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Circolare

Circolare numero 25 del 28-06-2000 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, in base al decreto ministeriale 13 giugno 2000 pubblicato in G.U. n. 140 del 17 giugno 2000, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi è fissato al 9,75% dal 4 maggio 2000. La misura è collegata alla rideterminazione del tasso ufficiale di riferimento della Banca d'Italia, fissato al 3,75% con decorrenza dalla stessa data. Contestualmente viene aggiornata anche l'aliquota di calcolo delle somme aggiuntive per le inadempienze di cui all'art. 1, commi 217 e 218, della legge 662/1996. La nuova misura si applica a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate dal 4 maggio 2000, ed è allegato un prontuario con i coefficienti per il calcolo della rata di ammortamento mensile al tasso annuo del 9,75%.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la rateazione dei debiti contributivi e aggiornamento delle somme aggiuntive

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per i debiti contributivi

La circolare dà comunicazione dell'entrata in vigore della nuova misura dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e accessori dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria. L'aggiornamento si collega alla variazione del tasso ufficiale di riferimento disposta dalla Banca d'Italia e comporta anche l'adeguamento delle aliquote per il calcolo delle somme aggiuntive.

Fonte normativa e decorrenza

La misura è fissata dal decreto 13 giugno 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella G.U. - serie generale - n. 140 del 17 giugno 2000. Il decreto richiama l'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, l'art. 3, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito in legge 29 luglio 1996, n. 402, e l'art. 14 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Misura dell'interesse

In base al decreto, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge è stabilito nella misura del 9,75% a decorrere dal 4 maggio 2000.

Collegamento con il tasso ufficiale di riferimento

La circolare precisa che la determinazione deriva dal provvedimento della Banca d'Italia del 28 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2000, con il quale il tasso ufficiale di riferimento è stato fissato al 3,75% dal 4 maggio 2000.

Aggiornamento delle somme aggiuntive

Con riferimento a quanto già comunicato con nota n. 1790 del 23 giugno 2000, viene indicato che, dalla medesima data del 4 maggio 2000, si adegua anche l'aliquota di calcolo delle somme aggiuntive. In particolare:

  • per le inadempienze previste dall'art. 1, comma 217, della legge 662/1996, l'aliquota passa dal 12,50% al 12,75%;
  • per le inadempienze previste dall'art. 1, comma 218, della legge 662/1996, l'aliquota passa dal 9,50% al 9,75%.

Applicazione alle istanze di rateazione e differimento

La nuova misura dell'interesse deve essere applicata a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate a partire dal 4 maggio 2000. La circolare richiama quindi gli operatori alla corretta applicazione del nuovo tasso per le pratiche avviate da tale data.

Prontuario allegato

È allegato un prontuario per la determinazione della rata di ammortamento mensile al tasso annuo del 9,75%. Il prospetto riporta i coefficienti da utilizzare in relazione al numero di rate, fino a 36 rate, così da agevolare il calcolo delle rate nei piani di ammortamento.

Punti principali

Misura dell'interesse di differimento e dilazione

Il decreto 13 giugno 2000 stabilisce che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti previdenziali e assistenziali obbligatori è pari al 9,75% con decorrenza dal 4 maggio 2000, ai sensi delle norme richiamate nella circolare.

Ragione dell'aggiornamento

La nuova misura discende dal provvedimento della Banca d'Italia del 28 aprile 2000, pubblicato in G.U. n. 101 del 3 maggio 2000, con cui il tasso ufficiale di riferimento è stato fissato al 3,75% a decorrere dal 4 maggio 2000.

Aggiornamento delle somme aggiuntive

A decorrere dal 4 maggio 2000 viene adeguata anche l'aliquota di calcolo delle somme aggiuntive: per le inadempienze previste dall'art. 1, comma 217, della legge 662/1996 l'aliquota passa dal 12,50% al 12,75%, mentre per quelle previste dal comma 218 del medesimo articolo passa dal 9,50% al 9,75%.

Ambito di applicazione temporale

La nuova misura dell'interesse deve essere applicata a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate a partire dal 4 maggio 2000.

Prontuario per la rata di ammortamento mensile

In allegato alla circolare è riportato un prontuario dei coefficienti per la determinazione della rata di ammortamento mensile al tasso annuo del 9,75%, articolato in funzione del numero di rate, da 1 a 36.

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