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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1972

Regolamento (UE) 2017/1972 della Commissione, del 30 ottobre 2017, che modifica gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un programma di sorveglianza della sindrome del dimagrimento cronico nei cervidi in Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia, e che abroga la decisione 2007/182/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R1972

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro UE sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili introducendo un programma triennale obbligatorio di sorveglianza della CWD nei cervidi per alcuni Stati membri del Nord e dell’Est Europa. Vengono inserite nuove definizioni nel regolamento n. 999/2001, precisati i criteri di campionamento, i metodi di analisi e gli obblighi di rendicontazione. Il regolamento amplia inoltre le informazioni da trasmettere alla banca dati TSE dell’UE e abroga una precedente decisione della Commissione, ormai superata.

Modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 introducendo un programma triennale di sorveglianza della sindrome del dimagrimento cronico (CWD) nei cervidi in sei Stati membri e abroga la decisione 2007/182/CE.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri in cui sono presenti popolazioni di cervidi interessate dal programma di sorveglianza CWD, in particolare Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia, per il periodo di sorveglianza 1 gennaio 2018-31 dicembre 2020. Incide sulla sorveglianza delle TSE nei cervidi di allevamento e in cattività, nei cervidi selvatici e nei cervidi semi addomesticati, nonché sulle attività di campionamento, analisi e rendicontazione annuale. Prevede inoltre, su base volontaria, la possibilità per altri Stati membri di svolgere sorveglianza per il rilevamento delle TSE nei cervidi e per gli Stati membri in generale di effettuare sorveglianza volontaria di altre specie animali diverse da bovini, ovini, caprini e cervidi. Il prelievo di campioni ai fini del programma può iniziare nel 2017, mentre i test devono essere eseguiti nel triennio 2018-2020.

Modifica del quadro UE sulla sorveglianza della CWD nei cervidi

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 999/2001, che disciplina la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE). La modifica è giustificata, nei considerando, dall'emersione della sindrome del dimagrimento cronico (CWD) nei cervidi in Norvegia, dal parere scientifico EFSA del 2 dicembre 2016 e dall'esigenza di introdurre per alcuni Stati membri un programma triennale armonizzato di sorveglianza.

Ambito soggettivo e temporale

Il programma obbligatorio riguarda Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia, limitatamente ai cervidi presenti nei rispettivi territori. Il periodo di sorveglianza va dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020; il prelievo dei campioni può tuttavia iniziare già nel 2017. Il regolamento chiarisce inoltre che gli Stati membri non inclusi nel programma possono svolgere sorveglianza volontaria sui cervidi, e che tutti gli Stati membri possono volontariamente sorvegliare altre specie animali diverse da bovini, ovini, caprini e cervidi.

Definizioni introdotte nell'allegato I

Per assicurare uniformità applicativa, vengono introdotte tre definizioni nel regolamento n. 999/2001:

  • "cervidi di allevamento e in cattività": animali della famiglia Cervidae tenuti dall'uomo in un territorio chiuso;
  • "cervidi selvatici": animali della famiglia Cervidae non tenuti dall'uomo;
  • "cervidi semi addomesticati": animali della famiglia Cervidae tenuti dall'uomo, ma non in un territorio chiuso.

Programma triennale di sorveglianza: specie, UCP e campionamento

Il nuovo capitolo III dell'allegato III stabilisce che il programma riguarda sei specie di cervidi: renna della tundra asiatico-europea, renna selvatica finlandese, alce, capriolo, cervo dalla coda bianca e cervo nobile. Uno Stato membro può limitare il programma a un sottoinsieme di specie solo sulla base di una valutazione del rischio documentata trasmessa alla Commissione.

Gli Stati membri devono individuare unità di campionamento primarie (UCP) che coprano tutti i territori con popolazioni di cervidi. Per i cervidi di allevamento e in cattività, ogni azienda o struttura in territorio chiuso costituisce una UCP; per i cervidi semi addomesticati la UCP è definita geograficamente tenendo conto delle aree di aggregazione, delle barriere naturali o artificiali e delle aree di caccia o attività connesse.

La selezione dei campioni avviene in due fasi. In prima battuta, gli Stati membri devono selezionare 100 UCP per ciascun insieme di categorie (cervidi di allevamento/in cattività e cervidi selvatici/semi addomesticati), oppure tutte le UCP se ne sono state identificate meno di 100. Nella seconda fase, si campionano tutti gli animali dei gruppi bersaglio all'interno delle UCP, fino a raggiungere 30 animali per UCP e, ove possibile, un massimo nazionale di 3.000 animali esaminati nel triennio per ciascun gruppo. Sono selezionabili solo animali di età superiore a 12 mesi.

