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Ordinanza

Ordinanza n. 3766/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 05097/2021, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202110183

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania n. 05097/2021, nel contesto dell’esecuzione delle successive sentenze inter partes e dell’attività del commissario ad acta

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il giudizio riguarda una situazione di utilizzazione di materiale di riporto di origine antropica, sospetto di contaminazione e ritenuto non idoneo al riempimento di scavi. A seguito dell’inerzia del Comune di Volla nell’attivare la vigilanza ambientale, sono state rese ulteriori sentenze inter partes ed è stato nominato un commissario ad acta. Il commissario ha chiesto ad ARPAC di effettuare gli accertamenti sulla matrice ambientale. ARPAC ha dichiarato la propria disponibilità subordinandola alla stipula di una convenzione, prospettando inoltre che gli accertamenti dovessero essere svolti dal soggetto responsabile previa ordinanza sindacale ex art. 192 d.lgs. 152/2006 e che l’intervento dell’Agenzia potesse avvenire soltanto mediante incarico oneroso.

La decisione

Il Consiglio di Stato dispone un adempimento istruttorio e rinvia la prosecuzione. Il Collegio rileva che il commissario ad acta è stato nominato per sostituire il Comune nell’attivazione della vigilanza ambientale e che la richiesta da lui rivolta ad ARPAC deve intendersi sostitutiva di quella di competenza del Sindaco. Esclude, allo stato, la necessità di una preventiva ordinanza ex art. 192 d.lgs. 152/2006, poiché tale ordinanza presuppone accertamenti già eseguiti in contraddittorio dai soggetti preposti al controllo, tra i quali rientra ARPAC. Il Collegio richiama inoltre l’art. 7 l. 132/2016, secondo cui le agenzie ambientali devono svolgere le attività istituzionali tecniche e di controllo obbligatorie necessarie al raggiungimento dei LEPTA, mentre convenzioni o accordi sono necessari per attività ulteriori. Poiché non è chiaro perché ARPAC subordini gli accertamenti a una convenzione, ordina all’Agenzia di depositare una relazione di chiarimenti sulla base giuridica di tale condizionamento entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e rinvia la causa alla camera di consiglio del 2 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 192 d.lgs. 152/2006

    accertamenti in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo

    L’ordinanza sindacale di rimozione e ripristino presuppone che siano già stati svolti gli accertamenti in contraddittorio da parte dei soggetti preposti al controllo; non è quindi necessaria una preventiva ordinanza affinché ARPAC possa essere investita degli accertamenti tecnici.

  • art. 7 l. 132/2016

    Le agenzie per la protezione dell’ambiente sono tenute a svolgere le attività istituzionali tecniche e di controllo obbligatorie necessarie al raggiungimento dei LEPTA; la stipula di convenzioni o accordi è necessaria soltanto per attività ulteriori rispetto a quelle obbligatorie.

  • art. 133 c.p.a.

    Non espressamente richiamato nel testo.

Massime di principio

  • Quando un commissario ad acta è nominato per supplire all’inerzia dell’amministrazione nell’esercizio di poteri di vigilanza ambientale, le richieste istruttorie rivolte agli enti tecnici competenti si intendono sostitutive degli adempimenti che avrebbe dovuto porre in essere l’amministrazione rimasta inerte.
  • L’ordinanza sindacale prevista dall’art. 192 d.lgs. 152/2006 presuppone l’esecuzione di accertamenti in contraddittorio da parte dei soggetti preposti al controllo; essa non costituisce, pertanto, il presupposto necessario per investire l’agenzia ambientale degli accertamenti tecnici preliminari.
  • Le agenzie regionali per la protezione dell’ambiente devono svolgere le attività istituzionali tecniche e di controllo obbligatorie necessarie al raggiungimento dei LEPTA senza subordinare il loro espletamento alla stipula di convenzioni; queste ultime sono necessarie soltanto per attività ulteriori rispetto a quelle obbligatorie.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipi di precauzione e prevenzione

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