Regolamento (UE) 2017/1986
Regolamento (UE) 2017/1986 della Commissione, del 31 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 16 (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento UE 2017/1986 recepisce nel diritto dell’Unione l’IFRS 16 Leasing, aggiornando il regolamento (CE) n. 1126/2008 e adattando una serie di altri principi IAS/IFRS e interpretazioni collegate. La novità sostanziale è l’introduzione di un modello contabile unico per il locatario, basato sulla rilevazione di un’attività consistente nel diritto di utilizzo e di una passività del leasing, con alcune esenzioni per leasing a breve termine e di modesto valore. Sono inoltre disciplinati in modo dettagliato la classificazione e la contabilizzazione da parte del locatore, le operazioni di vendita e retrolocazione e la transizione al nuovo standard. Le modifiche si applicano ai bilanci degli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2019, con specifiche disposizioni transitorie e coordinamenti su IAS 17, IFRIC 4 e altri standard.
Modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 per incorporare nell’ordinamento UE l’IFRS 16 Leasing e gli adeguamenti correlati ad altri principi IAS/IFRS.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese soggette ai principi contabili internazionali adottati nell’Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, con efficacia per gli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2019 o successivamente; è consentita l’applicazione anticipata solo per le entità che applicano già l’IFRS 15 alla data di prima applicazione dell’IFRS 16. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L’allegato introduce l’IFRS 16 e modifica, in via conseguenziale, numerosi altri standard e interpretazioni; sono previste specifiche regole transitorie per locatari, locatori, sub-leasing e operazioni di vendita e retrolocazione.
Regolamento (UE) 2017/1986 della Commissione: adozione dell’IFRS 16 Leasing
Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 per incorporare nell’Unione l’IFRS 16 Leasing, pubblicato dallo IASB il 13 gennaio 2016. L’obiettivo è migliorare la rappresentazione contabile dei contratti di leasing e coordinare con esso numerosi altri principi internazionali, in particolare quelli relativi a strumenti finanziari, presentazione del bilancio, immobilizzazioni e investimenti immobiliari.
Ambito di applicazione e decorrenza
Il regolamento si applica alle imprese che redigono il bilancio secondo gli IFRS adottati in UE ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002. Le modifiche devono essere applicate al più tardi dal primo esercizio che inizi il 1° gennaio 2019 o dopo tale data; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Finalità e struttura dell’IFRS 16
L’IFRS 16 stabilisce principi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa per i leasing, con l’intento di fornire informazioni che consentano agli utilizzatori del bilancio di valutare l’effetto dei leasing su patrimonio, risultato e flussi finanziari. Il principio è applicato considerando i termini contrattuali e tutti i fatti e le circostanze pertinenti, con un criterio uniforme per contratti simili.
Ambito oggettivo ed esclusioni
Lo standard si applica a tutti i leasing, compresi i sub-leasing di diritti d’uso, ma esclude alcuni contratti o diritti specifici: leasing per esplorazione o estrazione di risorse minerarie e petrolifere, attività biologiche IAS 41 detenute dal locatario, accordi di concessione IFRIC 12, licenze di proprietà intellettuale concesse dal locatore ai sensi dell’IFRS 15 e diritti di licenza specifici IAS 38 su film, opere teatrali, letterarie, brevetti e copyright. I leasing di attività immateriali diverse da quelle escluse possono essere assoggettati facoltativamente all’IFRS 16.
Esenzioni per il locatario
Il locatario può non applicare il modello completo ai leasing a breve termine e ai leasing di attività di modesto valore. In tal caso, i canoni sono imputati a conto economico con criterio lineare o altro criterio sistematico più rappresentativo. La scelta per i leasing a breve termine va effettuata per classi di attività sottostanti; quella per i beni di modesto valore può avvenire leasing per leasing.
Identificazione del leasing e separazione delle componenti
Alla data di inizio del contratto l’entità deve verificare se il contratto è, o contiene, un leasing, ossia se conferisce il diritto di controllare l’utilizzo di un’attività specificata per un periodo di tempo in cambio di un corrispettivo. Nei contratti che contengono componenti leasing e non leasing, tali componenti devono essere separate, salvo l’espediente pratico consentito al locatario per classe di attività. Il locatore, invece, ripartisce il corrispettivo seguendo l’IFRS 15.
Durata del leasing
La durata del leasing corrisponde al periodo non annullabile, aumentato dei periodi di proroga per i quali il locatario ha ragionevole certezza di esercitare l’opzione e dei periodi di risoluzione per i quali ha ragionevole certezza di non esercitarla. La stima deve essere rivista in presenza di eventi significativi o cambiamenti di circostanze che incidano su tali valutazioni.
