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Sentenza

Sentenza del 14/02/2018 n. 623 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Scudo fiscale - Imposta straordinaria - Intermediario - Sostituto d'imposta - Versamento - Eccedenza - Rimborso - Compete.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa della società fiduciaria è stata riconosciuta: l’imposta straordinaria deve essere correlata alle attività effettivamente oggetto di scudo fiscale e non a importi inizialmente dichiarati ma successivamente ridotti. Pertanto, l’intermediario che abbia versato un importo superiore al dovuto ha diritto al rimborso dell’eccedenza.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società fiduciaria aveva versato l’imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali dei propri clienti calcolandola sui capitali indicati nelle dichiarazioni iniziali. Successivamente è emerso che gli importi effettivamente oggetto di regolarizzazione mediante scudo fiscale erano inferiori. La controversia riguardava quindi il diritto dell’intermediario, che aveva agito come sostituto d’imposta, a ottenere il rimborso della parte di imposta versata in eccedenza rispetto alle somme effettivamente scudate.

Norme richiamate

  • Disciplina dello scudo fiscale e imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali

    L’imposta straordinaria è dovuta in relazione alle attività e agli importi effettivamente regolarizzati o rimpatriati, non a somme meramente indicate in una dichiarazione iniziale e poi risultate superiori rispetto all’effettivo oggetto dello scudo.

  • Norme sul sostituto d’imposta e sull’intermediario dello scudo fiscale

    La società fiduciaria che versa l’imposta per conto dei clienti può far valere il diritto alla restituzione delle somme indebitamente o eccessivamente versate, anche quando il versamento sia stato eseguito nell’esercizio del ruolo di intermediario.

Massime di principio

  • In materia tributaria, l’imposta deve essere commisurata alla base imponibile effettiva e definitiva, non a un importo provvisorio o inizialmente dichiarato che sia successivamente ridotto.
  • Il sostituto o intermediario che abbia materialmente versato un tributo in misura superiore al dovuto può chiedere il rimborso dell’eccedenza, purché dimostri l’entità del versamento e la differenza rispetto all’obbligazione effettiva.
  • La funzione di sostituto d’imposta non esclude, di per sé, la legittimazione dell’intermediario a richiedere la restituzione di somme versate senza causa o in misura eccedente.
  • Quando una procedura fiscale prevede dichiarazioni iniziali suscettibili di variazione, l’importo definitivo dell’imposta va determinato sulla base dell’operazione effettivamente perfezionata.
  • In situazioni analoghe è essenziale conservare la documentazione che colleghi il versamento effettuato, l’importo inizialmente dichiarato e la somma effettivamente regolarizzata, così da quantificare con precisione l’eccedenza rimborsabile.

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