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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 16717/2020 del 05/08/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

Il dipendente, inserito nel Ruolo Unico Transitorio della liquidazione dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta e delle società controllate, aveva chiesto il pagamento delle differenze retributive per mansioni superiori che assumeva di avere svolto dal 1995 al 2004 quale Direttore incaricato dell’Istituto di Sperimentazione per la Pioppicoltura di Casale Monferrato, in forza dell’ordine di servizio del 1° agosto 1995, confermato dalla disposizione n. 15/02 del 28 febbraio 2002. Il Tribunale di Casale Monferrato aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 9 ottobre 2013, aveva confermato il rigetto. Il dipendente ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione: (1) omesso esame della mancata assoggettabilità dell’Istituto alla liquidazione e della conseguente asserita conservazione delle funzioni dirigenziali; (2) violazione del D.L. n. 240 del 1995, art. 2, commi 2 e 3, e del D.P.C.M. 27 luglio 1995, sostenendo che l’istituzione del Ruolo Unico Transitorio e le tabelle di equiparazione non escludevano la natura dirigenziale delle mansioni; (3) violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte d’appello posto sul lavoratore l’onere di provare la riconducibilità delle mansioni alla qualifica superiore; (4) violazione dell’art. 421 c.p.c. e omesso esame della documentazione, assumendo che il giudice avrebbe dovuto attivare i poteri istruttori officiosi. Il lavoratore ha inoltre dedotto in memoria l’inammissibilità del controricorso.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., poiché il ricorrente non aveva indicato e dimostrato la diversità delle ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella d’appello. Il secondo motivo è stato respinto: la Corte territoriale aveva correttamente ricostruito il quadro normativo e, considerato il carattere conservativo dell’attività dell’Istituto dopo la soppressione dell’ente e la liquidazione della società cui esso faceva capo, spettava al dipendente dimostrare che i compiti concretamente assegnati e svolti rientrassero nella qualifica dirigenziale rivendicata. Il terzo motivo è stato respinto perché chi reclama un inquadramento superiore deve allegare e provare lo svolgimento di mansioni riconducibili alla qualifica richiesta; non vi è stata inversione dell’onere probatorio. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile quanto al vizio di motivazione per la medesima preclusione derivante dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c.; quanto alla mancata attivazione dei poteri istruttori d’ufficio, il ricorrente non aveva indicato come e dove ne avesse sollecitato l’esercizio nei gradi di merito, sicché la questione non poteva essere introdotta per la prima volta in cassazione. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    ai sensi dell’art. 348 – ter c.p.c., comma 5, – applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato dal giorno 11 settembre 2012 (nel caso in esame il ricorso in appello è stato depositato il 15.11.2012) – il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nuovo testo, è tenuto ad indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.

    Nel regime applicabile agli appelli introdotti dopo l’11 settembre 2012, il motivo di ricorso per cassazione fondato sul nuovo art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non espone le ragioni di fatto delle due decisioni di merito e non dimostra che esse sono diverse.

  • D.L. 21 giugno 1995, n. 240, art. 2, commi 2 e 3, convertito dalla L. 3 agosto 1995, n. 337

    In tale situazione complessiva era onere del ricorrente dimostrare che in concreto i compiti assegnati e comunque svolti erano sussumibili nella qualifica dirigenziale rivendicata.

    Nel contesto della liquidazione dell’ente e della società cui l’Istituto faceva capo e dell’inserimento del dipendente nel Ruolo Unico Transitorio, la disciplina invocata non dispensava il lavoratore dalla prova che le mansioni effettivamente assegnate e svolte fossero riconducibili alla qualifica dirigenziale richiesta.

  • art. 2697 c.c.

    E’ onere della parte che alleghi di aver diritto ad un inquadramento diverso allegare e dimostrare di aver svolto mansioni che sono riconducibili alla qualifica rivendicata.

    Chi domanda un inquadramento superiore deve allegare e provare lo svolgimento di mansioni riconducibili alla qualifica rivendicata; tale onere non si trasferisce alla controparte per il solo fatto che siano stati assegnati compiti o incarichi.

  • art. 421 c.p.c.

    nel rito del lavoro, l’uso dei poteri istruttori da parte del giudice ex artt. 421 e 437 c.p.c., non ha carattere discrezionale, ma costituisce un potere-dovere del cui esercizio o mancato esercizio questi è tenuto a dar conto; tuttavia, al fine di censurare idoneamente in sede di ricorso per cassazione l’inesistenza o la lacunosità della motivazione sulla mancata attivazione di detti poteri, occorre dimostrare di averne sollecitato l’esercizio, e qui il ricorrente ha trascurato di ricordare come e dove tale sollecitazione sia stata effettuata.

    I poteri istruttori d’ufficio nel rito del lavoro costituiscono un potere-dovere e il giudice deve dar conto del loro esercizio o mancato esercizio; per censurare in cassazione la mancata attivazione, la parte deve però dimostrare di averne sollecitato l’esercizio nel giudizio di merito.

  • art. 437 c.p.c.

    nel rito del lavoro, l’uso dei poteri istruttori da parte del giudice ex artt. 421 e 437 c.p.c., non ha carattere discrezionale, ma costituisce un potere-dovere del cui esercizio o mancato esercizio questi è tenuto a dar conto; tuttavia, al fine di censurare idoneamente in sede di ricorso per cassazione l’inesistenza o la lacunosità della motivazione sulla mancata attivazione di detti poteri, occorre dimostrare di averne sollecitato l’esercizio, e qui il ricorrente ha trascurato di ricordare come e dove tale sollecitazione sia stata effettuata.

    Anche in appello nel rito del lavoro, i poteri istruttori officiosi hanno natura di potere-dovere; la mancata attivazione è censurabile in cassazione solo se risulta che la parte ne aveva chiesto l’esercizio nel giudizio di merito.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.

    Il contributo previsto dal comma 1-quater è parametrato all’importo dovuto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis, se dovuto.

Massime di principio

  • Chi domanda il riconoscimento di un inquadramento superiore deve allegare e provare che le mansioni concretamente svolte sono riconducibili alla qualifica rivendicata; la mera assegnazione di un incarico o l’asserita natura dirigenziale della funzione non sostituiscono tale prova.
  • Nel rito del lavoro, il giudice è tenuto a dar conto dell’esercizio o del mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi; la parte che deduce in cassazione l’omessa attivazione di tali poteri deve indicare e dimostrare di averne sollecitato l’esercizio nel giudizio di merito.
  • Quando la sentenza d’appello conferma la decisione di primo grado, il motivo fondato sul nuovo art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. è precluso se il ricorrente non illustra le ragioni di fatto poste a base di entrambe le decisioni e non dimostra che sono diverse.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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