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Circolare

Circolare numero 121 del 27-6-2000

Premessa. Normativa. Collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata. Decorrenza.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le regole introdotte dalla legge n. 133/1999 e dal d.m. n. 473/1999 per i compensi corrisposti dalle società sportive dilettantistiche, con particolare riguardo alla soglia di esenzione, alla ritenuta d’imposta sulla parte eccedente e ai riflessi sui rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Viene chiarito che i compensi entro i limiti previsti non sono assoggettati a contribuzione alla Gestione Separata, mentre l’eccedenza costituisce base imponibile sia fiscale sia previdenziale. La disciplina decorre dal periodo d’imposta 2000 e si applica ai compensi percepiti dal 1° gennaio 2000.

Trattamento fiscale e contributivo dei compensi erogati dalle società sportive dilettantistiche

Trattamento fiscale e contributivo dei compensi erogati dalle società sportive dilettantistiche

La circolare chiarisce l’ambito applicativo dell’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e del relativo regolamento attuativo approvato con d.m. 26 novembre 1999, n. 473. L’obiettivo è definire il trattamento fiscale dei compensi corrisposti dalle società sportive dilettantistiche e gli effetti che tali regole producono sulla contribuzione dovuta per eventuali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Ambito normativo e soglia di esenzione

La legge prevede che le società sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle federazioni sportive nazionali ma riconosciute da enti di promozione sportiva, che corrispondono compensi comunque denominati per prestazioni inerenti la propria attività, debbano applicare una ritenuta a titolo di imposta sulla parte eccedente i limiti di esenzione. Tali limiti sono fissati in lire 90.000 per ciascuna prestazione e in lire 6.000.000 complessive annue per ciascun percipiente.

La ritenuta si applica al momento del pagamento ed è determinata secondo la misura prevista dall’articolo 11 del TUIR per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali all’IRPEF. La legge prevede anche la possibilità di aggiornare i limiti con decreto ministeriale in relazione alle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Regolamento attuativo e trattamento della parte eccedente

Il d.m. 26 novembre 1999, n. 473, nel dare attuazione alla disciplina, ribadisce i limiti di compenso e specifica che la quota parte dei compensi oltre soglia costituisce interamente reddito per il percipiente persona fisica. Su tale eccedenza non operano le esclusioni, riduzioni o deduzioni previste per altre categorie reddituali.

Le società o associazioni sportive dilettantistiche eroganti devono quindi operare, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di imposta nella misura del primo scaglione IRPEF, indicata nella circolare come pari attualmente al 18,5 per cento, oltre alle addizionali regionali e comunali. La circolare esclude espressamente la possibilità di applicare ulteriori abbattimenti, come la deduzione forfetaria del 5 per cento sui primi cento milioni di reddito.

Obbligo di autocertificazione

Per evitare che i benefici di esenzione superino i limiti di legge, le associazioni eroganti devono acquisire, al momento del pagamento, un’autocertificazione del percipiente. Tale dichiarazione deve attestare se il soggetto abbia già percepito altri compensi della stessa natura da parte di soggetti diversi.

Soggetti interessati e tipologie di compensi

Ai fini della disciplina, sono considerate società sportive dilettantistiche il CONI, le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e ogni altro organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e sia da essi riconosciuto.

Sono rilevanti i compensi corrisposti per promuovere attività sportiva dilettantistica. Restano esclusi dall’ambito della norma:

  • i compensi ai lavoratori dipendenti assunti per attività amministrative o di gestione;
  • i compensi corrisposti ad artisti e professionisti di cui all’articolo 49, comma 1, del TUIR;
  • i compensi corrisposti a esercenti attività d’impresa di cui all’articolo 51, comma 1, del TUIR.

Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e contribuzione

La disciplina fiscale non modifica la qualificazione degli emolumenti ai fini fiscali e previdenziali. I compensi possono essere considerati redditi da collaborazione coordinata e continuativa soltanto quando ricorrono i requisiti previsti dalla legislazione vigente.

Quando le società sportive dilettantistiche ricorrono a collaborazioni coordinate e continuative per la promozione della propria attività sportiva, i compensi entro i limiti di lire 90.000 per singola prestazione e di lire 6.000.000 annui non sono assoggettati alla contribuzione della Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

La quota eccedente tali limiti, invece, costituisce reddito imponibile e, conseguentemente, base imponibile anche ai fini previdenziali. Su tale eccedenza non deve essere applicata la deduzione forfetaria del 5 per cento o del 6 per cento.

