Cassazione Civile, Sentenza n. 16675/2020 del 04/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'INPS ha impugnato la sentenza che aveva riconosciuto a Pierina Goglia la pensione di reversibilità internazionale in favore del coniuge deceduto. L'istituto sosteneva che alla data del decesso (2008) era già in vigore la Convenzione Italia-Croazia (1.11.2003) che richiedeva periodi assicurativi maggiori per la totalizzazione, mentre i contributi accreditati in Italia al dante causa erano inferiori all'anno minimo previsto dall'art. 18 della Convenzione; quindi, secondo l'INPS, non sussisteva il diritto alla prestazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha confermato che la pensione di reversibilità si determina sulla base delle condizioni assicurative e contributive del de cuius al momento del suo collocamento a riposo (o, se non già pensionato, al momento del decesso). Poiché il dante causa era titolare di pensione sin dal 1979, la prestazione fu liquidata in epoca anteriore alle modifiche convenzionali e secondo la Convenzione Italia-Jugoslavia 1957 (in vigore dal 1.1.1961), la quale consentiva la totalizzazione anche con l'avvenuto versamento di un solo contributo settimanale. Le modifiche successive della Convenzione Italia-Croazia del 2003 non potevano incidere sulla prestazione già liquidata; di conseguenza il diritto della vedova (poi erede) è stato confermato. Condanna dell'INPS alle spese di giudizio.
Norme richiamate
Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia (1.11.2003), ratificata con L. 27 maggio 1999, n. 167
Secondo l'INPS la disposizione (art.18) richiede requisiti minimi di contribuzione per la totalizzazione; la Corte ha ritenuto però che tale norma non possa retroagire a modificare prestazioni già liquidate nel regime convenzionale anteriore.
R.D.L. n. 636 del 1939, art. 13
"Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano al momento della morte le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'art. 9, n. 2, lett. a), b) e c), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti..."
La pensione di reversibilità si determina sulla base delle condizioni di assicurazione e contribuzione del dante causa al momento del collocamento a riposo (o, se non pensionato, al momento del decesso); la prestazione è quindi un "perfezionamento traslato" della posizione assicurativa del de cuius.
Convenzione Italia - Jugoslavia (14.11.1957, in vigore 1.1.1961)
La convenzione previgente consentiva la totalizzazione dei contributi fra Italia ed ex Jugoslavia anche con l'avvenuto versamento di un solo contributo settimanale; essendo la pensione del de cuius stata liquidata in base a questa convenzione, essa determina i requisiti per la reversibilità.
L. n. 218 del 1952, art. 13 (come modificato dalla L. 21 luglio 1965, n. 903, art. 23)
Normativa richiamata nel ricorso; in generale regola profili di diritto internazionale privato e rapporti con convenzioni, ma la Corte ha valutato prevalente l'applicazione della convenzione allora vigente al momento della liquidazione della pensione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Norma procedurale richiamata in relazione all'obbligo contributo unificato; citata nella sentenza per quanto riguarda gli oneri processuali.
Massime di principio
- La pensione di reversibilità si determina in base alle condizioni assicurative e contributive del dante causa al momento del collocamento a riposo; se la pensione era già stata liquidata, sono quelle le regole che valgono per la reversibilità (cd. "perfezionamento traslato").
- Le modifiche convenzionali o legislative successive all'epoca in cui la pensione del de cuius è stata liquidata non incidono retroattivamente sulle prestazioni già acquisite e sulla relativa reversibilità.
- Se il de cuius non era ancora titolare di pensione al momento del decesso, allora trovano applicazione le regole (nazionali o convenzionali) vigenti al momento del decesso per verificare i requisiti.
- In casi internazionali è essenziale determinare quale convenzione fosse applicabile al momento della liquidazione della prestazione diretta del dante causa: la convenzione applicabile allora detta le regole di totalizzazione e i requisiti minimi.
- Distinguere sempre il carattere iure proprio della pensione di reversibilità (diritto soggettivo del superstite) dall'individuazione dei requisiti amministrativi che possono dover essere riferiti allo stato contributivo del de cuius.
- Prassi operativa: verificare la data di liquidazione della pensione del de cuius, la convenzione vigente a quella data e lo stato contributivo in entrambe le giurisdizioni prima di contestare l'esigibilità della reversibilità.
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