Regolamento (UE) 2017/2460
Regolamento (UE) 2017/2460 della Commissione, del 30 ottobre 2017, che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali per quanto riguarda l'elenco dei laboratori di riferimento dell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco dei laboratori di riferimento dell’Unione contenuto nell’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004. Poiché il laboratorio di riferimento dell’UE per il latte e i prodotti a base di latte non è più ritenuto necessario, la Commissione ne dispone la soppressione dall’elenco. La modifica è di natura puntuale e si limita a eliminare il relativo punto dall’allegato richiamato.
Soppressione dall’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del laboratorio di riferimento dell’UE per il latte e i prodotti a base di latte.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai laboratori di riferimento dell’Unione elencati nell’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004, nell’ambito dei controlli ufficiali su mangimi, alimenti, igiene degli alimenti, salute e benessere degli animali. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; l’intervento riguarda in modo specifico la parte I dell’allegato VII, con la soppressione del punto 1 relativo al laboratorio di riferimento per il latte e i prodotti a base di latte. Non contiene esclusioni ulteriori.
Modifica dell’elenco dei laboratori di riferimento dell’UE
Il regolamento (UE) 2017/2460 della Commissione interviene in modo puntuale sul regolamento (CE) n. 882/2004, che disciplina i controlli ufficiali in materia di mangimi, alimenti, igiene degli alimenti, salute e benessere degli animali. In particolare, la Commissione modifica l’allegato VII, parte I, relativo ai laboratori di riferimento dell’Unione.
Contesto e finalità
Nei considerando si ricorda che i laboratori di riferimento dell’UE hanno il compito di fornire ai laboratori nazionali di riferimento dettagli sui metodi di analisi e di coordinarne l’applicazione. Il programma di lavoro del laboratorio di riferimento dell’UE per il latte e i prodotti a base di latte era rivolto soprattutto ai metodi di analisi e alle prove valutative interlaboratorio sui marcatori di qualità, quali la conta delle cellule somatiche e i germi. Tuttavia, la Commissione rileva che le competenze necessarie sono ormai consolidate e che il laboratorio non è più necessario nell’Unione.
Modifica normativa apportata
L’articolo 1 dispone la soppressione del punto 1 della parte I dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004. In termini pratici, ciò comporta l’eliminazione del laboratorio di riferimento dell’UE per il latte e i prodotti a base di latte dall’elenco ufficiale dei laboratori di riferimento.
Ambito applicativo e effetti
La modifica incide sull’assetto dei laboratori di riferimento dell’Unione nell’ambito dei controlli ufficiali sui mangimi e sugli alimenti. Non introduce nuovi obblighi sostanziali per gli operatori economici, ma aggiorna la struttura amministrativa e tecnica prevista dal regolamento base per il coordinamento dei metodi analitici a livello UE.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Soppressione del laboratorio di riferimento UE per latte e prodotti a base di latte
L’articolo 1 dispone che, all’allegato VII, parte I, del regolamento (CE) n. 882/2004, il punto 1 sia soppresso. L’effetto è l’eliminazione dell’iscrizione del laboratorio di riferimento dell’UE per il latte e i prodotti a base di latte dall’elenco ufficiale dei laboratori di riferimento.
Motivazione della modifica
Nei considerando si precisa che il laboratorio non è più necessario nell’Unione, anche perché le competenze e i metodi di analisi relativi ai marcatori di qualità del latte risultano ormai consolidati a livello dei laboratori ufficiali e di quelli impiegati dal settore alimentare. La modifica mira quindi ad allineare l’allegato VII alla situazione attuale.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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