Cassazione Penale, Sentenza n. 13419/2022 del 07/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello lamentando l'omesso rilievo dell'estinzione dei reati per prescrizione. Sostenevano che il Tribunale aveva erroneamente computato la sospensione del termine di prescrizione per il legittimo impedimento del difensore come protratta oltre i sessanta giorni, mentre ai sensi dell'art. 159 c.p. la sospensione per tale causa non poteva eccedere sessanta giorni. Riducendo la durata della sospensione, i termini di prescrizione dei reati, commessi il 1 giugno 2013, risultavano maturati prima della pronuncia di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sospensione per impedimento del difensore dovesse essere computata per soli sessanta giorni dal 2 dicembre 2014 e ha considerato altresì le astensioni del difensore dal 20 novembre al 5 marzo 2019 (complessivi 165 giorni). Calcolata correttamente la durata delle sospensioni, il termine di prescrizione è venuto a maturare il 15 maggio 2021, prima della sentenza di appello. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai soli effetti penali per intervenuta prescrizione, lasciando ferme le statuizioni civili conformemente all'art. 578 c.p.p. Ha inoltre rigettato la richiesta della parte civile di condanna alle spese del giudizio di legittimità, ritenendo inesistente la soccombenza dei ricorrenti in quella sede e l'assenza di interesse della parte civile a contrastare il motivo dedotto. Sentenza resa il 03/02/2022.
Norme richiamate
art. 159 cod. pen.
Disciplina la sospensione del termine di prescrizione per legittimo impedimento del difensore: la sospensione non può eccedere sessanta giorni dalla data della cessazione dell'impedimento contestato (applicata per rideterminare la durata della sospensione e quindi la data di maturazione della prescrizione).
art. 129 cod. proc. pen.
Impone al giudice d'appello l'obbligo di rilevare l'estinzione del reato per prescrizione quando risulta che il relativo termine è già maturato; la mancata rilevazione costituisce vizio che legittima l'annullamento per effetto della prescrizione.
art. 578 cod. proc. pen.
Stabilisce che l'annullamento della sentenza penale per motivi di diritto che incidono solo sugli effetti penali non travolge le statuizioni civili: le conseguenze civili restano in vita.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato è maturata prima della decisione di appello, la Corte d'appello e la Cassazione devono rilevarne l'estinzione e annullare la sentenza limitatamente agli effetti penali.
- La sospensione della prescrizione per il legittimo impedimento del difensore va computata secondo i limiti previsti dall'art. 159 c.p.; non può essere estesa oltre i sessanta giorni dalla cessazione dell'impedimento contestato.
- Le astensioni o i comportamenti del difensore che determinano sospensioni devono essere conteggiati con precisione nel calcolo dei termini di prescrizione: errori in tale computo possono determinare l'estinzione del reato.
- L'annullamento per intervenuta prescrizione non incide sulle domande civili: il diritto al risarcimento della parte civile resta salvo, ai sensi dell'art. 578 c.p.p.
- La condanna alle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità richiede che i ricorrenti siano soccombenti in quella sede o che l'accoglimento del gravame arrechi un pregiudizio alla parte civile; se il ricorso è accolto e non sono stati attaccati i provvedimenti civili, la condanna alle spese non è dovuta.
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