Circolare numero 124 del 28-6-2000
Ai fini della decorrenza e misura delle sanzioni si configurano come morosità (art,1, co.217, lett.a) della L. n.662/1996) i casi di: 1) regolarizzazione spontanea a seguito di sentenza giudiziale di illegittimità del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro; 2) regolarizzazione spontanea a seguito di conciliazione fra le parti in materia di licenziamento e successiva reintegrazione nel posto di lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce quando, nelle regolarizzazioni contributive conseguenti a sentenza di illegittimità del licenziamento con reintegrazione o a conciliazione tra le parti in materia di licenziamento, trova applicazione la sanzione "una tantum". In sostanza, se la regolarizzazione avviene entro la scadenza del termine di pagamento dei contributi del periodo di paga in corso alla data di notifica della sentenza o del verbale di conciliazione, si applicano le somme aggiuntive per ritardato pagamento e non la sanzione una tantum. Sono inoltre fornite istruzioni operative per l’apertura dell’inadempienza, la compilazione dei DM10/V e la verifica documentale da parte dell’operatore del recupero crediti.
Sanzioni civili ex art. 1, c. 217, legge n. 662/1996 per regolarizzazioni spontanee a seguito di sentenza o conciliazione
Sanzioni civili per regolarizzazioni spontanee a seguito di sentenza o conciliazione
La circolare interviene in tema di applicazione delle sanzioni civili ex art. 1, comma 217, della legge n. 662/1996, chiarendo quando la sanzione "una tantum" non debba essere addebitata nelle ipotesi di regolarizzazione contributiva conseguente a vicende di licenziamento e reintegrazione.
Regolarizzazione a seguito di sentenza di illegittimità del licenziamento
Per i casi di dichiarazione di illegittimità del licenziamento con reintegrazione nel posto di lavoro, richiamando le precedenti indicazioni già fornite dall’Istituto, viene ribadito che la regolarizzazione dei contributi configura un ritardato pagamento. Ne consegue l’applicazione della somma aggiuntiva prevista per la morosità, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 48/1988, comma 1, lettera a), e dell’art. 1, comma 217, lettera a), della legge n. 662/1996, se il versamento/regolarizzazione avviene entro la scadenza del termine di pagamento dei contributi relativi al periodo di paga in corso alla data di notifica della sentenza. In pratica, il riferimento operativo è il giorno 16 del mese successivo.
Regolarizzazione a seguito di conciliazione
Le stesse conclusioni vengono estese anche alla regolarizzazione spontanea che segua una conciliazione fra le parti in materia di licenziamento e successiva reintegrazione nel posto di lavoro. Anche in questo caso la verifica del rispetto del termine del 16 del mese successivo alla data del verbale di conciliazione è decisiva per stabilire se la sanzione una tantum vada o meno applicata.
Indicazioni operative per gli uffici
Dal punto di vista procedurale, l’inadempienza deve essere aperta nella procedura di recupero crediti (programma 4654) utilizzando il codice TS 12, denominato "regolarizzazione per sentenza". La compilazione dei DM10/V da parte delle aziende deve seguire le regole ordinarie delle regolarizzazioni spontanee, con indicazione del valore "3" nel campo "codice provenienza" e del codice "M" nel campo "tipo omissione".
Verifica del termine e gestione dell’eventuale esclusione dell’una tantum
L’operatore del recupero crediti, in sede di definizione dell’inadempienza o durante le operazioni di infasamento, deve verificare dalla documentazione allegata alla denuncia se i modelli DM10/V siano stati presentati entro il termine previsto, cioè entro il giorno 16 del mese successivo alla sentenza o al verbale di conciliazione. Qualora emerga che la sanzione una tantum non debba essere addebitata, la relativa notizia deve essere inserita nell’archivio recupero crediti secondo modalità che saranno successivamente comunicate. Inoltre, sul modello DM10/V deve essere apposta la data di presentazione, affinché possa essere acquisita correttamente nella procedura Recupero Crediti.
Punti principali
Chiarimento sull’applicabilità della sanzione una tantum
Viene precisato che, per le regolarizzazioni spontanee a seguito di sentenza giudiziale di illegittimità del licenziamento con reintegrazione nel posto di lavoro, la fattispecie è assimilata al ritardato pagamento dei contributi. In tale ipotesi si applica la somma aggiuntiva prevista per la morosità, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 48/1988 e dell’art. 1, comma 217, lettera a), della legge n. 662/1996, qualora la regolarizzazione avvenga entro il termine di pagamento dei contributi del periodo di paga in corso alla data di notifica della sentenza, cioè entro il giorno 16 del mese successivo.
Estensione del criterio alla conciliazione in materia di licenziamento
Le medesime conclusioni vengono ritenute applicabili anche alla regolarizzazione spontanea conseguente a conciliazione fra le parti in materia di licenziamento e successiva reintegrazione nel posto di lavoro. Anche in questo caso, dunque, la verifica del rispetto del termine del 16 del mese successivo è decisiva per escludere l’addebito dell’una tantum.
Istruzioni operative per la procedura di recupero crediti
L’inadempienza deve essere aperta nella procedura di recupero crediti (programma 4654) con il codice TS 12, indicato come "regolarizzazione per sentenza". La compilazione dei modelli DM10/V deve avvenire secondo le modalità ordinarie previste per le regolarizzazioni spontanee, inserendo il valore "3" nel campo "codice provenienza" e il codice "M" nel campo "tipo omissione".
Verifiche documentali e registrazioni necessarie
Ai fini del calcolo delle sanzioni, l’operatore del recupero crediti deve controllare, sulla base della documentazione allegata alla denuncia, se i DM10/V siano stati presentati entro il termine indicato, ossia entro il giorno 16 del mese successivo alla sentenza o al verbale di conciliazione. Se l’una tantum non deve essere addebitata, l’operatore deve inserire l’informazione nell’archivio recupero crediti secondo modalità che saranno comunicate con successivo messaggio di procedura. Sul modello DM10/V deve inoltre essere apposta la data di presentazione, così da consentirne l’inserimento nella procedura Recupero Crediti.
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