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Ordinanza

Ordinanza n. 15311/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202509862

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di differimento della partecipazione al 114° corso di formazione per commissari della Polizia di Stato, conferma del diniego e convocazione al corso con avvertenza di decadenza in caso di mancata presentazione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente, ammesso con riserva alla graduatoria del concorso pubblico per 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato indetto il 25 gennaio 2024 e convocato a presentarsi il 23 giugno 2025 al 114° corso di formazione, ha impugnato il diniego ministeriale di differimento della frequenza fino alla definizione del distinto giudizio sull’esclusione dal concorso, nonché la successiva nota confermativa e la convocazione. Ha chiesto l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto a conservare la nomina fino all’invio a un corso successivo alla definizione di quel giudizio e la condanna dell’Amministrazione a differire la frequenza o a disporre l’invio al primo corso utile. Il testo non espone ulteriori motivi di legittimità dedotti.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito dei motivi né la domanda di annullamento. Ha rilevato che il distinto giudizio sull’esclusione dal concorso si è concluso con sentenza n. 15160 del 23 settembre 2026, che ha respinto il ricorso e confermato la legittimità dell’esclusione. Tale esito ha travolto l’ammissione con riserva, le prove svolte e superate in forza della misura cautelare e, conseguentemente, la convocazione al corso fondata su quell’ammissione. Il Collegio ha quindi prospettato il possibile venir meno dell’interesse alla decisione del presente ricorso e, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alle parti dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per presentare memorie limitate a tale questione. Nessuna statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    ritenuto di dover assegnare alle parti 10 giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti su quest’unica questione, ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a..

    La disposizione è applicata per sottoporre alle parti, prima di definire il giudizio, la questione rilevata d’ufficio circa la possibile sopravvenuta carenza di interesse, assegnando loro un termine per memorie.

Massime di principio

  • Quando, dopo l’impugnazione degli atti di convocazione a un corso conseguenti all’ammissione con riserva a un concorso, una sentenza definitiva conferma l’esclusione dal concorso, il giudice può rilevare che tale esito ha travolto l’ammissione, le prove svolte in forza della misura cautelare e gli atti di convocazione che da essa dipendono; prima di definire il ricorso per possibile sopravvenuta carenza di interesse, deve consentire alle parti di interloquire sulla questione rilevata d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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