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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1973

Regolamento (UE) 2017/1973 della Commissione, del 30 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i controlli ufficiali sui prodotti della pesca catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e introdotti nell'Unione dopo essere stati trasferiti in paesi terzi e che stabilisce un modello di certificato sanitario per tali prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R1973

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce, nel quadro del regolamento (CE) n. 2074/2005, un regime specifico di controllo ufficiale per i prodotti della pesca catturati da navi UE e trasferiti in paesi terzi prima dell’importazione nell’Unione. La novità principale è l’obbligo di accompagnare tali partite con un certificato sanitario armonizzato, pensato per uniformare le informazioni e per essere utilizzabile anche nel sistema TRACES. Il testo contiene inoltre il modello dettagliato del certificato e stabilisce la data di applicazione al 1° luglio 2018.

Modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 introducendo un certificato sanitario armonizzato per i prodotti della pesca catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e trasferiti in paesi terzi prima dell’ingresso nell’Unione.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti della pesca destinati al consumo umano catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro, scaricati e/o eventualmente stoccati in un paese terzo e poi introdotti nell’Unione con diversi mezzi di trasporto. Riguarda i casi di trasferimento attraverso paesi terzi con o senza magazzinaggio, imponendo il certificato sanitario rilasciato dall’autorità competente del paese terzo e compilato secondo il modello dell’allegato VI, appendice VIII del regolamento (CE) n. 2074/2005. Sono richiamati gli elenchi UE dei paesi terzi, degli stabilimenti di stoccaggio e, se del caso, delle navi; la prescrizione non si applica alle navi container utilizzate per il trasporto in container di prodotti della pesca.

Regolamento (UE) 2017/1973: certificato sanitario per prodotti della pesca trasferiti in paesi terzi

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 2074/2005 per colmare una lacuna procedurale nei controlli ufficiali relativi ai prodotti della pesca catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e poi trasferiti, con o senza stoccaggio, in paesi terzi prima dell’ingresso nell’Unione. La Commissione giustifica l’intervento con l’esigenza di tutela della salute pubblica e animale e con la necessità di armonizzare la documentazione accompagnatoria di tali partite.

Contesto normativo

Il provvedimento si colloca nel sistema formato dal regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce norme igieniche specifiche per gli alimenti di origine animale, e dal regolamento (CE) n. 854/2004, che disciplina i controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano. I considerando richiamano inoltre la direttiva 97/78/CE, che impone controlli veterinari sulle partite introdotte nell’Unione da paesi terzi, e rilevano che i prodotti trasferiti attraverso paesi terzi non sono più considerati conformi alle prescrizioni originarie dell’Unione senza apposite verifiche.

Ambito materiale e soggetti interessati

La disciplina riguarda esclusivamente i prodotti della pesca destinati al consumo umano catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro. L’obbligo scatta quando tali prodotti vengono scaricati in un paese terzo, eventualmente conservati in uno stabilimento di stoccaggio, e successivamente introdotti nell’Unione mediante mezzi di trasporto diversi. Il certificato deve essere rilasciato dall’autorità competente del paese terzo coinvolto nel trasferimento.

Obbligo di certificazione sanitaria

L’articolo 6 quater, inserito nel regolamento (CE) n. 2074/2005, prevede che le partite siano accompagnate da un certificato sanitario redatto secondo il modello dell’allegato VI, appendice VIII.

In particolare:

  • il paese terzo di trasferimento deve comparire negli elenchi previsti dall’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004;
  • se i prodotti sono stoccati in un deposito frigorifero nel paese terzo, anche lo stabilimento deve essere incluso nell’elenco di cui all’articolo 12 del medesimo regolamento;
  • se i prodotti sono caricati su una nave battente bandiera di un paese terzo, devono risultare iscritti negli elenchi sia il paese terzo sia la nave;
  • la disciplina non si applica alle navi container utilizzate per il trasporto in container di prodotti della pesca.