Gruppi bersaglio e incremento del campionamento

Il regolamento individua in modo analitico i gruppi bersaglio. Per i cervidi di allevamento e in cattività vi rientrano animali morti o abbattuti, soggetti clinicamente sospetti o malati, cervidi macellati dichiarati non idonei al consumo umano e, se necessario per raggiungere il numero programmato, anche cervidi macellati idonei al consumo umano. Per i cervidi selvatici e semi addomesticati, i gruppi comprendono animali morti o abbattuti, feriti o uccisi da predatori o incidenti stradali, soggetti clinicamente sospetti o malati, cervidi cacciati o macellati non idonei al consumo umano e, se necessario, anche quelli idonei al consumo umano.

Se viene accertata una TSE in un cervide, il campionamento nella zona interessata deve essere intensificato secondo la valutazione dello Stato membro coinvolto.

Analisi di laboratorio e conferma dei risultati

Per ciascun animale selezionato si preleva un campione dell'obex da sottoporre a test TSE. Ove possibile si raccolgono anche linfonodi retrofaringei, tonsille o altri linfonodi della testa. Il regolamento prescrive modalità specifiche di conservazione dei campioni: l'emisezione dell'obex deve essere testata in stato fresco o congelato, mentre l'altra emisezione va fissata; i tessuti linfoidi devono essere fissati e una porzione congelata del tessuto va mantenuta fino a un risultato negativo, qualora sia necessario un saggio biologico.

In attesa di linee guida dedicate del laboratorio di riferimento UE per la TSE, possono essere utilizzati i test rapidi già previsti per bovini e piccoli ruminanti, considerati idonei anche per cervidi. Gli Stati membri possono utilizzare l'immunoistochimica come screening, previo superamento di una prova di idoneità. I risultati positivi o non conclusivi devono essere confermati con immunoistochimica o Western blot secondo l'ultima edizione del Manuale OIE sulle prove diagnostiche e i vaccini per gli animali terrestri. Se la conferma non può essere effettuata a livello nazionale, i tessuti devono essere trasmessi al laboratorio di riferimento UE. In caso di positività, è richiesta anche la caratterizzazione degli isolati in consultazione con tale laboratorio.

Genotipizzazione e conservazione dei campioni

Per ogni caso positivo di TSE nei cervidi deve essere determinato il genotipo della proteina prionica. Per i cervidi risultati negativi, il genotipo deve essere determinato oppure deve essere conservato un campione congelato, anche dell'obex, almeno fino al 31 dicembre 2021, così da consentire eventuali analisi successive.

Rendicontazione annuale e banca dati TSE UE

Le modifiche all'allegato III, capitolo B, integrano gli obblighi di reportistica. Gli Stati membri interessati dal programma devono inserire nelle relazioni annuali 2018-2020 dati dettagliati sui campioni, con indicazione di UCP, specie, sistema di gestione, gruppo bersaglio e sesso, nonché sui risultati dei test rapidi e di conferma, sui tessuti prelevati e sui metodi utilizzati. Devono inoltre comunicare l'ubicazione geografica e l'eventuale paese d'origine dei casi accertati, il genotipo e la specie degli animali positivi e, se esaminato, il genotipo dei cervidi risultati negativi. Tali dati sono destinati alla banca dati TSE dell'UE e alla relazione di sintesi annuale elaborata dall'EFSA.

Abrogazione della precedente decisione e decorrenza

La decisione 2007/182/CE, relativa a uno studio sulla CWD nei cervidi svolto tra il 2007 e il 2010, è abrogata per evitare sovrapposizioni e disallineamenti definitori. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica del regolamento (CE) n. 999/2001

L'articolo 1 dispone la modifica degli allegati I e III del regolamento (CE) n. 999/2001 secondo quanto previsto nell'allegato del regolamento.

Nuove definizioni per i cervidi

Nell'allegato I del regolamento n. 999/2001 sono inserite le definizioni di "cervidi di allevamento e in cattività", "cervidi selvatici" e "cervidi semi addomesticati", per garantire certezza del diritto nell'applicazione delle misure di sorveglianza.

Programma triennale di sorveglianza CWD 2018-2020

Nell'allegato III, capitolo A, parte III, è introdotto un programma triennale di sorveglianza della CWD per Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia. I test si svolgono dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020; il prelievo dei campioni può iniziare nel 2017. Il programma riguarda renna della tundra asiatico-europea, renna selvatica finlandese, alce, capriolo, cervo dalla coda bianca e cervo nobile.

