Circolare numero 122 del 27-6-2000
Integrazioni alla disciplina contenuta nella cir. n. 188 del 14 ottobre 1999. Chiarimenti relativi all’individuazione dei soggetti destinatari degli sgravi, alle modalità di calcolo della forza aziendale e dell’incremento occupazionale, al mantenimento del livello occupazionale raggiunto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti e integrazioni alla disciplina degli sgravi contributivi triennali e degli aiuti connessi agli investimenti iniziali previsti dalla legge n. 448/1998. Vengono precisati i soggetti destinatari, i criteri per misurare l’incremento occupazionale e la forza occupazionale in ULA, le condizioni per il mantenimento del beneficio, l’ambito di applicazione della regola de minimis, la proroga per Abruzzo e Molise e alcuni profili ulteriori relativi ai contratti collettivi e ai contratti di riallineamento.
Integrazione e modifica della circolare n. 188/1999 sugli incentivi per le imprese ex legge n. 448/1998
Chiarimenti sugli incentivi per le imprese ex legge n. 448/1998
La circolare integra e modifica la precedente circolare n. 188 del 14 ottobre 1999, con l’obiettivo di risolvere le principali difficoltà interpretative emerse nella prima applicazione degli sgravi contributivi triennali e degli altri incentivi previsti dagli articoli 3, commi 5 e 6, e 4, comma 3, della legge n. 448/1998. I chiarimenti incidono soprattutto sull’individuazione dei soggetti ammessi, sul calcolo dell’incremento occupazionale, sulle regole di mantenimento del beneficio e su taluni ambiti territoriali e settoriali specifici.
Soggetti beneficiari e ambito soggettivo
La circolare precisa che, nonostante la formulazione dell’art. 3, comma 5, della legge n. 448/1998 faccia riferimento ai "datori di lavoro privati", ai fini degli sgravi triennali devono intendersi esclusivamente le imprese ai sensi dell’art. 2082 e seguenti del codice civile. Ne consegue l’esclusione di tutti i soggetti che non rientrano nel concetto di impresa, tra cui:
- liberi professionisti,
- studi professionali,
- condomini,
- associazioni culturali, professionali e di categoria,
- partiti politici,
- organismi sindacali,
- altri datori di lavoro non imprenditori.
La motivazione del chiarimento risiede nel fatto che sia il titolo dell’art. 3 sia il comma 6 della norma richiamano espressamente l’impresa, rendendo non applicabile il beneficio ai soggetti privi di tale qualifica.
Incremento occupazionale richiesto dalla norma
Viene confermato quanto già indicato nella circolare n. 188/1999: l’incremento del numero di dipendenti deve essere valutato con riferimento alla media degli occupati nei dodici mesi precedenti l’assunzione. Inoltre, l’art. 3, comma 6, lettera a), richiede che l’impresa realizzi un effettivo incremento di dipendenti a tempo pieno e indeterminato.
Calcolo della forza occupazionale in ULA
La circolare interviene in modo puntuale sul metodo di calcolo della base occupazionale, richiamando la disciplina comunitaria in materia di aiuti all’occupazione. Il dato deve essere espresso in ULA, cioè unità di lavoro/anno, secondo la definizione comunitaria per cui il numero di posti di lavoro corrisponde al numero di lavoratori subordinati occupati a tempo pieno per un anno; il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale costituiscono frazioni di ULA.
In applicazione di tale criterio:
- non devono essere conteggiati i lavoratori con contratto di formazione e lavoro;
- non devono essere conteggiati i lavoratori con contratto di apprendistato;
- non devono essere conteggiati i lavoratori assunti con contratto a termine, salvo il lavoro stagionale, che rimane la sola tipologia di contratto a termine rilevante;
- possono essere esclusi anche i lavoratori a domicilio, in ragione del carattere speciale del rapporto.
Per il trattamento dei decimali si stabilisce che:
- fino a 0,50 l’arrotondamento avviene per difetto;
- da 0,51 in poi l’arrotondamento avviene per eccesso.