Contabilizzazione del locatario
Alla data di decorrenza il locatario rileva un’attività consistente nel diritto di utilizzo e una passività del leasing. L’attività è iscritta al costo, composto dalla passività iniziale, dai pagamenti effettuati prima della decorrenza al netto degli incentivi, dai costi diretti iniziali e, se del caso, dai costi di smantellamento e ripristino. La passività è pari al valore attuale dei pagamenti dovuti non ancora versati, attualizzati al tasso implicito del leasing o, se non determinabile, al tasso di finanziamento marginale.
Valutazione successiva del locatario
Dopo la decorrenza l’attività consistente nel diritto di utilizzo è normalmente ammortizzata secondo IAS 16 e sottoposta a impairment secondo IAS 36. La passività del leasing viene incrementata per gli interessi, ridotta per i pagamenti effettuati e rideterminata quando cambiano durata, opzioni, garanzie sul valore residuo o indici/tassi rilevanti. Sono previste regole specifiche per le modifiche del leasing: alcune danno luogo a un leasing separato, altre comportano la rideterminazione della passività e rettifiche dell’attività di diritto d’uso.
Presentazione e informativa del locatario
Nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria il locatario deve presentare separatamente le attività di diritto d’uso e le passività del leasing, salvo specifiche eccezioni; gli investimenti immobiliari detenuti come diritto d’uso seguono la disciplina dello IAS 40. Nel conto economico gli interessi passivi sono distinti dagli ammortamenti; nel rendiconto finanziario la quota capitale è classificata tra le attività di ֆինանսziamento, gli interessi secondo IAS 7 e i pagamenti per leasing esclusi dal modello completo tra le attività operative. Le note devono contenere un set articolato di informazioni quantitative e qualitative su costi, esposizioni, scadenze, opzioni, garanzie, sub-leasing e vendita/retrolocazione.
Contabilizzazione del locatore
Il locatore deve classificare ogni leasing come finanziario o operativo in base alla sostanza dell’operazione e al trasferimento di rischi e benefici. Nei leasing finanziari rileva un credito pari all’investimento netto e proventi finanziari lungo la durata del contratto; nei leasing operativi mantiene l’attività sottostante in bilancio e riconosce i canoni come proventi con criterio sistematico.
Leasing finanziari, produttori e commercianti
Nel leasing finanziario il locatore utilizza il tasso implicito del leasing, include i pagamenti dovuti e le garanzie sul valore residuo e, se è produttore o commerciante, rileva ricavi, costo del venduto e utile/perdita da vendita secondo regole specifiche, limitando l’utile se si usano tassi artificiosamente bassi. I costi di ottenimento del leasing finanziario sono imputati a conto economico alla data di decorrenza.
Leasing operativi del locatore
Per i leasing operativi i canoni sono rilevati a quote costanti o con altro criterio sistematico, mentre i costi sostenuti per generare i proventi, inclusi gli ammortamenti, sono rilevati a conto economico. I costi diretti iniziali si aggiungono al valore contabile dell’attività sottostante e sono imputati lungo la durata del leasing.
Vendita e retrolocazione
Le operazioni di vendita e retrolocazione sono disciplinate in modo specifico: occorre prima verificare se il trasferimento costituisca una vendita ai sensi dell’IFRS 15. Se lo è, il venditore-locatario riconosce solo la quota di utile/perdita riferibile ai diritti trasferiti e misura il diritto d’uso in proporzione al diritto mantenuto; se non lo è, l’operazione è trattata come finanziamento, con mantenimento dell’attività e rilevazione di una passività finanziaria.
Disposizioni transitorie
L’IFRS 16 prevede l’applicazione retrospettiva piena oppure, come alternativa, la rilevazione dell’effetto cumulativo alla data di prima applicazione. Sono disponibili vari espedienti pratici, tra cui l’uso di un tasso unico per portafogli simili, il non riesame dell’impairment per il passato, l’esclusione dei leasing in scadenza entro 12 mesi, l’esclusione dei costi diretti iniziali e l’uso dell’esperienza pregressa per stimare la durata. Per il locatore, in generale, non sono richiesti adeguamenti transitori, salvo la rideterminazione dei sub-leasing e il trattamento delle operazioni di vendita e retrolocazione pregresse secondo regole specifiche.
