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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23958/2025 del 27/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della quantificazione degli aumenti di pena per continuazione applicati ai reati satellite (capo B e capo C1) contestati come corruzione ex art. 318 c.p.; il ricorrente censura l'eccessiva determinazione degli aumenti (mesi 4 e giorni 20 per il capo B; 1 mese per il capo C1), richiamando la mancata rilevanza della propensione criminale, l'incensuratezza, l'esiguo vantaggio economico e una scarsa dimensione etica del comportamento come elementi che avrebbero dovuto condurre a una pena complessiva nei limiti minimi edittali per ottenere la sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché riproduceva censure non dedotte nei motivi di gravame (questioni non devolute al giudice d'appello). Ha richiamato il principio secondo cui il giudice di merito deve indicare la pena base e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite, ma il livello di dettaglio della motivazione è proporzionale all'entità dell'aumento: basta un richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. quando la pena è prossima al minimo, mentre è richiesta motivazione più analitica se la pena è significativa o prossima al massimo. Nel caso concreto la Corte d'appello aveva ridotto la pena complessiva a 2 anni e 3 mesi (partendo da una pena base di 1 anno e 9 mesi e applicando aumenti di 4 mesi e 20 giorni e di 1 mese), motivando con i criteri dell'art. 133 c.p.; la Cassazione ha ritenuto manifestamente infondate le censure e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sulla concorrenza di persone nel reato, richiamata nella ricostruzione dell'imputazione plurima.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in relazione al divieto di cumulo materiale e al criterio di proporzione tra le pene, con attenzione al limite complessivo delle pene applicate.

  • art. 319 cod. pen.

    Norma sulla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, parte della fattispecie contestata.

  • art. 320 cod. pen.

    Norma sulla corruzione per l'omissione o per un atto doveroso, richiamata tra le imputazioni.

  • art. 318 cod. pen.

    Norma sulla induzione in corruzione: i fatti contestati ai capi B e C1 sono stati qualificati ex art. 318; la determinazione degli aumenti per continuazione ha riguardato reati ricondotti a questa fattispecie.

  • art. 322-ter cod. pen.

    Prevede la confisca; il Tribunale aveva disposto confisca anche per equivalente di somme ritenute il provento del reato.

  • art. 322-quater cod. pen.

    Consente la condanna al risarcimento o al pagamento in favore della parte offesa o dell'ente danneggiato; nel caso, disposta somma riparatoria a favore dell'ASST Fatebenefratelli Sacco.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen.

    Censura invocata dal ricorrente (vizi di motivazione e violazione di legge); la Corte ha però ritenuto le censure inammissibili perché riproduttive di questioni non devolute al giudice d'appello.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio che non possono essere dedotte in Cassazione questioni sulle quali il giudice d'appello ha correttamente omesso di pronunciarsi perché non devolute alla sua cognizione.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena: la Corte territoriale ha richiamato i criteri di cui all'art. 133 per motivare la scelta della pena, principio ritenuto spesso sufficiente quando la pena è prossima al minimo edittale.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamata come attenuante applicata dal giudice di merito nella determinazione della pena base.

  • art. 323-bis cod. pen.

    Richiamata nel testo come fattore di attenuazione applicato dal primo giudice (comparsa nel calcolo della pena base), sebbene la normativa abbia natura sostanziale e il riferimento sia funzionale alla motivazione della pena.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e il pagamento in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte di Cassazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può sollevare questioni che non siano state dedotte o devolute al giudice d'appello: le censure nuove o non sviluppate in sede di gravame sono normalmente dichiarate inammissibili.
  • Il giudice di merito deve indicare la pena base e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite in caso di continuazione; tale indicazione è essenziale per consentire il controllo sulla proporzione delle pene e per escludere un cumulo materiale.
  • Il grado di dettaglio richiesto nella motivazione delle aumentazioni dipende dall'entità dell'aumento: se la pena risultante è prossima al minimo edittale, un richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. può essere sufficiente; se la pena è significativa o prossima al massimo, è necessaria una motivazione più analitica.
  • Le argomentazioni personali (assenza di propensione criminale, incensuratezza, esiguità del vantaggio economico, scarsa consapevolezza etica) devono essere efficacemente dedotte e motivate già in sede di appello per poter essere valutate dalla Cassazione; altrimenti perdono efficacia ai fini del ricorso straordinario.
  • La confisca e le riparazioni (art. 322-ter e 322-quater c.p.) possono essere disposte a fronte di profitti ritenuti riconducibili all'illecito; tali misure vanno adeguatamente motivate e possono essere impugnate nei relativi gradi.
  • La mancata ammissione del ricorso può comportare l'onere di pagare le spese processuali e somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è opportuno valutare attentamente la fondatezza e la novità delle censure prima di proporre ricorso in Cassazione.

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