valutazione tecnica delle proposte. La domanda incidentale ex art. 116, comma 2, c.p.a. era stata inizialmente parzialmente accolta: era stata disposta l’ostensione della proposta della controinteressata, dichiarata cessata la materia del contendere quanto alla relazione interna del RUP e ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ulteriore controinteressata in relazione alla relazione predisposta da una società tecnica. Dopo l’integrazione del contraddittorio, la ricorrente ha dichiarato che il Comune le aveva trasmesso integralmente, senza oscuramenti, sia la proposta concorrente sia la relazione tecnica, chiedendo la cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    domanda incidentale di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a.

    La domanda di accesso proposta nel corso del giudizio è stata definita prendendo atto dell’integrale ostensione sopravvenuta dei documenti richiesti, con conseguente cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio sull’accesso, l’amministrazione ostende integralmente i documenti richiesti e viene meno l’utilità concreta della pronuncia, il giudice dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda incidentale.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche dopo una precedente pronuncia parziale sulla domanda di accesso, qualora la documentazione residua venga successivamente integralmente messa a disposizione dell’istante.
  • La definizione della domanda incidentale di accesso per sopravvenuta ostensione non determina necessariamente la contestuale regolazione delle spese, che può essere riservata alla decisione sul merito del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.