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Circolare

Circolare numero 125 del 30-6-2000

La Corte di Cassazione, con varie sentenze, ha stabilito che deve essere fornita un’interpretazione letterale dell’articolo 6, comma 3, della legge n.638 del 1983, che detta i criteri di individuazione della pensione da integrare al minimo in caso di titolarità di più pensioni. Il Consiglio di Amministrazione ha esaminato la problematica derivante da tale orientamento giurisprudenziale e, con deliberazione n.324 del 13 giugno 2000, ha stabilito che per le situazioni di plurititolarità insorte successivamente a tale data l’individuazione della pensione da integrare al minimo debba essere effettuata sulla base dei criteri giurisprudenziali; per le situazioni di plurititolarità già in essere è previsto che i nuovi criteri possano trovare applicazione a domanda degli interessati. Con la presente circolare vengono indicati i nuovi criteri di scelta della pensione da integrare e vengono precisate le condizioni per la loro applicabilità.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare riepiloga l’art. 6, comma 3, della legge n. 638/1983 e chiarisce come individuare la pensione sulla quale spetta l’integrazione al trattamento minimo in presenza di più trattamenti pensionistici. Dopo aver richiamato i criteri amministrativi storicamente applicati dall’Istituto, dà conto dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, che impone un’interpretazione letterale della norma. In attesa di nuove disposizioni normative, il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 324 del 13 giugno 2000, ha stabilito nuovi criteri applicativi per le plurititolarità insorte dal 14 giugno 2000 e regole diverse per le situazioni già in essere, nonché per i casi coperti da benefici che abbiano reso una pensione superiore al minimo.

Individuazione della pensione da integrare al trattamento minimo in caso di titolarità di due o più pensioni inferiori al minimo

Indirizzo applicativo per l’integrazione al trattamento minimo in caso di plurititolarità pensionistica

La circolare affronta il problema dell’individuazione della pensione su cui riconoscere l’integrazione al trattamento minimo quando il soggetto sia titolare di due o più pensioni inferiori al minimo. Il tema è disciplinato dall’art. 6, comma 3, della legge 11 novembre 1983, n. 638, ma l’interpretazione pratica della norma è stata modificata dall’evoluzione giurisprudenziale e, conseguentemente, da una deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 13 giugno 2000.

Quadro normativo di riferimento

L’art. 6, comma 3, della legge n. 638/1983 prevede che, in caso di concorso di due o più pensioni, l’integrazione al trattamento minimo spetti una sola volta. La norma individua i criteri di scelta della pensione da integrare: in linea generale, quella a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato oppure, a parità di importo, quella liquidata con decorrenza più remota. Per il caso di pensioni dirette e ai superstiti a carico della stessa gestione, l’integrazione spetta sulla sola pensione diretta, se non sono superati i limiti di reddito. La norma prevede inoltre una regola particolare quando una delle pensioni risulti costituita per effetto di almeno 781 settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa, con esclusione della contribuzione volontaria e dei periodi successivi alla decorrenza della pensione.

Criteri amministrativi storicamente seguiti

Con la deliberazione n. 41 del 17 febbraio 1984, richiamata dalla circolare n. 60095 AGO/50 del 7 marzo 1984, l’Istituto aveva fissato criteri applicativi coerenti con la lettura amministrativa allora prevalente. In base a tali criteri:

  • l’integrazione al minimo spettava sulla pensione con trattamento minimo di importo più elevato, anche se a carico della stessa gestione;
  • a parità di importo, spettava sulla pensione con decorrenza più remota;
  • in presenza di pensione diretta e pensione ai superstiti della stessa gestione, spettava sulla pensione diretta;
  • se una delle pensioni era liquidata nell’AGO con almeno 781 contributi settimanali effettivi e figurativi, l’integrazione spettava su tale pensione.

Orientamento della giurisprudenza

La circolare richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 1998, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 3. Richiama poi le sentenze della Corte di Cassazione n. 7840 e n. 10276 del 1998, che hanno confermato i criteri seguiti dall’Istituto per le ipotesi di due pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, una delle quali costituita da più di 780 contributi settimanali.

Successivamente, la Cassazione, con sentenza n. 871 del 1999 e con altre pronunce del 1999 richiamate nel testo, ha affermato la necessità di un’interpretazione letterale della norma. In particolare, la Corte ha distinto:

  • il caso di concorso di pensioni a carico di gestioni diverse, in cui l’integrazione spetta una sola volta sulla pensione con trattamento minimo più elevato o, a parità, con decorrenza più remota;
  • il caso di pensione diretta e pensione ai superstiti della stessa gestione, in cui l’integrazione spetta sulla sola pensione diretta;
  • il caso in cui una delle pensioni sia stata costituita con almeno 781 settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa, nel qual caso l’integrazione spetta su quest’ultima pensione.

La circolare evidenzia che tale interpretazione comporta una diversa applicazione della regola dei 781 contributi: essa non va applicata nel confronto tra pensione a carico del FPLD e pensione di altra gestione, ma continua a operare quando le pensioni sono a carico della stessa gestione, comprese quelle dei lavoratori autonomi. Inoltre, la scelta della pensione con trattamento minimo più elevato rileva solo quando le pensioni appartengono a gestioni diverse.