Contenuto del modello di certificato

L’appendice VIII dell’allegato VI introduce un modello dettagliato di certificato sanitario per l’esportazione nell’UE. Il modello richiede dati identificativi completi sulla spedizione, tra cui speditore, destinatario, autorità competenti, paese e regione di origine, luogo di origine, luogo di carico, data di partenza, mezzo di trasporto, punto d’ispezione frontaliera di entrata, descrizione della merce, codice SA, quantità, temperatura, numero di colli, sigilli/container e tipo di imballaggio.

Nella parte sanitaria, l’ispettore ufficiale deve attestare, in particolare, che:

  • i prodotti sono stati sbarcati e scaricati nel rispetto delle norme igieniche dalla/e nave/i riconosciute o registrate, conformemente all’allegato III, sezione VIII, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004;
  • se del caso, sono stati conservati in depositi frigoriferi riconosciuti, conformemente all’allegato III, sezione VIII, capitolo VII;
  • se del caso, sono stati caricati nel rispetto delle norme igieniche su nave/i riconosciute, conformemente all’allegato III, sezione VIII, capitolo I;
  • se del caso, sono stati caricati in container, autocarro o aereo conformemente all’allegato III, sezione VIII, capitolo VIII;
  • sono accompagnati dal giornale o dai giornali di pesca stampati o dalle relative parti pertinenti, con accettazione anche del formato elettronico.

Le note al modello specificano, tra l’altro, come compilare i campi relativi al paese di spedizione, al luogo di origine, al mezzo di trasporto, ai codici SA applicabili e all’identificazione di container o sigilli.

Collegamento con i sistemi UE di controllo

Il regolamento evidenzia che il modello di certificato deve essere compatibile con TRACES, il sistema informatico veterinario integrato utilizzato per lo scambio dei certificati sanitari tra paesi terzi e Stati membri. L’obiettivo è semplificare e standardizzare la circolazione documentale nei controlli veterinari alle frontiere.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione è differita al 1° luglio 2018. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Disposizioni principali

Introduzione dell’articolo 6 quater

Inserisce nel regolamento (CE) n. 2074/2005 l’articolo 6 quater, che disciplina i requisiti per i controlli ufficiali sui prodotti della pesca catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e introdotti nell’Unione dopo il trasferimento in paesi terzi, con o senza magazzinaggio.

Obbligo di certificato sanitario

Le partite di prodotti della pesca destinati al consumo umano devono essere accompagnate da un certificato sanitario rilasciato dall’autorità competente del paese terzo interessato e compilato secondo il modello di cui all’allegato VI, appendice VIII.

Paesi terzi, stabilimenti e navi in elenco

Il paese terzo in cui avviene il trasferimento deve figurare nell’elenco previsto dall’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004. Se i prodotti sono stoccati in un deposito frigorifero nel paese terzo, tale stabilimento deve essere inserito nell’elenco di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004. Se sono caricati su una nave battente bandiera di un paese terzo, anche il paese terzo e la nave devono essere inseriti nei rispettivi elenchi; la regola non si applica alle navi container usate per il trasporto in container.

Modello di certificato sanitario

L’allegato VI è integrato con una nuova appendice VIII che contiene un modello di certificato sanitario per i prodotti della pesca trasferiti in paesi terzi. Il modello richiede informazioni sulla partita, sull’origine, sul trasporto, sul punto di ingresso nell’UE e sulle attestazioni sanitarie relative allo sbarco, allo scarico, all’eventuale stoccaggio, al caricamento e alla documentazione di pesca.

Compatibilità con TRACES

I considerando precisano che il modello deve essere compatibile con il sistema informatico veterinario integrato TRACES, utilizzato per lo scambio dei certificati sanitari tra paesi terzi e Stati membri.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° luglio 2018. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieigiene alimentarecontrolli ufficialiprodotti della pescacommercio con paesi terzisanità veterinaria

Testo integrale

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