Campionamento e unità di campionamento primarie

Gli Stati membri interessati devono individuare unità di campionamento primarie (UCP) che coprano tutti i territori con popolazioni di cervidi. Per i cervidi di allevamento e in cattività ogni azienda o struttura in territorio chiuso è una UCP; per i cervidi semi addomesticati le UCP sono definite geograficamente secondo criteri di aggregazione, barriere naturali o artificiali, e aree di caccia o attività connesse.

Metodo di selezione e obiettivi numerici

La selezione avviene in due fasi. In via generale, gli Stati membri selezionano 100 UCP per ciascuno dei due gruppi principali (cervidi di allevamento/in cattività da un lato, cervidi selvatici/semi addomesticati dall'altro), con possibile selezione di tutte le UCP se sono meno di 100. Nella seconda fase si punta a 30 animali per UCP e a un massimo nazionale di 3.000 cervidi esaminati per ciascun insieme di categorie nel triennio, salvo adattamenti per UCP piccole o in caso di UCP inferiori a 100.

Età e gruppi bersaglio

Sono selezionati solo cervidi di età superiore a 12 mesi. I gruppi bersaglio includono, per i cervidi di allevamento e in cattività, animali morti/abbattuti, clinicamente sospetti o malati, macellati dichiarati non idonei al consumo umano e, se necessario per raggiungere il numero, anche animali macellati idonei al consumo umano. Per cervidi selvatici e semi addomesticati, i gruppi includono morti/abbattuti, feriti o uccisi da predatori o incidenti stradali, clinicamente sospetti o malati, cacciati o macellati non idonei al consumo umano e, se necessario, anche quelli idonei al consumo umano.

Incremento del campionamento in caso di positività

Se viene rilevata una TSE in un cervide, il numero di campioni nella zona interessata deve essere aumentato sulla base della valutazione dello Stato membro interessato.

Campionamento e analisi di laboratorio

Per ogni cervide selezionato deve essere prelevato un campione dell'obex per il test TSE; ove possibile, si prelevano anche linfonodi retrofaringei, tonsille o altri linfonodi della testa. L'obex va presentato in stato fresco o congelato per un test rapido, con conservazione della porzione residua; i tessuti linfatici devono essere fissati e una porzione congelata va mantenuta fino a risultato negativo, se necessaria per un saggio biologico.

Metodi diagnostici e conferma

In attesa della pubblicazione di linee guida specifiche del laboratorio di riferimento UE per la TSE, sono considerati idonei i test rapidi già previsti per bovini o piccoli ruminanti, anche su obex e linfonodi dei cervidi. Gli Stati membri possono usare l'immunoistochimica come screening previa prova di idoneità. I risultati positivi o non conclusivi devono essere confermati con immunoistochimica o Western blot secondo il Manuale OIE; se la conferma non è possibile a livello nazionale, i tessuti devono essere inviati al laboratorio di riferimento UE. In caso di TSE si effettua anche la caratterizzazione degli isolati in consultazione con tale laboratorio.

Genotipizzazione della proteina prionica

Il genotipo della proteina prionica deve essere determinato per ogni caso positivo di TSE nei cervidi. Per gli animali risultati negativi, il genotipo deve essere determinato oppure deve essere conservato un campione congelato, anche dell'obex, almeno fino al 31 dicembre 2021 per consentire eventuali analisi genetiche.

Sorveglianza supplementare e volontaria

Gli Stati membri devono svolgere sorveglianza supplementare basata su una valutazione del rischio, che può considerare il rilevamento di TSE nelle medesime regioni o in aree limitrofe. Gli Stati membri diversi da quelli soggetti al programma triennale possono effettuare sorveglianza volontaria nei cervidi; gli Stati membri interessati possono proseguire volontariamente la sorveglianza al termine del programma triennale.

Sorveglianza volontaria di altre specie

È aggiunta la possibilità per gli Stati membri di condurre su base volontaria la sorveglianza delle TSE in specie animali diverse da bovini, ovini, caprini e cervidi.

Obblighi di rendicontazione annuale

Per gli anni 2018, 2019 e 2020, gli Stati membri interessati devono includere nella relazione annuale informazioni dettagliate sui campioni di cervidi per UCP, specie, sistema di gestione, gruppo bersaglio e sesso; sui risultati dei test rapidi e di conferma, sui tessuti prelevati e sulle tecniche impiegate; sull'ubicazione geografica e sul paese d'origine dei casi confermati; sul genotipo e sulla specie dei cervidi positivi; e, se esaminati, sul genotipo dei cervidi risultati negativi.

Abrogazione della decisione 2007/182/CE

L'articolo 2 abroga la decisione 2007/182/CE della Commissione, relativa a uno studio sulla CWD nei cervidi, poiché lo studio è stato completato e le definizioni devono essere allineate a quelle del nuovo regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

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