Sentenza n. 4237/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento dell'Ordinanza n. 24 del 6 aprile 2023, a firma del Sindaco del Comune di Fagnano Olona notificata al ricorrente in pari data, con la quale è stato ordinato al Fallimento INSA s.r.l. ed al Fallimento G&G Metal s.r.l, di provvedere «in via tra loro solidale, [al]la rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti ancora presenti nel compendio immobiliare ex INSA, avente ingresso dal Comune di Fagnano Olona Via Opifici n. 2, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del D. Lgs. 152/06, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento»; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza sindacale del 6 aprile 2023 che ingiungeva ai fallimenti G&G Metal s.r.l. e INSA s.r.l., in solido, di rimuovere e smaltire i rifiuti presenti nel compendio immobiliare ex INSA e di ripristinare lo stato dei luoghi entro 90 giorni, ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Fallimento G&G Metal s.r.l. ha impugnato l’ordinanza del Sindaco di Fagnano Olona che gli imponeva, solidalmente con il Fallimento INSA s.r.l., la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti presenti nell’immobile di proprietà e il ripristino dei luoghi. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti nel merito. Nel corso del giudizio, il Comune ha documentato che il fallimento era stato chiuso l’11 settembre 2025 e la società cancellata dal registro delle imprese il 1° ottobre 2025. Dopo l’invito del TAR a dichiarare l’eventuale permanenza dell’interesse alla decisione, rivolto con ordinanza istruttoria e poi reiterato con avviso di fissazione della camera di consiglio ai sensi dell’art. 72-bis c.p.a., le parti sono rimaste inerti e non sono comparse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito la legittimità dell’ordinanza. Ha ritenuto che, dopo la chiusura del fallimento e la cancellazione della società, l’inerzia della parte ricorrente a fronte di due solleciti espliciti a manifestare la permanenza dell’interesse integrasse una manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse alla decisione. Le spese sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia e dell’andamento del giudizio.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, c.p.a.
In tale contesto il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
L’inerzia della parte, dopo essere stata invitata a manifestare se persista l’interesse alla decisione, può fondare la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Infatti la giurisprudenza ha evidenziato che, nel caso in cui una parte sia compulsata da un’ordinanza istruttoria o da una comunicazione di cortesia a dichiarare la permanenza del suo interesse ad agire e rimanga inerte, il giudice adito può dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse traendo elementi decisivi dal comportamento processuale della parte che manifesti implicitamente, ma in modo inequivoco, il suo attuale disinteresse alla decisione della controversia.
Il giudice può desumere dal comportamento processuale, in particolare dall’inerzia dopo un invito esplicito a confermare l’interesse, elementi decisivi per ritenere che sia venuto meno l’interesse alla decisione.
art. 72-bis, comma 1, c.p.a.
Successivamente i difensori delle parti, con avviso di Segreteria spedito e ricevuto 5 giugno 2026, sono stati informati della fissazione del ricorso alla camera di consiglio del 21 settembre 2026, ai sensi dell’art. 72 bis, comma 1, cod. proc. amm. “ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione” reiterando l’espresso avvertimento che, in caso di inerzia, il ricorso avrebbe potuto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in applicazione degli articoli 64, comma 4, e 84, comma 4, cod. proc. amm., mentre in caso di manifestazione espressa di interesse sarebbe stata fissata un’udienza pubblica per la trattazione del merito.
La disposizione è applicata per fissare la camera di consiglio limitatamente alla verifica della permanenza dell’interesse alla decisione, dopo aver informato le parti delle conseguenze dell’inerzia.
Massime di principio
- Quando il giudice invita espressamente una parte a dichiarare se persista l’interesse alla decisione e questa rimane inerte, il comportamento processuale può manifestare in modo implicito ma inequivoco il sopravvenuto disinteresse e giustificare l’improcedibilità del ricorso.
- La chiusura della procedura fallimentare e la cancellazione della società dal registro delle imprese non determinano, da sole, l’interruzione del processo in assenza della dichiarazione del procuratore prevista ai fini dell’art. 300 c.p.c.; la permanenza dell’interesse può essere valutata anche sulla base del contegno processuale della parte.
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