Per le imprese con meno di dodici mesi di attività, il calcolo dell’ULA deve essere rapportato ai periodi di effettiva attività lavorativa con dipendenti.
Mantenimento del livello occupazionale e revoca degli sgravi
L’art. 3, comma 6, lettera c), subordina il beneficio al fatto che il livello occupazionale raggiunto con le nuove assunzioni non subisca riduzioni durante il periodo agevolato. La circolare chiarisce che l’obbligo di ripetizione degli sgravi sorge soltanto quando la riduzione del livello occupazionale sia dovuta a cause imputabili al datore di lavoro.
Sono espressamente esaminate alcune ipotesi di licenziamento:
- il licenziamento per giusta causa può essere considerato irrilevante ai fini della revoca, perché deriva da fatti che non consentono la prosecuzione del rapporto;
- il licenziamento per giustificato motivo soggettivo può anch’esso essere irrilevante, se fondato su un notevole inadempimento del lavoratore;
- il licenziamento per giustificato motivo oggettivo può non incidere sulla conservazione del beneficio, in quanto riconducibile ad esigenze inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento della stessa.
Tuttavia, per escludere la ripetizione degli sgravi, tali cause devono essere:
- effettive e non pretestuose,
- fondate,
- nel caso del giustificato motivo oggettivo, successive al momento dell’incremento occupazionale e legate a fatti non prevedibili dal datore di lavoro.
Se la riduzione occupazionale è imputabile al datore di lavoro, la restituzione dei benefici è limitata ai soli contributi percepiti per le singole unità lavorative oggetto della riduzione.
La circolare precisa inoltre che, se durante il periodo agevolato vi è una riduzione di personale e successiva nuova assunzione, lo sgravio spetta solo quando le nuove assunzioni determinano un effettivo incremento occupazionale rispetto alla media ULA calcolata sui dodici mesi precedenti le nuove assunzioni.
Regola de minimis e territori di Venezia e Chioggia
Per l’applicazione della regola de minimis si richiama la comunicazione della Commissione europea 96/C 68/06, che esclude dal relativo campo di applicazione:
- i settori disciplinati dal trattato CECA,
- la costruzione navale,
- il settore dei trasporti,
- gli aiuti concessi per spese relative ad attività dell’agricoltura o della pesca.
La circolare stabilisce che tali esclusioni devono orientare l’interpretazione delle norme concernenti lo sgravio capitario e lo sgravio triennale riferiti ai territori di Venezia e Chioggia.
Proroga per le imprese in Abruzzo e Molise
Con riferimento all’applicazione dello sgravio triennale nelle regioni Abruzzo e Molise, la circolare richiama l’art. 27, comma 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che proroga il termine già fissato al 31 dicembre 1999. In base a tale disposizione, possono beneficiare dello sgravio ex art. 3 della legge n. 448/1998 le imprese che effettuano nuove assunzioni nelle regioni indicate entro e non oltre il 10 agosto 2000, data che coincide con la scadenza del termine di dodici mesi successivi all’autorizzazione della Commissione europea emanata con provvedimento n. SG(99)D/6511 del 10 agosto 1999.
La medesima agevolazione si applica anche nel caso di assunzione di personale da parte di una nuova impresa costituita entro il 10 agosto 2000.
Osservanza dei contratti collettivi e contratti di riallineamento
Ai fini della fruizione degli sgravi triennali, il datore di lavoro deve osservare i contratti collettivi nazionali con riferimento ai lavoratori per i quali matura il beneficio. La circolare ribadisce inoltre, con riguardo al contratto di riallineamento, che l’azienda può beneficiare dello sgravio incentivante per i nuovi assunti soltanto se, per questi ultimi, viene rispettato il contratto collettivo nazionale, in coerenza con quanto già affermato nella circolare n. 188/1999 e con le direttive comunitarie.
Trasformazioni contrattuali e successive istruzioni
La circolare non fornisce una disciplina definitiva per l’ipotesi in cui l’incremento occupazionale derivi dalla trasformazione di:
- contratti di formazione e lavoro,
- contratti di apprendistato,
- contratti a tempo determinato,
- rapporti di lavoro part-time.
