Cassazione Civile, Ordinanza n. 37218/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di una verifica fiscale, una società riceveva un processo verbale di constatazione e poi un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005. In primo grado contestava l'atto sia per profili procedimentali sia nel merito, deducendo in particolare la nullità o inesistenza della notifica dell'avviso perché eseguita presso la residenza del legale rappresentante e non presso la sede sociale, nonché per l'asserita mancanza della raccomandata informativa prevista dalla legge postale. La CTP respingeva le censure preliminari ma riduceva la pretesa. In appello la società insisteva sulla invalidità della notifica; l'Ufficio resisteva e proponeva appello incidentale, depositando inoltre in secondo grado copie degli avvisi di ricevimento. La CTR riteneva valida la notifica e accoglieva solo parzialmente nel merito. In cassazione la società proponeva un unico motivo, cumulando violazione degli artt. 139, 140 e 145 c.p.c., dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e vizio motivazionale, deducendo: mancata notifica presso la sede legale; assenza della prova della notifica presso la sede; mancato invio della raccomandata informativa ex art. 7, comma 6, L. n. 890/1982; erronea affermazione della CTR secondo cui il plico sarebbe stato ritirato dal legale rappresentante; illegittima applicazione della notifica diretta ex art. 145 c.p.c.; tardiva produzione in appello degli avvisi di ricevimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo privo di autosufficienza e specificità perché la società non aveva trascritto la relata di notifica, impedendo alla Corte di verificare la dedotta violazione delle regole notificatorie e l'identità del destinatario/ritirante del plico. Ha inoltre rilevato che la censura era formulata in modo promiscuo, cumulando in un unico motivo plurime violazioni di norme processuali e sostanziali e un vizio motivazionale, senza consentire la chiara individuazione del devolutum. Ha infine osservato che la dedotta mancanza della raccomandata informativa non era idonea, nel modo prospettato, a superare l'inammissibilità del motivo, anche alla luce del principio del raggiungimento dello scopo e della distinzione tra nullità e inesistenza della notificazione. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 139 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per contestare l'iter notificatorio; la Corte non entra nel merito per difetto di autosufficienza del motivo
art. 140 c.p.c.
richiamato in relazione alla disciplina della notificazione e alla raccomandata informativa; la Corte richiama il principio che il vizio della notifica non incide automaticamente sulla validità dell'atto
art. 145 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inintegrabilità della notifica diretta all'ente; la censura è reputata inammissibile
art. 156 c.p.c.
"La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato"
richiamato per affermare la sanatoria dei vizi di notificazione quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo
art. 360 c.p.c.
richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ribadisce che i motivi devono essere specifici e chiaramente sussumibili in una delle ipotesi tipiche
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
richiamato come disciplina speciale della notificazione degli atti impositivi; la parte ricorrente ne lamenta la violazione, ma la censura è dichiarata inammissibile
art. 7, comma 6, L. n. 890/1982
richiamato per la raccomandata informativa nelle notificazioni postali; la Corte osserva che la dedotta mancanza non sana le carenze del motivo di ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di vizi della notificazione richiede la trascrizione degli elementi essenziali dell'atto notificatorio, in particolare della relata, quando si contesti la ricostruzione operata dal giudice di merito; altrimenti il motivo è carente di autosufficienza e specificità.
- È inammissibile il motivo di ricorso che cumuli, in modo promiscuo e indistinto, violazioni di più norme processuali e sostanziali e un vizio motivazionale, senza consentire di comprendere con precisione quale sia la concreta doglianza e come la sentenza impugnata avrebbe errato.
- La mancanza o l'irregolarità di adempimenti della notificazione non conduce automaticamente all'inesistenza dell'atto: salvo i casi estremi di totale mancanza degli elementi qualificanti la notificazione, il vizio tende a ricadere nella nullità, suscettibile di sanatoria ove l'atto abbia raggiunto lo scopo.
- La contestazione della notifica non può essere scrutinata in astratto, ma deve indicare con precisione il contenuto della relata e gli elementi fattuali che consentano di verificare l'asserita violazione delle norme sulla notificazione.
- Il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. opera anche per atti non processuali, sicché il vizio della notificazione dell'atto impositivo non comporta, di per sé, l'invalidità della pretesa tributaria se il destinatario ha comunque avuto conoscenza dell'atto.
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