Sentenza n. 513/2026 - Palermo, Sezione 5
per l'annullamento: - del D.D.G. n. 253 del 26/07/2022, pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana il 28/07/2022, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica ha decretato che “ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, il procedimento Classifica: PA_073_0000017 – Codice procedura: 1756, “Ampliamento del piano di lottizzazione “Le Rose” per insediamenti stagionali a uso turistico sito in c.da “Agliandroni”, in variante al piano di lottizzazione autorizzato con provvedimento n. 16/2020 rilasciato dall'Area 3 S.U.A.P. di Terrasini - Ditta: D.V. Costruzione s.r.l.”, sia da assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per le considerazioni e valutazioni contenute nel parere n. 49S3/2022 del 27/06/2022 della Sottocommissione Pianificazione Territoriale CTS”; - ove occorra e per quanto di ragione, del richiamato parere n. 49S3/2022 del 27/06/2022 della Sottocommissione Pianificazione Territoriale CTS (allegato al DDG impugnato), con il quale si è espresso l'avviso che il suddetto piano di lottizzazione sia da assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica; - nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.D.G. n. 253 del 26 luglio 2022, recante l’assoggettamento a VAS della seconda variante e dell’ampliamento del piano di lottizzazione “Le Rose”, nonché il parere CTS presupposto
Esito
Favorevole al ricorrente (operatori edilizi)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato il provvedimento regionale che, ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 152/2006, ha assoggettato alla procedura di VAS una seconda variante al piano di lottizzazione “Le Rose”. La prima variante, comprendente circa l’80% della superficie complessiva del progetto, era stata precedentemente dichiarata non assoggettabile a VAS con prescrizioni; era stata poi approvata dal Comune ed era stata rilasciata l’autorizzazione per le opere di urbanizzazione. La seconda variante aggiungeva fondi contigui per circa 8.765 mq, portando la superficie complessiva a circa 42.301 mq, con incremento di circa il 20%. Le ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 d.lgs. 152/2006, degli artt. 3 e 6 l. 241/1990, della disciplina regionale richiamata, nonché del contraddittorio procedimentale. Hanno inoltre denunciato sviamento, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà con i precedenti atti della stessa amministrazione, illogicità manifesta e difetto o contraddittorietà della motivazione, sostenendo che l’amministrazione non avesse indicato specifici effetti significativi sull’ambiente precedentemente non considerati, tali da giustificare un diverso esito rispetto alla prima variante. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha depositato un successivo parere CTS che ha rilevato la carenza motivazionale del precedente parere e ha chiesto la riedizione del potere; il D.D.G. impugnato è stato quindi annullato d’ufficio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l’amministrazione resistente, con D.D.G. n. 3 del 13 gennaio 2026, ha annullato in autotutela il D.D.G. impugnato, soddisfacendo integralmente la pretesa delle ricorrenti. Il giudice non ha quindi deciso nel merito i motivi di ricorso, ma ha regolato le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. In base al parere CTS posto a fondamento dell’annullamento d’ufficio, il provvedimento originario era affetto da difetto di motivazione. L’Assessorato regionale è stato condannato al pagamento di 2.000 euro per compensi, oltre accessori di legge e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 12 d.lgs. 152/2006
Disciplina la verifica di assoggettabilità a VAS, anche con riferimento alle modifiche di piani o programmi già valutati; le ricorrenti sostenevano che l’assoggettamento richiedesse l’individuazione di effetti significativi sull’ambiente precedentemente non considerati.
artt. 13-18 d.lgs. 152/2006
Disciplinano la procedura di Valutazione Ambientale Strategica alla quale il piano era stato assoggettato con il provvedimento impugnato.
artt. 3 e 6 l. 241/1990
Richiamati dalle ricorrenti in relazione agli obblighi di motivazione, istruttoria e partecipazione procedimentale.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione annulla o modifica l’atto in modo da soddisfare integralmente la pretesa del ricorrente.
art. 31 N.T.A.
Richiamato nella ricostruzione dei fatti con riguardo alla non separata lottizzabilità dei fondi aventi superficie inferiore a 6.000 mq.
d.m. n. 55/2014
Utilizzato per la liquidazione delle spese di giudizio, determinate in relazione al valore indeterminabile e alla media complessità della controversia.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione annulla in autotutela il provvedimento impugnato e tale annullamento soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La verifica di assoggettabilità a VAS relativa a una modifica o variante di un piano già valutato deve essere sorretta da una motivazione riferita agli specifici presupposti normativi dell’assoggettamento e, in particolare, agli effetti significativi sull’ambiente che rendano necessario il successivo svolgimento della VAS.
- La sopravvenuta adozione di un atto di autotutela non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, mediante valutazione della fondatezza della pretesa alla luce delle ragioni poste a fondamento dell’annullamento amministrativo.
- Un parere tecnico posto a fondamento dell’annullamento in autotutela può rilevare, ai fini della soccombenza virtuale, il difetto di motivazione dell’originario provvedimento impugnato.
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