Ordinanza n. 2191/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, prot. n. 4677 del 15 dicembre 2025, notificato il 15 dicembre 2025, avente ad oggetto il diniego di assunzione nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; - del provvedimento del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, prot. n. 452 del 29 gennaio 2026, notificato in data 11 febbraio 2026; - del provvedimento del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, prot. n. 91397 del 2 dicembre 2025, avente ad oggetto “Preavviso di diniego” e, ove occorra: - del bando di concorso pubblicato il 23 settembre 2025, D.D. n. 3515, avente ad oggetto “Procedura di assunzione di 97 unità nella qualifica di operatore nel ruolo degli operatori e degli assistenti nel Corpo Nazionale dei vigili del fuoco riservato ai candidati provenienti dalla graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento per il personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”; - della graduatoria di concorso pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario n. 1/27 bis del 22 settembre 2021; - di tutta la documentazione connessa e conseguente ai provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di assunzione nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, unitamente al preavviso di diniego e agli atti presupposti della procedura di assunzione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di assunzione nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il successivo provvedimento ministeriale, il preavviso di diniego e, ove occorrente, il bando e la graduatoria della procedura riservata ai candidati provenienti dalla graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento del personale volontario. Ha chiesto la sospensione cautelare degli atti, contestando implicitamente la valutazione amministrativa negativa sulle proprie qualità morali e di condotta. Il ricorrente ha valorizzato la pendenza del procedimento penale e l'assenza di una condanna definitiva, senza tuttavia fornire elementi diretti a dimostrare la propria estraneità ai fatti o l'assenza di responsabilità.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insufficienza del fumus boni iuris, precisando che la valutazione effettuata in questa fase è sommaria e non pregiudica il merito. Il Collegio ha ritenuto che le valutazioni dell'amministrazione sul possesso delle qualità morali e di condotta necessarie per l'assunzione nei Vigili del Fuoco costituiscano espressione di un potere ampiamente discrezionale, diretto a selezionare candidati che offrano, sulla base di un giudizio prognostico probabilistico, ragionevole affidamento sulla tutela della credibilità e del prestigio delle future funzioni. Nel caso concreto, il diniego non è apparso immotivato, illogico o manifestamente irragionevole, considerato che il ricorrente era stato sottoposto a richiesta di rinvio a giudizio per condotte ritenute apprezzabili nella valutazione delle qualità morali e che non aveva fornito elementi idonei a dimostrare la propria estraneità o l'assenza di responsabilità. La mera pendenza del procedimento penale e l'assenza di una condanna definitiva non sono state ritenute sufficienti a escludere la rilevanza amministrativa delle condotte. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per insufficienza del fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- Nella selezione per l'assunzione nei Vigili del Fuoco, la valutazione dell'amministrazione sul possesso delle qualità morali e di condotta necessarie all'ingresso nel Corpo costituisce esercizio di ampia discrezionalità, fondato su un giudizio prognostico probabilistico circa l'affidabilità del candidato nel preservare la credibilità e il prestigio delle future funzioni.
- In sede cautelare, il diniego di assunzione fondato su condotte per le quali sia stata richiesta la definizione del procedimento penale con rinvio a giudizio non può essere sospeso quando non risulti manifestamente immotivato, illogico o irragionevole e il candidato non abbia fornito elementi idonei a dimostrare la propria estraneità ai fatti o l'assenza di responsabilità.
- La pendenza del procedimento penale e l'assenza di una condanna definitiva non impediscono, di per sé, che le condotte oggetto dell'imputazione siano valutate dall'amministrazione ai fini del giudizio sulle qualità morali e di condotta richieste per l'assunzione nei Vigili del Fuoco.
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