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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/47

Regolamento delegato (UE) 2018/47 della Commissione, del 30 ottobre 2017, che autorizza l'uso di una variante delle reti da traino T90 per le attività di pesca praticate nel Mar Baltico in deroga al regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio

Normativa europea32018R0047

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato autorizza una specifica variante delle reti da traino T90 nel Mar Baltico, in deroga ad alcune prescrizioni tecniche del regolamento (CE) n. 2187/2005. La misura è giustificata dall'obiettivo di migliorare la selettività degli attrezzi, ridurre le catture indesiderate di merluzzo bianco e contribuire al piano pluriennale per gli stock baltici istituito dal regolamento (UE) 2016/1139. Sono fissate caratteristiche tecniche precise del sacco della rete e un obbligo di registrazione separata delle catture ottenute con tale attrezzo.

Autorizza, in deroga alle misure tecniche del regolamento (CE) n. 2187/2005, l'uso di una variante delle reti da traino T90 per alcune attività di pesca nel Mar Baltico.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci dell'Unione che operano nel Mar Baltico nelle attività di pesca di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) 2016/1139, ossia quelle relative agli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto e alle relative attività di pesca. La deroga riguarda esclusivamente gli Stati membri interessati indicati nel regolamento: Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia. Restano ferme, per quanto non derogato, le altre prescrizioni tecniche del regolamento (CE) n. 2187/2005.

Autorizzazione di una variante delle reti da traino T90 nel Mar Baltico

Il regolamento delegato (UE) 2018/47 della Commissione interviene nel quadro della politica comune della pesca e del piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico istituito dal regolamento (UE) 2016/1139. La finalità è consentire, in deroga a talune misure tecniche del regolamento (CE) n. 2187/2005, l'uso di una variante delle reti da traino T90 ritenuta utile a migliorare la selettività degli attrezzi e a ridurre le catture indesiderate di merluzzo bianco.

Contesto normativo e ratio della deroga

I considerando richiamano l'obiettivo generale del regolamento (UE) n. 1380/2013 di eliminare progressivamente i rigetti mediante l'obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura. Evidenziano inoltre che il regolamento (UE) 2016/1139 consente alla Commissione di adottare misure tecniche, incluse modifiche degli attrezzi da pesca, per garantire o migliorare la selettività, ridurre le catture indesiderate e minimizzare l'impatto sull'ecosistema. La misura deriva da una raccomandazione comune degli Stati membri interessati, supportata da un contributo scientifico del CSTEP.

Ambito di applicazione

L'ambito soggettivo è limitato ai pescherecci dell'Unione che operano nel Mar Baltico nelle attività di pesca di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) 2016/1139. Gli Stati membri interessati sono Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia. La deroga non ha portata generale sull'intero diritto tecnico della pesca baltica, ma si innesta sulle prescrizioni del regolamento (CE) n. 2187/2005 e ne modifica solo alcuni aspetti relativi al sacco delle reti T90.

Definizioni rilevanti

Ai fini del regolamento, le "reti da traino T90" comprendono reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi analoghi con sacco e avansacco costituiti da pezze di rete con nodo e maglie a losanga standard ruotate di 90°, in modo che la direzione principale del filo ritorto sia parallela alla direzione del traino. Tale definizione è essenziale per delimitare gli attrezzi cui si applica la deroga.

Caratteristiche tecniche autorizzate

Il cuore della disciplina è l'articolo 4, che autorizza in deroga all'allegato II del regolamento (CE) n. 2187/2005 l'impiego di reti da traino T90 con un sacco avente caratteristiche specifiche:

  • dimensione delle maglie del sacco di almeno 115 mm, in deroga alla nota 2 dell'allegato II e alla lettera b) dell'appendice 2;
  • numero di maglie pari a 80 su qualsiasi circonferenza del sacco stricto sensu e dell'avansacco, con esclusione di giunture e ralinghe, in deroga alla lettera e) dell'appendice 2;
  • lunghezza del sacco di almeno 9 m.

Resta fermo che il sacco deve rispettare tutte le altre caratteristiche previste dall'appendice 2 dell'allegato II non espressamente modificate dalla deroga.

Obblighi di registrazione e controllo

Gli Stati membri interessati devono garantire che le catture effettuate con l'attrezzo autorizzato siano registrate separatamente rispetto a quelle ottenute con altri attrezzi da pesca. La previsione consente di distinguere gli effetti della variante T90 sulle catture e di agevolare il controllo dell'applicazione della deroga.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto delegato dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione della variante T90 in deroga

È autorizzato, per determinate attività di pesca nel Mar Baltico, l'uso di reti da traino T90 aventi caratteristiche diverse da quelle previste dal regolamento (CE) n. 2187/2005. La base giuridica dell'intervento è l'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/1139, nell'ambito delle misure tecniche adottabili per contribuire agli obiettivi del piano pluriennale.

Ambito soggettivo e territoriale

Il regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione che operano nel Mar Baltico nelle attività di pesca contemplate dall'articolo 1 del regolamento (UE) 2016/1139. Gli Stati membri interessati sono Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia.

Definizione di reti da traino T90 e Stati membri interessati

Vengono definite le "reti da traino T90" come reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi analoghi con sacco e avansacco formati da pezze di rete con nodo e maglie a losanga standard ruotate di 90°, in modo che la direzione principale del filo ritorto sia parallela alla direzione del traino. Sono altresì definiti gli Stati membri interessati.

Caratteristiche tecniche del sacco

In deroga all'allegato II del regolamento (CE) n. 2187/2005, il sacco delle reti da traino T90 autorizzate deve rispettare tre condizioni specifiche: dimensione delle maglie di almeno 115 mm; numero di maglie pari a 80 su qualsiasi circonferenza del sacco stricto sensu e dell'avansacco, escluse giunture e ralinghe; lunghezza del sacco di almeno 9 m. Resta inoltre applicabile ogni altra caratteristica prevista dall'appendice 2 dell'allegato II non espressamente derogata.

Registrazione separata delle catture

Gli Stati membri interessati devono garantire che le catture effettuate con l'attrezzo autorizzato siano registrate separatamente dalle catture effettuate con altri attrezzi da pesca. La previsione è funzionale al monitoraggio dell'efficacia della deroga e degli effetti sulle catture.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse biologichemisure tecnichepolitica comune della pesca

Testo integrale

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