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Circolare

Circolare numero 123 del 27-6-2000

Nuove disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale dettate dal D. Lgs. 20 febbraio 2000, n. 61.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il D.Lgs. 61/2000 sul lavoro part-time, che recepisce la direttiva UE 97/81/CE e sostituisce la disciplina previgente. Vengono chiariti definizione, forme del contratto, compatibilità con altri istituti, lavoro supplementare e straordinario, criteri di computo dei lavoratori, incentivi contributivi, non discriminazione e regime previdenziale. Sono inoltre indicate le regole di regolarizzazione per cooperative e settori prima assoggettati al "minimo dei minimi", oltre ai termini per comunicazioni, sanzioni e domanda di benefici.

Nuove disposizioni sul lavoro a tempo parziale e relative istruzioni previdenziali e operative

Lavoro a tempo parziale: nuovo quadro normativo del D.Lgs. 61/2000

La circolare illustra l’assetto introdotto dal D.Lgs. 20 febbraio 2000, n. 61, pubblicato nella G.U. n. 66 del 20 marzo 2000, che recepisce la direttiva 97/81/CE in materia di lavoro a tempo parziale. Il provvedimento abroga parte della disciplina previgente e ridefinisce, in modo organico, definizione del rapporto, forma del contratto, tutele, contribuzione e incentivi.

Principi ispiratori della disciplina

Il decreto recepisce le due linee guida della direttiva europea:

  • il principio di non discriminazione, per cui il lavoratore part-time deve godere degli stessi diritti del lavoratore a tempo pieno comparabile;
  • il principio di volontarietà, in base al quale il rifiuto di trasformare il rapporto da tempo pieno a part-time, o viceversa, non può costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.

La circolare evidenzia che la parità di trattamento riguarda, in particolare, retribuzione oraria, periodo di prova, ferie, maternità, malattia e formazione professionale.

Definizione e tipologie di part-time

Il part-time è definito come il contratto individuale che prevede un orario ridotto rispetto al normale orario settimanale di 40 ore fissato dall’art. 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196, o rispetto al diverso orario previsto dal contratto collettivo applicabile.

Sono richiamate le principali forme contrattuali:

  • orizzontale, con riduzione dell’orario giornaliero e prestazione resa in tutte le giornate lavorative;
  • verticale, con attività a tempo pieno limitata a periodi predeterminati della settimana, del mese o dell’anno.

I contratti collettivi nazionali possono prevedere anche combinazioni tra le due modalità.

Compatibilità con altri istituti

La circolare chiarisce che il part-time è compatibile con diversi istituti contrattuali e qualifiche, tra cui:

  • contratto di formazione e lavoro;
  • apprendistato;
  • contratto a termine;
  • qualifica di dirigente;
  • status di socio lavoratore di cooperativa.

Forma scritta, comunicazione e contenuti essenziali del contratto

Il contratto part-time deve essere stipulato per iscritto e comunicato alla Direzione provinciale del lavoro entro 30 giorni dalla stipula. La comunicazione avviene mediante invio di copia del contratto.

Il contratto deve contenere l’indicazione precisa:

  • della durata della prestazione lavorativa;
  • della collocazione temporale dell’orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.

La trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time deve risultare da atto scritto, redatto su richiesta del lavoratore con l’assistenza di un componente della RSA; in mancanza, deve essere convalidata presso la Direzione provinciale del lavoro.

Regime sanzionatorio e conseguenze della mancanza di forma scritta

La mancata o tardiva comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro è punita con una sanzione amministrativa di lire 30.000 per ciascun lavoratore interessato e per ogni giorno di ritardo. Gli importi sono versati all’INPS, a favore del Fondo per la disoccupazione.

Se manca la forma scritta, è ammessa la prova testimoniale; in difetto, il lavoratore può chiedere la trasformazione del rapporto in tempo pieno dalla data in cui la mancanza della scrittura sia giuridicamente accertata, restando fermo il diritto alle retribuzioni per le prestazioni già rese.

Se mancano o sono indeterminate durata e collocazione dell’orario:

  • l’omissione sulla durata consente al lavoratore di chiedere la trasformazione a tempo pieno;
  • l’omissione sulla collocazione temporale viene colmata dal giudice, con diritto al risarcimento del danno fino alla sentenza.

Lavoro supplementare e disciplina transitoria

La normativa precedente vietava, salvo esigenze organizzative previste dai contratti collettivi, il lavoro supplementare; il decreto lo ammette nel rispetto del consenso del lavoratore e rimette alla contrattazione collettiva la disciplina delle modalità e dei limiti quantitativi.

In via transitoria, in attesa dei contratti collettivi, il lavoro supplementare è consentito entro il 10% dell’orario mensile, da utilizzare nell’arco di più di una settimana.

