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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13368/2020 del 01/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 10/17 maggio 2002, con il quale l’Amministrazione aveva ribadito la revoca dell’Informazione Tariffaria Vincolante n. IT1998-0111C-071100 precedentemente rilasciata. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 7464/2017 depositata il 14 dicembre 2017, aveva confermato tale decisione. In cassazione la società ha formulato due motivi: con il primo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e dei principi amministrativi sugli atti di conferma, anche in relazione all’art. 3, comma 3, della L. n. 241/1990. Ha sostenuto che il provvedimento dovesse essere inteso come non meramente confermativo, perché avrebbe comportato un nuovo esame della questione, e che la CTR avesse trascurato il tenore letterale dell’atto e l’interpretazione coordinata delle sue parti. Con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, richiamando l’art. 1, comma 2, e l’art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992, l’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. e l’art. 118 disp. att. c.p.c.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Il primo è infondato: l’interpretazione degli atti amministrativi non normativi è riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione soltanto se la motivazione è inadeguata o se sono violate le regole ermeneutiche applicabili. La CTR aveva considerato il dato letterale, ritenuto equivoco, e aveva esaminato l’atto nel suo complesso e alla luce del precedente comportamento dell’Amministrazione; aveva quindi concluso che non vi fosse stata una nuova istruttoria e che il provvedimento fosse meramente confermativo, o confermativo in senso improprio. Tale percorso è stato ritenuto conforme agli artt. 1362 e 1363 c.c. e non censurabile in sede di legittimità. Il secondo motivo è infondato perché la sentenza regionale, pur sintetica e parzialmente basata sul rinvio alle controdeduzioni dell’Amministrazione, aveva esposto in modo completo e chiaro le ragioni della decisione; non ricorreva quindi una motivazione totalmente mancante, apparente, contraddittoria in modo irriducibile o obiettivamente incomprensibile. La società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 5.000, oltre spese prenotate a debito. È stato inoltre dato atto, se dovuto, dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    La necessità ivi codificata di “indagare la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole”, avendo riguardo al “comportamento complessivo” dei contraenti, comporta che il dato testuale del contratto, pur rivestendo un rilievo centrale, non sia necessariamente decisivo ai fini della ricostruzione dell’accordo, in quanto il significato delle dichiarazioni negoziali non è un prius, bensì l’esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore.

    Nell’interpretazione degli atti amministrativi non normativi, il dato letterale è centrale ma non necessariamente decisivo: se il testo presenta margini di equivocità, l’interprete può considerare l’atto nel suo complesso e gli elementi ulteriori pertinenti, compreso il comportamento dell’Amministrazione.

  • art. 1363 c.c.

    Nel caso di specie, la CTR ha preso le mosse dall’elemento letterale, ma, ritenendo che lo stesso presentasse margini di equivocità, non si è ad esso limitato, ha analizzato l’atto nel suo complesso (art. 1363 c.c.) e lo ha riletto alla luce del comportamento tenuto dall’Amministrazione in precedenza (art. 1362 c.c., comma 2), giungendo alla conclusione che l’Amministrazione non avesse compiuto una nuova istruttoria e che dunque l’atto impugnato davanti a sè fosse meramente confermativo (o confermativo in senso improprio).

    Le clausole dell’atto amministrativo vanno lette le une per mezzo delle altre, considerando il provvedimento nel suo complesso; tale metodo può concorrere, insieme agli altri criteri ermeneutici, a stabilire se l’atto sia meramente confermativo.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Ora, è noto che, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio di motivazione è deducibile quale vizio di legittimità solo quando si concreti in una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e che ciò accade solo qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

    Il vizio di motivazione è denunciabile come nullità processuale soltanto quando la motivazione sia totalmente mancante o apparente, inidonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione, affetta da un contrasto irriducibile oppure perplessa e obiettivamente incomprensibile.

  • art. 3, comma 3, L. 7 agosto 1990, n. 241

    In tal modo, la CTR ha mostrato di conoscere quella distinzione tra conferma propria e impropria dell’atto amministrativo, evocata dalla ricorrente e affermata dalla giurisprudenza, e ha ritenuto di dover leggere l’atto in questione come atto non innovativo ma confermativo in senso improprio.

    Nel caso esaminato, la distinzione tra conferma propria e impropria è stata applicata valutando se l’Amministrazione avesse svolto una nuova istruttoria e una nuova valutazione: in assenza di tale novità, l’atto è stato qualificato come confermativo in senso improprio.

  • art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza impugnata, sia pure in modo sintetico e attraverso un parziale rinvio alle controdeduzioni svolte dall’Amministrazione in sede di costituzione in appello, controdeduzioni peraltro ampiamente riportate nella parte espositiva della sentenza stessa, ha illustrato le ragioni alla base della decisione in modo completo e chiaro, sottraendosi al vizio denunciato.

    La motivazione della sentenza tributaria può essere sintetica e richiamare le difese di una parte, purché esponga in modo completo e chiaro le ragioni della decisione.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La sentenza impugnata, sia pure in modo sintetico e attraverso un parziale rinvio alle controdeduzioni svolte dall’Amministrazione in sede di costituzione in appello, controdeduzioni peraltro ampiamente riportate nella parte espositiva della sentenza stessa, ha illustrato le ragioni alla base della decisione in modo completo e chiaro, sottraendosi al vizio denunciato.

    La sentenza è validamente motivata quando, anche mediante un rinvio parziale a difese riportate nella decisione, rende riconoscibili in modo completo e chiaro le ragioni poste a fondamento del decisum.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La sentenza impugnata, sia pure in modo sintetico e attraverso un parziale rinvio alle controdeduzioni svolte dall’Amministrazione in sede di costituzione in appello, controdeduzioni peraltro ampiamente riportate nella parte espositiva della sentenza stessa, ha illustrato le ragioni alla base della decisione in modo completo e chiaro, sottraendosi al vizio denunciato.

    Il rinvio a difese processuali non determina di per sé un difetto di motivazione, se le ragioni della decisione risultano comunque esposte in modo completo e chiaro.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In caso di rigetto integrale del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    Il contributo unificato aggiuntivo è commisurato all’importo previsto per il ricorso principale, nei termini indicati dalla disposizione e se dovuto.

Massime di principio

  • L’interpretazione di un atto amministrativo non normativo, quale accertamento della volontà dell’Amministrazione, spetta al giudice di merito; in cassazione è censurabile se la motivazione è inadeguata oppure se il percorso interpretativo viola le regole ermeneutiche applicabili.
  • Per interpretare un atto amministrativo non normativo, il dato letterale è centrale ma non sempre decisivo: quando è equivoco, va letto considerando il complesso dell’atto e gli elementi testuali ed extratestuali pertinenti, compreso il comportamento precedente dell’Amministrazione.
  • La qualificazione di un provvedimento come meramente confermativo o innovativo dipende dall’accertamento interpretativo del suo contenuto e della condotta amministrativa; l’assenza di una nuova istruttoria e di una nuova valutazione depone per la natura meramente confermativa in senso improprio.
  • La motivazione è meramente apparente, e può fondare la nullità della sentenza, solo se manca del tutto o non rende conoscibili le ragioni della decisione, oppure presenta un contrasto irriducibile, è perplessa o obiettivamente incomprensibile; sinteticità e rinvio a difese processuali non bastano quando le ragioni sono chiare e complete.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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