Deliberazione n. 324 del 13 giugno 2000

Per adeguarsi al nuovo quadro interpretativo, in attesa di una disciplina legislativa, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato tre regole fondamentali:

  • per le plurititolarità insorte dopo la deliberazione, applicazione dei criteri della Cassazione;
  • per le plurititolarità già in essere, eventuale trasferimento del trattamento minimo solo su richiesta degli interessati, con effetto dalla data di insorgenza della plurititolarità;
  • per i casi in cui una pensione, avendo fruito dei benefici della legge n. 140/1985 o del DPCM 16 dicembre 1989, risulti oggi superiore al trattamento minimo, mantenimento della situazione esistente senza modifiche.

Regole operative per le situazioni insorte dal 14 giugno 2000

Per le plurititolarità insorte dal 14 giugno 2000 in poi, la circolare precisa che:

  • in presenza di pensioni a carico di gestioni diverse, l’integrazione al minimo va attribuita alla pensione con trattamento minimo più elevato o, a parità, a quella con decorrenza più remota;
  • non assume più rilevanza il fatto che una pensione sia stata liquidata nell’AGO sulla base di almeno 781 contributi settimanali, salvo quanto previsto dalla seconda parte della norma;
  • nel caso di pensione diretta e pensione ai superstiti della stessa gestione, l’integrazione spetta sulla pensione diretta;
  • se una delle pensioni risulta costituita da almeno 781 settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa, l’integrazione spetta su quest’ultima;
  • tale regola vale non solo per l’AGO dei lavoratori dipendenti, ma anche per le gestioni dei lavoratori autonomi;
  • i criteri si applicano a tutti i casi in cui la seconda o ulteriore pensione venga liquidata dal 14 giugno 2000 in poi, anche se con decorrenza anteriore.

Disciplina delle plurititolarità già esistenti e del contenzioso

Per le situazioni di plurititolarità già in essere al 14 giugno 2000, l’eventuale trasferimento dell’integrazione secondo i criteri giurisprudenziali può avvenire solo su richiesta dell’interessato e produce effetto dalla data di insorgenza della plurititolarità. La circolare dispone inoltre che i giudizi pendenti relativi all’individuazione della pensione da integrare non vadano ulteriormente coltivati e siano definiti nel miglior modo possibile, salvo i casi in cui il criterio applicato dall’Istituto sia già conforme alla giurisprudenza di legittimità.

Casi non modificabili per effetto di benefici già riconosciuti

Resta ferma, senza modifiche, la situazione delle plurititolarità in cui una delle pensioni, per effetto dei benefici previsti dalla legge 15 aprile 1985, n. 140 o dal DPCM 16 dicembre 1989, risulti attualmente superiore al trattamento minimo. In tali ipotesi la circolare esclude espressamente qualsiasi ricalcolo o trasferimento dell’integrazione.

Punti principali

Quadro normativo e problema applicativo

L’art. 6, comma 3, della legge 11 novembre 1983, n. 638 stabilisce che, in caso di concorso di due o più pensioni inferiori al trattamento minimo, l’integrazione spetta una sola volta e va liquidata secondo criteri predeterminati. La circolare richiama il contrasto tra i criteri amministrativi adottati nel 1984 e l’interpretazione letterale successivamente affermata dalla giurisprudenza di legittimità, che ha reso necessario un intervento del Consiglio di Amministrazione.

Criteri amministrativi originari del 1984

In base alla deliberazione n. 41 del 17 febbraio 1984, l’integrazione spettava sulla pensione con trattamento minimo di importo più elevato; a parità di importo, sulla pensione avente decorrenza più remota; in caso di pensione diretta e ai superstiti della stessa gestione, sulla pensione diretta; in presenza di una pensione AGO liquidata con almeno 781 contributi settimanali effettivi e figurativi, sull’altra pensione solo in specifiche ipotesi amministrative allora seguite.

Orientamento della giurisprudenza di legittimità

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 18 del 1998, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità dell’art. 6, comma 3. La Corte di Cassazione, con varie pronunce del 1998 e del 1999, ha affermato che la norma va interpretata letteralmente: la regola dei 781 contributi opera anche tra pensioni della stessa gestione, mentre tra gestioni diverse l’integrazione va attribuita alla pensione con trattamento minimo più elevato o, a parità, con decorrenza più remota.

Deliberazione n. 324 del 13 giugno 2000

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che per le plurititolarità insorte dopo il 14 giugno 2000 si applicano i criteri della Cassazione; per le situazioni già in essere è possibile il trasferimento del trattamento minimo solo su richiesta degli interessati; se una delle pensioni ha beneficiato della legge n. 140/1985 o del DPCM 16 dicembre 1989 ed è oggi superiore al minimo, la situazione non va modificata.

Regole operative per le plurititolarità dal 14 giugno 2000

Per i casi sorti dal 14 giugno 2000, se vi sono pensioni a carico di gestioni diverse, l’integrazione spetta sulla pensione con il trattamento minimo più elevato o, a parità, con decorrenza più remota. Non rileva più che una pensione AGO sia stata liquidata con almeno 781 contributi settimanali. Se vi sono pensione diretta e ai superstiti della stessa gestione, l’integrazione spetta sulla pensione diretta; se una pensione è stata costituita con almeno 781 settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa, l’integrazione spetta su quest’ultima, anche per le gestioni dei lavoratori autonomi.

Regime delle situazioni già in essere e contenzioso

Per le plurititolarità già esistenti al 14 giugno 2000, l’eventuale riallocazione dell’integrazione segue i criteri giurisprudenziali ma solo su richiesta dell’interessato, con effetto dalla data di insorgenza della plurititolarità. I giudizi pendenti sull’individuazione della pensione da integrare non devono essere ulteriormente coltivati e devono essere definiti, salvo che il criterio applicato dall’Istituto sia ancora coerente con la giurisprudenza successiva.

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