Su tali fattispecie viene annunciato un successivo intervento da parte della Direzione, non appena saranno pervenute le indicazioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Aiuti connessi a investimenti iniziali
In relazione agli aiuti per la realizzazione di un investimento iniziale, la circolare chiarisce che l’elencazione delle attività di cui all’allegato II del Trattato CEE, già richiamata nella circolare n. 68 del 28 febbraio 1994, deve essere integrata con le disposizioni successivamente impartite dalla circolare n. 151 del 14 maggio 1994.
Punti principali
Soggetti destinatari degli sgravi triennali
I destinatari degli sgravi sono individuati esclusivamente nelle imprese ai sensi dell’art. 2082 e seguenti del codice civile. Restano quindi esclusi liberi professionisti, studi professionali, condomini, associazioni culturali, professionali e di categoria, partiti politici, organismi sindacali e, più in generale, i datori di lavoro non imprenditori.
Incremento occupazionale richiesto
Si conferma che l’incremento del numero di dipendenti va valutato sulla media degli occupati nei dodici mesi precedenti l’assunzione. L’impresa deve realizzare un incremento di dipendenti a tempo pieno e indeterminato.
Calcolo della forza occupazionale in ULA
La base occupazionale va calcolata in unità di lavoro/anno (ULA). Nel calcolo non si computano i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, di apprendistato e tutti i lavoratori assunti con contratto a termine, salvo il lavoro stagionale. Possono inoltre essere esclusi i lavoratori a domicilio. I decimali fino a 0,50 si arrotondano per difetto, da 0,51 per eccesso; per le imprese con meno di dodici mesi di attività il calcolo va rapportato ai periodi di effettiva attività con dipendenti.
Mantenimento del livello occupazionale e restituzione degli sgravi
La ripetizione degli sgravi sorge solo se la riduzione del livello occupazionale dipende da cause imputabili al datore di lavoro. I licenziamenti per giusta causa, giustificato motivo soggettivo e giustificato motivo oggettivo possono non rilevare ai fini della revoca, purché effettivi, non pretestuosi e, per il motivo oggettivo, successivi all’incremento e legati a fatti non prevedibili. In caso di riduzione imputabile al datore di lavoro, la restituzione riguarda solo i benefici riferiti alle singole unità lavorative interessate.
Regola de minimis
Si richiama la comunicazione della Commissione europea 96/C 68/06, che esclude dall’applicazione della regola de minimis i settori CECA, la costruzione navale, i trasporti e gli aiuti per spese relative ad attività dell’agricoltura o della pesca. Tale impostazione va seguita anche per lo sgravio capitario e lo sgravio triennale relativi a Venezia e Chioggia.
Proroga per Abruzzo e Molise
L’art. 27, comma 14, della legge n. 488/1999 proroga il termine per l’accesso allo sgravio triennale nelle regioni Abruzzo e Molise. Possono beneficiarne le imprese che effettuano nuove assunzioni entro il 10 agosto 2000, compresi i casi di nuova impresa costituita entro tale data.
Obblighi contrattuali e contratti di riallineamento
Per fruire degli sgravi triennali il datore di lavoro deve osservare i contratti collettivi nazionali per i lavoratori agevolati. In caso di contratto di riallineamento, l’azienda può beneficiare dello sgravio per i nuovi assunti solo se per essi viene rispettato il contratto collettivo nazionale.
Ulteriori chiarimenti su trasformazioni contrattuali
Per gli incrementi occupazionali derivanti dalla trasformazione di CFL, apprendistato, contratti a tempo determinato e rapporti part-time, la Direzione rinvia a successive specifiche disposizioni, in attesa di indicazioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Aiuti per investimenti iniziali
Per gli aiuti connessi alla realizzazione di un investimento iniziale, l’elencazione delle attività di cui all’allegato II del Trattato CEE richiamata nella circolare n. 68/1994 deve essere integrata con quanto successivamente disposto dalla circolare n. 151/1994.
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