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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 16719/2020 del 05/08/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti chiedevano il riconoscimento del diritto all'adeguamento della pensione di reversibilità al 60% della pensione diretta del dante causa (in base alla disciplina AGO), sostenendo che la pensione era stata invece calcolata al 50% secondo la previgente disciplina aziendale. In via subordinata invocavano l'applicazione dell'art. 1, comma 41, L. n. 335/1995 che, a loro avviso, avrebbe esteso le percentuali AGO a tutte le forme sostitutive/esclusive senza limiti temporali. Hanno chiesto condanna di Intesa/Fondo al pagamento delle differenze.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la Corte d'appello che aveva applicato la disciplina del d.lgs. n. 357/1990 relativa ai pensionati trasferiti alla gestione speciale INPS: la quota a carico dell'INPS va determinata secondo le previsioni del d.lgs. 357/1990 e le eventuali differenze rispetto al trattamento complessivo di miglior favore spettante in base al previgente regime ricadono a carico del Fondo/datore di lavoro integrativo. La Corte ha ritenuto inoltre inapplicabile l'art. 1, comma 41, L. 335/1995 ai fondi che, alla data di entrata in vigore della legge, non erano più esclusivi o sostitutivi ma integrativi. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e i ricorrenti condannati alle spese processuali.

Norme richiamate

  • Decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 (d.lgs. n. 357/1990)

    disposizioni nel testo (artt. 1, 2, 3, 4) che prevedono la soppressione dei regimi esclusivi/esonerativi e l'istituzione di una gestione speciale INPS nonché la ripartizione delle quote e l'intervento dei fondi integrativi

    Il d.lgs. 357/1990 ha trasferito iscritti e pensionati degli enti creditizi alla gestione speciale INPS; la gestione speciale assume una quota del trattamento (determinata dalle tabelle del d.lgs.) mentre i fondi/datori di lavoro integrano la differenza per garantire il trattamento complessivo di "miglior favore" previsto dal precedente regime

  • Legge 30 luglio 1990, n. 218 (legge di delega)

    art. 3, comma 3 e art. 6 delegavano il Governo a disciplinare secondo le norme dell'AGO il trattamento previdenziale dei dipendenti degli enti pubblici creditizi

    Ha posto la base normativa per l'emanazione del d.lgs. n. 357/1990 volto a ricondurre i regimi speciali all'AGO mantenendo garanzie di "miglior favore" per lavoratori e pensionati

  • Legge 8 agosto 1965, n. 903, art. 22

    dispositivo relativo alle aliquote da corrispondere ai vari ordini di familiari superstiti

    Stabilisce le percentuali di calcolo della pensione di reversibilità (la Corte richiama il parametro del 60% previsto dalla disciplina citata)

  • Legge 8 agosto 1995, n. 335 (L. n. 335/1995), art. 1, comma 41

    "la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime"

    La Corte ha ritenuto che tale estensione non possa operare retroattivamente nei confronti dei fondi che, alla data di entrata in vigore della L. 335/1995, erano già divenuti fondi integrativi e non più forme esclusive o sostitutive

  • Legge 8 agosto 1995, n. 335 (L. n. 335/1995), art. 3, comma 19

    "[disposizioni] riferite ai lavoratori dipendenti e pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria ... anche alla gestione speciale e ai regimi aziendali integrativi di cui al decreto legislativo ... n. 357 ..."

    Tale norma non modifica la funzione dei fondi integrativi previsti dal d.lgs. 357/1990; le disposizioni della L. 335/1995 relative alla reversibilità non incidono sull'individuazione dell'aliquota di riduzione o sul riparto tra gestione speciale e fondo integrativo

  • Codice di procedura civile: art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5; art. 132, comma 2; art. 287

    Art. 360 c.p.c.: motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge e vizio di motivazione; art. 132 c.p.c.: errori materiali in sentenza; art. 287 c.p.c.: correzione degli errori materiali va proposta al giudice che ha emesso la sentenza di merito (non alla Cassazione). La Corte ha dichiarato inammissibili alcuni motivi attinenti a correzione di omissioni ed omissione di esame di fatti non decisivi

Massime di principio

  • Quando un regime pensionistico esclusivo/esonerativo viene ricondotto all'AGO con d.lgs. n. 357/1990, la gestione speciale INPS assume una quota del trattamento secondo le tabelle del decreto e i fondi integrativi/datori di lavoro devono integrare eventuali differenze per garantire il "trattamento complessivo di miglior favore"
  • Per pensioni di reversibilità sorte dopo il 31/12/1990 da pensioni dirette liquidate prima di quella data, si applica la disciplina prevista per i pensionati nella gestione speciale (art. 3 d.lgs. 357/1990) e non automaticamente il regime riservato ai dipendenti in servizio alla stessa data
  • L'art. 1, comma 41, L. 335/1995 non puo' essere invocato per trasformare i fondi già divenuti integrativi in strumenti soggetti alla stessa estensione delle percentuali AGO, quando al momento dell'entrata in vigore della legge i fondi non erano più forme sostitutive/esclusive
  • La responsabilità del fondo o del datore di lavoro emerge solo per le differenze necessarie a mantenere il trattamento complessivo di miglior favore; non è possibile pretendere che la quota aziendale segua le regole AGO qualora il meccanismo normativo attribuisca alla quota aziendale la funzione di integrare il trattamento precedente
  • Errori materiali o omissioni formali nella indicazione delle parti in una sentenza di appello vanno corretti dal giudice di merito mediante gli strumenti previsti (art. 287 c.p.c.) e non sono rimedi che la Cassazione provvede a sanare

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