Le ore svolte oltre tale limite sono retribuite con una maggiorazione del 50%. Le ore supplementari, in linea generale, sono retribuite come ore ordinarie, salvo diversa disciplina dei CCNL stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

Le clausole collettive vigenti alla data di entrata in vigore del decreto restano efficaci fino alla scadenza prevista e, comunque, per non oltre un anno.

Lavoro straordinario nel part-time verticale

Nel part-time verticale è ammesso il lavoro straordinario limitatamente alle giornate di attività lavorativa. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale vigente per il tempo pieno.

Salvo diversa previsione collettiva, i limiti trimestrale e annuale di 80/250 ore previsti dalla legge n. 409/1998 si intendono riproporzionati in rapporto alla durata della prestazione part-time.

Clausole elastiche e variazione della collocazione temporale

I contratti collettivi possono prevedere clausole elastiche che consentano al datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione, sempre nel rispetto dell’indicazione contrattuale di base sull’articolazione dell’orario.

Il datore di lavoro deve dare un preavviso di almeno dieci giorni. Al lavoratore spetta una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto nella misura stabilita dal contratto collettivo.

Il consenso alla clausola elastica deve risultare da patto scritto, anche contestuale al contratto. Il lavoratore può denunciare il patto, con motivazione documentata, per:

  • esigenze di carattere familiare;
  • esigenze di salute certificate dal servizio sanitario pubblico;
  • necessità di svolgere altra attività subordinata o autonoma.

La denuncia è possibile dopo almeno cinque mesi dalla stipula del patto e con preavviso di un mese; i contratti collettivi possono prevedere ulteriori ragioni, anche legate a studio o formazione. Il rifiuto di sottoscrivere il patto o l’esercizio del ripensamento non possono mai integrare giustificato motivo di licenziamento.

Incentivi, precedenza e trasformazione dei rapporti

La circolare richiama la disciplina incentivante del part-time, rimessa a un decreto interministeriale. Il decreto del 12 aprile 2000, pubblicato in G.U. il 3 giugno 2000, ha reso operativi i benefici contributivi per i datori di lavoro privati imprenditori e non imprenditori e per gli enti pubblici economici.

Nella prima fase i benefici riguardano solo le nuove assunzioni a tempo indeterminato e part-time, in soprannumero rispetto alla forza media dei 12 mesi precedenti, effettuate dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 giugno 2000. Dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 il beneficio è subordinato all’autorizzazione della Commissione delle Comunità europee.

È allegato un facsimile di domanda; le domande presentate prima dell’entrata in vigore del decreto interministeriale sono considerate presentate il 3 giugno 2000.

La disciplina prevede inoltre:

  • il diritto di precedenza, in caso di assunzione a tempo pieno, per i lavoratori part-time occupati in unità produttive entro 100 km, con priorità per chi aveva trasformato il rapporto da full-time a part-time;
  • il dovere del datore di lavoro, quando assume a tempo parziale, di informare il personale già dipendente a tempo pieno e valutare le richieste di trasformazione, motivando l’eventuale diniego su richiesta del lavoratore.

Criteri di computo dei lavoratori part-time

Ai fini della verifica della consistenza dell’organico, i lavoratori part-time sono computati in proporzione all’orario svolto rispetto al tempo pieno, con arrotondamento all’unità della frazione superiore alla metà dell’orario pieno.

Per l’applicazione del titolo III dello Statuto dei lavoratori, invece, i part-time si computano come unità intere, quale che sia la durata della prestazione.

La circolare sottolinea che la regola vale anche per i requisiti occupazionali connessi, tra gli altri, a:

  • CIG ordinaria;
  • CIGS;
  • mobilità;
  • contributo aggiuntivo per lavoro straordinario.

Disciplina previdenziale e minimale orario

L’art. 9 del decreto conferma sostanzialmente le regole previdenziali già vigenti. Per i contributi dei lavoratori part-time, la retribuzione minima oraria si calcola rapportando il minimale giornaliero previsto dall’art. 7 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, alle giornate lavorative settimanali e dividendo il risultato per le ore di orario normale settimanale del CCNL applicato.

La circolare richiama le istruzioni già fornite con la circolare n. 17 del 28 gennaio 2000 e precisa che, per i lavoratori part-time soci di cooperative, si applicano i criteri già illustrati nelle circolari INPS n. 247/1997 e n. 20/2000.

È inoltre confermato che il limite minimo di retribuzione settimanale per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è pari al 40% dell’importo mensile delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell’anno considerato.