Adempimenti dei committenti

I committenti interessati devono indicare nel modello GLA/D soltanto gli importi che superano i limiti di esenzione e versare la contribuzione dovuta secondo modalità e termini previsti per la generalità dei contribuenti.

Decorrenza

La disciplina si applica dal periodo d’imposta 2000. In base al principio di cassa vigente per la Gestione Separata, la rilevanza riguarda i compensi effettivamente percepiti dal 1° gennaio 2000, anche se la prestazione è iniziata o terminata prima di tale data.

Punti principali

Premessa normativa e finalità

La legge 13 maggio 1999, n. 133 ha introdotto disposizioni in materia di trattamento fiscale degli emolumenti erogati dalle società sportive dilettantistiche. La circolare si concentra sugli effetti di tali disposizioni anche sul piano previdenziale, con riferimento ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa eventualmente instaurati da tali soggetti.

Limiti di esenzione e ritenuta fiscale

Le società sportive dilettantistiche, incluse quelle non riconosciute dal CONI o dalle federazioni sportive nazionali ma riconosciute da enti di promozione sportiva, che corrispondono compensi comunque denominati per prestazioni inerenti alla propria attività, devono applicare al pagamento una ritenuta a titolo di imposta sulla parte eccedente lire 90.000 per ciascuna prestazione e lire 6.000.000 annue per ciascun percipiente. La ritenuta è quella prevista per il primo scaglione dell’IRPEF, maggiorata delle addizionali. I limiti possono essere aggiornati con decreto del Ministro delle Finanze in relazione all’indice dei prezzi al consumo.

Regolamento attuativo e natura della quota eccedente

Il d.m. 26 novembre 1999, n. 473 ha ribadito i limiti di compenso e ha precisato che la quota eccedente costituisce integralmente reddito per il percipiente persona fisica, senza possibilità di applicare esclusioni, riduzioni o deduzioni previste per altre categorie reddituali. La ritenuta è operata con obbligo di rivalsa e, secondo la circolare, la misura indicata per il primo scaglione di reddito è pari attualmente al 18,5 per cento, oltre addizionali regionali e comunali.

Esclusione di ulteriori abbattimenti e autocertificazione

Per i compensi che beneficiano dell’esenzione non è possibile applicare ulteriori abbattimenti, come la deduzione forfetaria del 5 per cento sui primi cento milioni di reddito. Inoltre, per evitare il superamento dei limiti di legge, le associazioni eroganti devono acquisire al momento del pagamento un’autocertificazione del percipiente, attestante l’eventuale percezione di altri compensi della stessa natura da parte di soggetti diversi.

Definizione dei soggetti e dei compensi rilevanti

Ai fini della disciplina, sono considerate società sportive dilettantistiche il CONI, le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e ogni altro organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto. Sono considerati rilevanti i compensi corrisposti per promuovere attività sportiva dilettantistica. Restano esclusi i compensi ai lavoratori dipendenti impiegati in attività amministrative o di gestione, nonché quelli corrisposti ad artisti, professionisti e imprenditori nei sensi richiamati dal TUIR.

Effetti sui rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

La disciplina fiscale non modifica la qualificazione degli emolumenti ai fini fiscali e previdenziali: essi possono essere considerati redditi da collaborazione coordinata e continuativa solo se ricorrono i requisiti previsti dalla normativa vigente. Se i compensi restano entro le soglie di lire 90.000 per prestazione e lire 6.000.000 annue, non sono assoggettati alla contribuzione della Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. L’eccedenza, invece, costituisce base imponibile contributiva e non può beneficiare della deduzione forfetaria del 5 per cento o del 6 per cento.

Adempimenti contributivi e modello GLA/D

I committenti devono indicare nel modello GLA/D soltanto gli importi che superano i limiti di esenzione e versare la relativa contribuzione con le modalità e nei termini previsti per la generalità dei contribuenti.

Decorrenza

La disciplina ha effetto dal periodo d’imposta 2000 e, per il principio di cassa applicabile alla Gestione Separata, opera sui compensi effettivamente percepiti dal 1° gennaio 2000, anche se la prestazione è iniziata o terminata in data precedente.

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