Coordinamento con altri IFRS e ritiro di IAS 17
L’IFRS 16 sostituisce lo IAS 17, IFRIC 4, SIC-15 e SIC-27. Il regolamento modifica inoltre numerosi altri standard per allinearli al nuovo regime: tra gli altri IFRS 1, IFRS 3, IFRS 4, IFRS 7, IFRS 9, IFRS 13, IFRS 15, IAS 1, IAS 2, IAS 7, IAS 12, IAS 16, IAS 21, IAS 23, IAS 32, IAS 37, IAS 38, IAS 39, IAS 40, IAS 41, IFRIC 1, IFRIC 12, SIC-29 e SIC-32.
Impatto specifico su investimenti immobiliari e altri standard
Le modifiche allo IAS 40 estendono la nozione di investimento immobiliare anche agli immobili detenuti dal locatario come attività consistente nel diritto di utilizzo, con conseguente applicazione dell’IFRS 16 alla loro rilevazione iniziale e, se si adotta il fair value, alla loro valutazione successiva. Ulteriori coordinamenti riguardano, tra l’altro, l’inclusione delle passività del leasing tra le passività monetarie, l’esclusione dei leasing dall’IFRS 13, le regole dell’IFRS 9 sui crediti impliciti nei leasing e le informazioni integrative degli IFRS 7 e 15.
Disposizioni principali
Inserimento dell’IFRS 16 nel regolamento UE
L’allegato al regolamento (CE) n. 1126/2008 è integrato con l’IFRS 16 Leasing e con le modifiche conseguenti a numerosi standard e interpretazioni (tra cui IAS 1, IAS 16, IAS 17/IFRIC 4 sostituiti, IFRS 7, IFRS 9, IFRS 13, IFRS 15, IAS 37, IAS 38, IAS 40, IAS 41, IFRIC 1, IFRIC 12, SIC-29 e SIC-32).
Decorrenza dell’applicazione
Le imprese applicano le modifiche al più tardi dal primo esercizio finanziario che inizia il 1° gennaio 2019 o successivamente. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Principio generale dell’IFRS 16
Il principio disciplina rilevazione, valutazione, esposizione e informativa sui leasing, per assicurare una rappresentazione fedele dei contratti e fornire agli utilizzatori del bilancio elementi per valutare effetti su situazione patrimoniale-finanziaria, risultato economico e flussi finanziari.
Ambito di applicazione e esclusioni
L’IFRS 16 si applica a tutti i leasing, inclusi i sub-leasing di diritti d’uso, salvo esclusioni per leasing di esplorazione/estrazione di minerali, petrolio e gas, attività biologiche IAS 41 in capo al locatario, concessioni di servizi IFRIC 12, licenze di proprietà intellettuale concesse dal locatore ai sensi dell’IFRS 15 e diritti di licenza specifici IAS 38 su film, opere teatrali, letterarie, brevetti e copyright. I leasing di attività immateriali diverse da quelle escluse possono essere trattati facoltativamente secondo IFRS 16.
Esenzioni per il locatario
Il locatario può non applicare il modello completo ai leasing a breve termine e a quelli di modesto valore; in tal caso contabilizza i canoni come costo con criterio lineare o altro criterio sistematico più rappresentativo. La scelta per i leasing a breve termine va effettuata per classi di attività sottostanti; quella per i beni di modesto valore può essere fatta per singolo leasing.
Identificazione del leasing e separazione delle componenti
Alla data di inizio del contratto l’entità valuta se il contratto è, o contiene, un leasing, verificando l’esistenza di un’attività specificata e del diritto di controllarne l’utilizzo per un periodo di tempo in cambio di un corrispettivo. Nei contratti misti le componenti leasing devono essere separate da quelle non leasing, salvo espediente pratico che consente al locatario, per classe di attività, di trattare insieme componente leasing e componenti non leasing associate; il locatore ripartisce il corrispettivo applicando l’IFRS 15.
Durata del leasing
La durata include il periodo non annullabile più i periodi di proroga se il locatario ha ragionevole certezza di esercitarli e i periodi di risoluzione se ha ragionevole certezza di non esercitarli. La stima deve essere rivista al verificarsi di eventi significativi o cambiamenti di circostanze, e la durata va rideterminata se cambia il periodo non annullabile.
Contabilizzazione iniziale del locatario
Alla data di decorrenza il locatario rileva un’attività consistente nel diritto di utilizzo e una passività del leasing. L’attività è iscritta al costo; la passività è pari al valore attuale dei pagamenti dovuti non versati, attualizzati al tasso implicito del leasing o, se non determinabile, al tasso di finanziamento marginale del locatario.
