Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 16676/2020 del 04/08/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 21514/2017, proposto dalla ricorrente con unico motivo basato sull'art. 395 n. 4 c.p.c.: la ricorrente sostiene che la Corte di cassazione avrebbe commesso un "errore di fatto" non avendo considerato che nel ricorso per cassazione era stata formulata la dichiarazione di esonero dal pagamento delle spese processuali (art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dal D.L. 30/09/2003 n. 269 conv. L. 24/11/2003 n. 326) e che era stata depositata e notificata all'INPS una dichiarazione sostitutiva di certificazione reddituale per l'anno 2011; in subordine chiedeva correzione per errore materiale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile perché non ricorrono i presupposti per la revocazione per errore di fatto ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c. e art. 395 n. 4 c.p.c. Ha ritenuto che l'esonero previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. non sia applicabile alla controversia oggetto del giudizio (azione di reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2006), in quanto tale norma opera solo nei giudizi diretti ad ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali e non per azioni il cui oggetto è un accertamento diverso con conseguenze incidentali. Di conseguenza la richiesta di revocazione è infondata; la Corte conferma la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge, e dà atto dell'eventuale ulteriore contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 DPR n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    Norma richiamata come base per la revocazione per errore di fatto: la revocazione è ammessa solo quando la decisione sia fondata su una supposizione di fatto la cui verità è incontrovertibilmente esclusa o quando sia supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita.

  • art. 391 bis c.p.c.

    Stabilisce i presupposti per la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione; richiama la necessità di un errore di fatto secondo l'art. 395 n. 4 e limita l'ambito alla correzione di atti interni al giudizio di cassazione.

  • art. 152 disp. att. c.p.c. (come modificato dal D.L. 30/09/2003 n. 269, art. 42, comma 11, conv. L. 24/11/2003 n. 326)

    Prevede l'esonero dal pagamento di spese, competenze e onorari per la parte soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, a condizione che siano soddisfatte le condizioni economiche dichiarate; la Corte ha interpretato la norma in senso restrittivo: applicabile solo quando la prestazione previdenziale/assistenziale sia l'oggetto diretto della domanda.

  • art. 13 DPR n. 115/2002

    Richiamato con riferimento al contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • Giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata (Corte Cost. nn. 23/1973, 85/1979, 98/1987; Cass. nn. 12283/2004, 13915/2005, 25759/2008, 8907/2010)

    Richiamate per delineare l'ambito applicativo dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e per chiarire che l'esonero ha finalità di facilitare l'accesso alla tutela giudiziaria in materia previdenziale/assistenziale, ma non si estende automaticamente a giudizi il cui oggetto non sia la prestazione.

Massime di principio

  • L'esonero dalle spese previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. si applica solo quando la domanda introdotta ha come oggetto diretto il riconoscimento o il pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali; non si estende ad azioni meramente accertative o di reiscrizione con effetti incidentali su prestazioni.
  • La revocazione delle decisioni della Corte di Cassazione per "errore di fatto" (art. 395 n. 4 c.p.c.) è ammessa solo per errori incontrovertibili relativi ad atti interni al giudizio di cassazione e non per semplici omissioni o valutazioni discrezionali; l'onere probatorio è quindi molto alto.
  • Se si intende beneficiare dell'esenzione dalle spese, è essenziale formulare espressa e corretta istanza di esonero e depositare la documentazione reddituale pertinente in modo chiaro e tempestivo nel giudizio in cui l'esenzione si pretende, dimostrando che la domanda riguarda direttamente prestazioni previdenziali o assistenziali.
  • Nel contenzioso amministrativo e civile relativo a diritti connessi ma non coincidenti con prestazioni (es. reiscrizione in albi o elenchi), non considerare automaticamente applicabile la disciplina favorevole prevista per le controversie previdenziali; valutare prima di impugnare la natura dell'oggetto della domanda.
  • In caso di condanna alle spese in Cassazione, il rimedio della revocazione per errore di fatto è difficile; prima di proporre revocazione, verificare che sorga un fatto incontrovertibilmente provabile e pertinente agli atti interni del giudizio di cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.