Regolarizzazioni per cooperative e settori interessati dal "minimo dei minimi"

L’abrogazione dell’art. 5 della legge n. 863/1984 elimina la particolare forma di occupazione ad orario ridotto senza formale contratto part-time prevista per alcune attività e abroga il relativo "minimo dei minimi" contributivo. Cessano quindi di avere validità i codici autorizzazione "2V" e "4H".

I datori di lavoro dei settori interessati devono formalizzare il part-time e versare i contributi secondo le regole ordinarie del minimale contributivo per i lavoratori a tempo parziale. La regolarizzazione deve avvenire entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare.

Per le cooperative sociali che operano con il sistema dei salari convenzionali, la circolare indica la necessità di regolarizzare le differenze contributive derivanti dall’elevazione del minimale giornaliero a lire 38.070 (euro 19,66), con interessi al tasso legale del 2,5% dal 16 maggio 2000 fino al versamento, utilizzando il codice Q900 del mod. DM10/2.

Anzianità contributiva e pensione

Ai fini del diritto a pensione, il requisito contributivo va accertato secondo i principi generali dell’assicurazione obbligatoria IVS. Ai fini del calcolo della pensione, l’anzianità relativa ai periodi full-time si computa per intero, mentre quella relativa ai periodi part-time si calcola in proporzione all’orario svolto.

La regola si applica anche ai casi di trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time e viceversa.

Settore agricolo e amministrazioni pubbliche

Per il settore agricolo, le modalità di applicazione del decreto, compresa l’eventuale possibilità di lavoro supplementare e di clausole elastiche nei contratti a termine part-time, sono demandate ai contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

Per i rapporti alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, le disposizioni del decreto si applicano salvo diversa disciplina speciale, richiamandosi espressamente le leggi speciali indicate dalla circolare. Le amministrazioni devono inoltre addebitare al dirigente responsabile le conseguenze patrimoniali derivanti dall’eventuale applicazione dell’art. 8 quando la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.

Verifica finale degli effetti del decreto

Entro il 31 dicembre 2000 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale deve procedere a una verifica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative degli effetti del decreto, con particolare attenzione al lavoro supplementare e all’impatto occupazionale delle misure di incentivazione, anche in vista di eventuali ulteriori interventi legislativi.

Punti principali

Principi generali e definizione del part-time

Il decreto attua la direttiva UE 97/81/CE e si fonda sui principi di non discriminazione e volontarietà del lavoratore. Il part-time è definito come contratto con orario ridotto rispetto al tempo pieno; può essere orizzontale, verticale o misto se previsto dai contratti collettivi.

Forma del contratto, contenuti e sanzioni

Il contratto deve essere stipulato per iscritto e comunicato alla Direzione provinciale del lavoro entro 30 giorni. Deve indicare durata e collocazione temporale dell’orario; la mancata o tardiva comunicazione comporta una sanzione di lire 30.000 per lavoratore e per giorno di ritardo, con versamento all’INPS. Se manca la forma scritta o sono omesse indicazioni essenziali, il lavoratore può ottenere la trasformazione a tempo pieno o la determinazione giudiziale dell’orario, con diritto al risarcimento del danno.

Lavoro supplementare, straordinario e clausole elastiche

Il lavoro supplementare è ammesso con il consenso del lavoratore e secondo le regole della contrattazione collettiva; in via transitoria è consentito entro il 10% dell’orario mensile, con maggiorazione del 50% oltre tale limite. Nel part-time verticale è ammesso il lavoro straordinario secondo la disciplina del tempo pieno, con limiti trimestrali e annuali riproporzionati salvo diversa previsione collettiva. Sono inoltre previste clausole elastiche sulla collocazione temporale della prestazione, con preavviso di almeno 10 giorni e facoltà di recesso del lavoratore per ragioni familiari, di salute o di altra attività lavorativa.

Tutela del lavoratore e non discriminazione

Al lavoratore part-time spettano gli stessi diritti del lavoratore comparabile a tempo pieno, con parità di trattamento su retribuzione oraria, prova, ferie, maternità, malattia, formazione, sicurezza e diritti sindacali, salvo il riproporzionamento delle voci legate alla ridotta prestazione. Il rifiuto di trasformare il rapporto da full-time a part-time, o viceversa, non può costituire giustificato motivo di licenziamento.

Incentivi, computo dei lavoratori e disciplina previdenziale

Sono previsti benefici contributivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato e part-time entro i limiti temporali indicati, con domanda da presentare secondo il facsimile allegato. I lavoratori part-time si computano in proporzione all’orario svolto, salvo il titolo III dello Statuto dei lavoratori. Sul piano previdenziale si confermano il minimale orario, le regole per ANF, infortuni e pensione, nonché la regolarizzazione per cooperative e settori interessati dall’abrogazione del "minimo dei minimi".

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