Valutazione successiva del locatario
L’attività è normalmente ammortizzata secondo IAS 16 e sottoposta a impairment secondo IAS 36; la passività è aumentata per gli interessi, ridotta per i pagamenti e rideterminata per modifiche, revisioni di durata, garanzie sul valore residuo e variazioni di indici o tassi. Sono previsti criteri specifici per leasing che trasferiscono la proprietà, opzioni di acquisto e modifiche del leasing.
Presentazione e informativa del locatario
Nel bilancio il locatario espone separatamente attività consistenti nel diritto di utilizzo e passività del leasing, salvo specifiche aggregazioni o il caso degli investimenti immobiliari. Nel conto economico gli interessi sulla passività sono separati dagli ammortamenti; nel rendiconto finanziario i pagamenti di capitale sono attività di finanziamento, gli interessi seguono IAS 7 e i canoni per leasing esclusi dal modello completo sono attività operative. Le note devono contenere informazioni quantitative e qualitative dettagliate su ammortamenti, interessi, leasing a breve termine, leasing di modesto valore, pagamenti variabili, sub-leasing, aggiunte alle ROU, operazioni di vendita e retrolocazione, scadenze e rischi.
Contabilizzazione del locatore
Il locatore classifica ciascun leasing come finanziario o operativo, in base alla sostanza economica e al trasferimento dei rischi e benefici della proprietà. I leasing finanziari generano un credito pari all’investimento netto nel leasing e proventi finanziari ripartiti lungo la durata; i leasing operativi comportano il mantenimento dell’attività sottostante in bilancio e il riconoscimento dei canoni a conto economico secondo un criterio sistematico.
Leasing finanziari del locatore e produttori/commercianti
Per i leasing finanziari il locatore rileva i pagamenti dovuti per il leasing e le garanzie sul valore residuo; i costi diretti iniziali riducono il rendimento lungo la durata. Per i locatori produttori o commercianti si rilevano ricavi al fair value o al valore attuale dei pagamenti, costo del venduto e utile/perdita da vendita, con limitazione dell’utile se sono applicati tassi artificialmente bassi.
Leasing operativi del locatore
I canoni sono rilevati a quote costanti o con altro criterio sistematico; i costi, inclusi gli ammortamenti, sono imputati a conto economico. I costi diretti iniziali si capitalizzano nell’attività sottostante e si rilevano lungo la durata del leasing; l’impairment segue IAS 36.
Vendita e retrolocazione
Se un’entità trasferisce un’attività e la prende in leasing, la contabilizzazione dipende dal fatto che il trasferimento costituisca o meno una vendita ai sensi dell’IFRS 15. Se è una vendita, il venditore-locatario rileva solo l’utile/perdita riferibile ai diritti trasferiti e un diritto d’uso proporzionale; se non è una vendita, l’operazione è trattata come finanziamento, con mantenimento dell’attività e rilevazione di una passività finanziaria.
Disposizioni transitorie
Il locatario può applicare l’IFRS 16 retroattivamente pienamente o con effetto cumulativo alla data di applicazione iniziale. Sono previsti espedienti pratici per i contratti già qualificati come leasing secondo IAS 17/IFRIC 4, per il calcolo dei tassi di sconto, per i leasing in scadenza entro 12 mesi, per i beni di modesto valore, per l’esclusione dei costi diretti iniziali e per l’uso dell’esperienza pregressa nella stima della durata. Il locatore, in generale, non effettua rettifiche transitorie, salvo particolarità per i sub-leasing e per le operazioni di vendita e retrolocazione pregresse.
Ritiro di IAS 17 e interpretazioni collegate
L’IFRS 16 sostituisce lo IAS 17 Leasing, IFRIC 4 Determinare se un accordo contiene un leasing, SIC-15 Leasing operativo — Incentivi e SIC-27 La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing.
Modifiche conseguenziali ad altri principi
L’allegato modifica numerosi standard: IFRS 1, IFRS 3, IFRS 4, IFRS 7, IFRS 9, IFRS 13, IFRS 15, IAS 1, IAS 2, IAS 7, IAS 12, IAS 16, IAS 21, IAS 23, IAS 32, IAS 37, IAS 38, IAS 39, IAS 40, IAS 41, IFRIC 1, IFRIC 12, SIC-29 e SIC-32, per coordinare le definizioni e i riferimenti con il nuovo modello contabile dei leasing.
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