Regolamento (UE) 2017/1987
Regolamento (UE) 2017/1987 della Commissione, del 31 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 15 (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’IFRS 15 adottato nell’UE mediante il regolamento (CE) n. 1126/2008, recependo i chiarimenti emanati dallo IASB nell’aprile 2016. Le modifiche precisano in particolare quando beni o servizi sono "distinti", come valutare i contratti con terzi che agiscono per conto proprio o come rappresentanti, e come trattare le licenze di proprietà intellettuale e le royalties. Vengono inoltre riviste le regole transitorie e la data di prima applicazione, con obbligo di applicazione dal 1º gennaio 2018 o da data successiva, ferma restando la possibilità di applicazione anticipata.
Modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 per recepire nell’ordinamento UE i chiarimenti all’IFRS 15 "Ricavi provenienti da contratti con i clienti" pubblicati dallo IASB nell’aprile 2016.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese che redigono il bilancio secondo gli IFRS adottati nell’Unione europea, in quanto incide sull’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008. Le modifiche riguardano l’IFRS 15 e la sua guida operativa, con effetti su classificazione delle obbligazioni di fare, distinzione tra beni/servizi, licenze di proprietà intellettuale, royalties basate su vendite o uso e disposizioni transitorie. Le imprese devono applicare le modifiche al più tardi a partire dall’inizio del primo esercizio finanziario che cominci il 1º gennaio 2018 o successivamente; è consentita l’applicazione anticipata. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini del SEE.
Modifiche all’IFRS 15 "Ricavi provenienti da contratti con i clienti"
Il regolamento recepisce nell’ordinamento UE i chiarimenti pubblicati dallo IASB nell’aprile 2016 sull’IFRS 15. La finalità è precisare alcune regole applicative del principio sui ricavi, fornendo anche un’agevolazione transitoria aggiuntiva per le imprese.
Contesto e ratio dell’intervento
La Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 1126/2008, che incorpora nell’Unione i principi contabili internazionali. In base ai considerando, le modifiche all’IFRS 15 sono state considerate compatibili con i criteri di adozione previsti dal regolamento (CE) n. 1606/2002 e, pertanto, devono essere integrate nell’allegato del regolamento 1126/2008.
Ambito della modifica
L’articolo 1 non riscrive l’intero IFRS 15, ma modifica puntualmente alcuni paragrafi della norma e dell’appendice B, oltre a introdurre nuove disposizioni transitorie nell’appendice C. Sono interessati, in particolare, i criteri per identificare i beni e servizi distinti, le regole per distinguere l’operatore principale dal rappresentante, la disciplina delle licenze di proprietà intellettuale e quella delle royalties basate su vendite o uso.
Beni o servizi distinti e raggruppamento delle prestazioni
I paragrafi 26, 27, 29 e 30 chiariscono quando un bene o servizio promesso al cliente debba essere trattato come "distinto". Il requisito è duplice: il cliente deve poter beneficiare del bene o servizio autonomamente o con altre risorse facilmente disponibili, e la promessa di trasferimento deve essere distinta dalle altre promesse contrattuali.
Il testo fornisce esempi di prestazioni che possono rientrare nel contratto, tra cui vendita o rivendita di beni, rivendita di diritti, esecuzione di compiti concordati, servizi di stand ready, intermediazione, costruzione o produzione per il cliente, licenze e opzioni di acquisto di beni o servizi aggiuntivi. Viene inoltre precisato che, quando una prestazione non è distinta, essa va combinata con altre prestazioni fino a individuare una combinazione distinta, che può determinare un’unica obbligazione di fare.
Entità che agisce per conto proprio o come rappresentante
La guida operativa dell’appendice B è modificata per disciplinare il caso in cui un terzo intervenga nella fornitura al cliente. L’entità deve valutare, per ciascun bene o servizio promesso, se stia adempiendo in nome proprio o solo organizzando la prestazione da parte del terzo.
Se l’entità controlla il bene o servizio prima del trasferimento al cliente, agisce per conto proprio e rileva il ricavo al lordo. Se invece la sua obbligazione consiste solo nel far sì che il terzo fornisca il bene o servizio, essa agisce come rappresentante e rileva solo commissioni o onorari, normalmente al netto dei corrispettivi pagati al terzo. Tra gli indici di controllo vengono indicati: responsabilità principale verso il cliente, esposizione al rischio di magazzino e discrezionalità nella determinazione del prezzo.
Licenze di proprietà intellettuale
La disciplina delle licenze è precisata in modo esteso. La licenza attribuisce diritti sulla proprietà intellettuale dell’entità e può riguardare software, contenuti audiovisivi, franchising, brevetti, marchi e diritti d’autore.
Se la licenza è distinta dagli altri beni o servizi, occorre stabilire se conferisca un diritto di accesso alla proprietà intellettuale lungo la durata della licenza oppure un diritto di utilizzo della proprietà intellettuale così come esistente al momento della concessione. Nel primo caso il ricavo si rileva nel tempo, nel secondo in un momento determinato. I criteri per il diritto di accesso richiedono che il contratto preveda, o il cliente si attenda ragionevolmente, attività dell’entità con impatto significativo sulla proprietà intellettuale; che il cliente sia esposto agli effetti di tali attività; e che tali attività non comportino il trasferimento simultaneo di beni o servizi.
Il regolamento chiarisce anche che restrizioni temporali, geografiche o di utilizzo non sono decisive per qualificare la licenza, e che l’obbligo di difendere un brevetto non costituisce una distinta obbligazione di fare.
