Regolamento (UE) 2017/1974
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1974 della Commissione, del 30 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento esecutivo aggiorna l’elenco delle navi soggette a misure restrittive previsto dal regolamento (UE) 2016/44, in relazione alla situazione in Libia. L’intervento riguarda la nave Capricorn, la cui designazione è stata prorogata e modificata dal Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 20 ottobre 2017. La modifica ha efficacia immediata con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica l’allegato V del regolamento (UE) 2016/44 aggiornando la designazione della nave Capricorn soggetta a misure restrittive relative al petrolio greggio libico.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto regolamento direttamente applicabile, e incide sulle misure restrittive nei confronti di navi elencate nell’allegato V del regolamento (UE) 2016/44. In concreto riguarda la nave Capricorn, battente bandiera della Tanzania, con effetti sui divieti di carico, trasporto o scarico di petrolio greggio proveniente dalla Libia e sul divieto di accesso ai porti nel territorio dell’Unione. Non disciplina in via generale altri soggetti o settori, ma aggiorna una designazione individuale connessa alla situazione in Libia e alle decisioni del Consiglio di sicurezza ONU.
Modifica delle misure restrittive contro la Libia relative alla nave Capricorn
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1974 della Commissione interviene sul regolamento (UE) 2016/44 in materia di misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Libia. L’atto recepisce l’aggiornamento deciso il 20 ottobre 2017 dal Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla designazione della nave Capricorn, mantenendo operative le misure di interdizione connesse al commercio di petrolio greggio libico.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento si inserisce nel quadro della decisione 2015/1333/PESC e del regolamento (UE) 2016/44, che disciplinano le misure restrittive UE in attuazione delle risoluzioni ONU sulla Libia. I considerando precisano che nell’allegato V sono elencate le navi designate dal comitato delle sanzioni ONU ai sensi della risoluzione 2146 (2014), rispetto alle quali si applicano divieti relativi al carico, trasporto o scarico di petrolio greggio proveniente dalla Libia e all’accesso ai porti nell’Unione. Poiché la designazione della Capricorn è stata prorogata e modificata, si rende necessario aggiornare l’allegato.
Modifica dell’allegato V e contenuto della designazione
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato V del regolamento (UE) 2016/44 secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La voce relativa alla nave Capricorn è sostituita con una nuova formulazione che conferma l’inserimento nell’elenco a norma dei punti 10 a) e 10 b) della risoluzione 2146 (2014), come prorogata e modificata dal punto 2 della risoluzione 2362 (2017).
La nuova voce specifica che:
- la designazione è stata prorogata dal comitato il 20 ottobre 2017;
- la designazione è valida fino al 18 gennaio 2018, salvo cessazione anticipata ai sensi del punto 12 della risoluzione 2146;
- lo Stato di bandiera è la Tanzania;
- la nave era stata inserita nell’elenco il 21 luglio 2017;
- il numero IMO è 8900878.
Vengono inoltre aggiornate le informazioni supplementari sulla posizione della nave, che al 21 settembre 2017 si trovava in acque internazionali al largo degli Emirati arabi uniti.
Misure restrittive collegate
La designazione nell’allegato V comporta l’applicazione dei divieti già previsti dal regolamento (UE) 2016/44 per le navi elencate, in particolare:
- divieto di carico di petrolio greggio proveniente dalla Libia;
- divieto di trasporto di tale petrolio;
- divieto di scarico di tale petrolio;
- divieto di ingresso nei porti situati nel territorio dell’Unione europea.
Il regolamento non introduce nuove categorie di misure, ma aggiorna l’elenco dei soggetti/beni navali già assoggettati al regime restrittivo.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore del regolamento nel giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con efficacia immediata. Come di consueto per un regolamento UE, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato V del regolamento (UE) 2016/44
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato V del regolamento (UE) 2016/44 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda la voce relativa alla nave Capricorn, già inserita nell’elenco delle navi designate dal comitato delle sanzioni ONU ai sensi della risoluzione 2146 (2014).
Proroga della designazione della nave Capricorn
Nell’allegato, la precedente voce della nave Capricorn è sostituita con una nuova formulazione che prende atto della proroga disposta dal comitato il 20 ottobre 2017. La designazione risulta valida fino al 18 gennaio 2018, salvo cessazione anticipata da parte del comitato ai sensi del punto 12 della risoluzione 2146.
Misure restrittive applicabili alla nave designata
La nave resta soggetta ai divieti di carico, trasporto o scarico di petrolio greggio proveniente dalla Libia e al divieto di ingresso nei porti, in coerenza con i punti 10 a) e 10 b) della risoluzione 2146 (2014), come prorogata e modificata dalla risoluzione 2362 (2017).
Entrata in vigore immediata
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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