Cassazione Civile, Sentenza n. 16720/2020 del 05/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha chiesto la riliquidazione della pensione del marito defunto con conseguente aumento della pensione di reversibilità, richiedendo l'applicazione dei benefici di cui all'art. 1 d.l. 22/12/1990 n. 409 conv. L. 27/02/1991 n. 59. La Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto ai benefici ma aveva limitato il pagamento degli arretrati al triennio anteriore alla domanda. In cassazione la ricorrente denunciava violazione dell'art. 2946 c.c. e del combinato disposto dell'art. 38 d.l. n. 98/2011 (conv. L. 111/2011), sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente applicato la prescrizione triennale/quinquennale al periodo antecedente la domanda invece della prescrizione decennale prevista dall'art. 2946 c.c. e dalla giurisprudenza relativa a componenti previdenziali non liquidate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo: ha dichiarato che le disposizioni del d.l. 98/2011 (art. 38, e l'art. 47-bis introdotto nel d.p.r. n. 639/1970) non potevano essere applicate retroattivamente ai giudizi introdotti prima dell'entrata in vigore del decreto (e che la pronuncia della Corte Costituzionale n. 69/2014 ha confermato l'illegittimità costituzionale dell'applicazione ai giudizi pendenti). La Cassazione ha inoltre richiamato il consolidato orientamento per cui le componenti essenziali di ratei previdenziali o assistenziali non liquidate rientrano nel regime della prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), poiché manca la condizione di liquidità ed esigibilità richiesta dall'art. 2948 c.c. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione per riesame alla luce dei principi indicati; le spese del giudizio di legittimità sono regolate dalla Corte d'appello.
Norme richiamate
art. 2946 c.c.
Norma che fissa il termine ordinario di prescrizione (decennale). La Corte ha ritenuto applicabile il termine decennale ai crediti relativi a componenti pensionistiche non liquidate.
art. 38 d.l. n. 98/2011 conv. L. 111/2011 (comma 1, lettera d) e comma 4)
Ha introdotto, con effetti transitori, una diversa disciplina della prescrizione (e via normativa ha aggiunto l'art. 47-bis al d.p.r. n. 639/1970). La Corte ha ritenuto che la parte del comma 4 che prevedeva l'applicazione anche ai giudizi pendenti fosse incostituzionale e che il nuovo termine non potesse operare retroattivamente rispetto ai giudizi iniziati prima dell'entrata in vigore (6/7/2011).
sentenza Corte Costituzionale n. 69/2014
Il "vulnus arrecato al principio dell'affidamento, nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto"
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte normativa che estendeva la nuova disciplina della prescrizione ai giudizi pendenti, impedendo quindi l'applicazione retroattiva del nuovo termine.
R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, art. 129
Le rate di pensione "non riscosse" si prescrivono in cinque anni a favore dell'Istituto
La formulazione storica aiuta a definire la nozione di "liquidità": solo le rate effettivamente riscosse o esigibili possono rientrare in un regime quinquennale; le rate non liquidate costituiscono, per la giurisprudenza della Corte, crediti non liquidi e quindi soggetti a prescrizione decennale.
art. 2948 c.c.
Stabilisce la prescrizione quinquennale per le azioni cambiali e, per analogia e applicazione giurisprudenziale, presuppone la liquidità ed esigibilità del credito; la Corte ha confermato che non si applica alle componenti pensionistiche non liquidate.
art. 1 d.l. 22/12/1990 n. 409 conv. L. 27/02/1991 n. 59
Norma che prevede i benefici richiesti dalla ricorrente e che costituisce il titolo sostanziale della domanda di riliquidazione della pensione.
art. 47-bis (introdotto al d.p.r. n. 639/1970)
Dispositivo fiscale introdotto dal d.l. 98/2011 cui si ricollega la nuova disciplina transitoria della prescrizione; la Corte ha precisato che la sua applicazione non poteva essere estesa ai giudizi pendenti anteriori all'entrata in vigore del decreto.
art. 252 disp. att. c.c.
Norma di coordinamento che disciplina i mutamenti di regime; la Corte ha ritenuto che non operasse per far valere il nuovo termine di prescrizione nei giudizi iniziati prima del 6/7/2011.
Massime di principio
- Per le componenti essenziali di ratei pensionistici o assistenziali non liquidate si applica normalmente la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), poiché manca la liquidità/esigibilità richiesta per un termine più breve.
- Le modifiche legislative che riducono i termini di prescrizione non si applicano retroattivamente ai giudizi già pendenti alla data di entrata in vigore, soprattutto se la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'estensione ai giudizi pendenti.
- L'art. 2948 c.c. (o termini più brevi) richiede che il credito sia effettivamente liquido ed esigibile; quando questo requisito manca, non si può ricavare un termine più breve per la prescrizione.
- In controversie previdenziali che vertono su arretrati e riliquidazioni, occorre verificare la data di instaurazione del giudizio rispetto alla data di entrata in vigore di eventuali riforme che modificano la prescrizione, per determinare quale regime sia applicabile.
- Se la decisione di merito non ha applicato i principi consolidati circa la natura non liquida dei crediti pensionistici, la sentenza può essere cassata e rinviata per nuovo esame secondo tali principi.
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