Royalties basate sulle vendite o sull’uso
Per le royalties collegate a licenze di proprietà intellettuale, il ricavo va rilevato solo quando, o man mano che, si verifica l’ultimo tra: la successiva vendita o utilizzazione e l’adempimento dell’obbligazione di fare cui la royalty è attribuita. Se la royalty riguarda solo una licenza di proprietà intellettuale, o se tale licenza è l’elemento predominante del corrispettivo, la regola speciale si applica integralmente; altrimenti, la royalty segue la disciplina generale del corrispettivo variabile.
Disposizioni transitorie e prima applicazione
L’appendice C è modificata per coordinare la prima applicazione dei chiarimenti. Il principio generale è che le imprese devono applicare le modifiche a partire dai bilanci degli esercizi aventi inizio il 1º gennaio 2018 o dopo tale data; l’applicazione anticipata è espressamente ammessa.
Sono previsti due modelli transitori: applicazione retroattiva piena a tutti gli esercizi comparativi, con la possibilità di usare specifici espedienti pratici; oppure applicazione retroattiva limitata, con iscrizione dell’effetto cumulativo nel patrimonio netto di apertura dell’esercizio di applicazione iniziale. Le semplificazioni consentono, tra l’altro, di non rideterminare alcuni contratti completati, di usare il prezzo dell’operazione al momento del completamento per i contratti con corrispettivo variabile e di evitare la rideterminazione retroattiva di modifiche contrattuali antecedenti alla prima data di presentazione o alla data di applicazione iniziale, a seconda del metodo scelto.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 3 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come usuale per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Modifica dell’IFRS 15 nell’allegato del regolamento 1126/2008
L’articolo 1 dispone che nell’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 l’IFRS 15 "Ricavi provenienti da contratti con i clienti" è modificato come da allegato del regolamento. I chiarimenti riguardano i paragrafi 26, 27, 29, B1, B34-B38, B52-B53, B58, C2, C5 e C7; sono aggiunti, tra gli altri, i paragrafi B34A, B35A, B35B, B37A, B59A, B63A, B63B, C1B, C7A e C8A; il paragrafo B57 è soppresso.
Beni o servizi distinti e obbligazioni di fare
Le modifiche precisano che un bene o servizio promesso è distinto solo se: (i) il cliente può trarne beneficio da solo o insieme a risorse facilmente उपलब्धibili; e (ii) la promessa di trasferimento è distinta dalle altre promesse contrattuali. Sono forniti esempi di beni o servizi promessi e indicatori di non distinzione, inclusa l’integrazione significativa, la forte interdipendenza e l’adattamento significativo tra gli elementi contrattuali. Se un bene o servizio non è distinto, esso va aggregato ad altri beni o servizi promessi fino a identificare una combinazione distinta, che può costituire un’unica obbligazione di fare.
Entità che agisce per conto proprio o come rappresentante
Quando un terzo interviene nella fornitura, l’entità deve stabilire per ciascun bene o servizio se agisce per conto proprio o come rappresentante. Agisce per conto proprio se controlla il bene o servizio prima del trasferimento al cliente; in tal caso rileva ricavi per l’importo lordo del corrispettivo atteso. Agisce come rappresentante se si limita a far sì che il terzo fornisca il bene o servizio; in tal caso rileva come ricavo gli onorari o le commissioni, di regola al netto di quanto versato al terzo. Sono elencati indicatori di controllo, quali responsabilità principale, rischio di magazzino e discrezionalità nel prezzo.
Concessione di licenze di proprietà intellettuale
Per le licenze, l’entità deve distinguere tra licenza non distinta dagli altri beni o servizi e licenza distinta. Se la licenza non è distinta, si applicano le regole generali per stabilire se l’obbligazione è soddisfatta nel tempo o in un momento determinato. Se è distinta, occorre verificare se conferisce un diritto di accesso alla proprietà intellettuale (ricavo nel tempo) o un diritto di utilizzo della proprietà intellettuale come esistente al momento della concessione (ricavo in un momento). Sono indicati i criteri per qualificare la licenza come diritto di accesso, nonché le ipotesi in cui il cliente ottiene soltanto il diritto di utilizzo.
Royalties basate su vendite o uso
Le royalties promesse in cambio di una licenza di proprietà intellettuale sono rilevate solo quando, o man mano che, si verifica l’ultimo tra la successiva vendita o utilizzazione e l’adempimento dell’obbligazione di fare a cui la royalty è assegnata. Se la royalty riguarda soltanto una licenza di proprietà intellettuale, o se tale licenza è l’elemento predominante cui la royalty si riferisce, si applica integralmente la regola specifica. In caso contrario, si applicano le regole sul corrispettivo variabile di cui ai paragrafi 50-59 dell’IFRS 15.
Applicazione dal 1º gennaio 2018 e facoltà di applicazione anticipata
L’articolo 2 stabilisce che le imprese applicano le modifiche al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1º gennaio 2018 o successivamente. Nell’allegato, il paragrafo C1B conferma che l’applicazione anticipata è consentita, purché sia indicata.
Disposizioni transitorie
Le modifiche disciplinano due metodi di prima applicazione: applicazione retroattiva a ciascun esercizio precedente presentato, con gli espedienti pratici del paragrafo C5, oppure applicazione retroattiva con rilevazione dell’effetto cumulativo alla data di applicazione iniziale. Sono previste regole specifiche per i contratti completati, per i contratti con corrispettivo variabile e per le modifiche contrattuali anteriori alla prima data di presentazione. È inoltre prevista la possibilità di limitare l’applicazione retroattiva ai soli contratti non completati alla data di applicazione iniziale.
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