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Sentenza

Sentenza del 14/06/2019 n. 15996 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Dogane ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva dichiarato estinto il giudizio di opposizione a ingiunzione, ritenendo tardiva la riassunzione dopo il fallimento della società appellata. Con il primo motivo ha sostenuto che il termine per la riassunzione non fosse decorso prima del consolidamento dell'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 43 della legge fallimentare e 300-305 c.p.c., invocando anche l'errore scusabile. Con il secondo motivo ha dedotto che l'applicazione delle norme processuali interne avrebbe impedito il recupero di contributi comunitari indebitamente percepiti, richiamando la sentenza Lucchini della Corte di giustizia UE.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che la dichiarazione di fallimento interrompe automaticamente il processo, ma il termine semestrale per la riassunzione decorre dalla conoscenza dell'evento da parte della parte non fallita. Nel caso concreto, l'Agenzia aveva acquisito conoscenza effettiva del fallimento almeno il 4 dicembre 2008, quando aveva presentato domanda di ammissione al passivo, mentre la riassunzione era stata notificata solo nel febbraio 2010, oltre il termine previsto dall'art. 305 c.p.c. Non è stato riconosciuto alcun errore scusabile, anche perché non vi era stato un improvviso mutamento giurisprudenziale e non era stata tempestivamente richiesta la rimessione in termini. Il richiamo alla sentenza Lucchini è stato ritenuto inammissibile e comunque non pertinente. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 13.000 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22

    Disciplina l'opposizione all'ingiunzione amministrativa, nell'ambito del giudizio originario.

  • Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 43, comma 3

    La dichiarazione di fallimento della parte costituita determina automaticamente l'interruzione del processo, senza necessità di una preventiva dichiarazione dell'evento nel giudizio.

  • Codice di procedura civile, art. 300

    Regola le modalità dell'interruzione del processo per eventi riguardanti la parte; nel caso di fallimento, l'interruzione opera automaticamente in forza dell'art. 43 della legge fallimentare.

  • Codice di procedura civile, art. 305

    Il processo interrotto deve essere riassunto entro il termine semestrale applicabile ratione temporis. Nei casi di interruzione automatica, il termine decorre dalla conoscenza dell'evento da parte della parte interessata alla riassunzione, non necessariamente dalla data dell'evento.

  • Legge fallimentare, art. 92

    Prevede le comunicazioni del curatore ai creditori; tuttavia, per il creditore che abbia già partecipato alla procedura concorsuale, la domanda di ammissione al passivo dimostra comunque la conoscenza effettiva del fallimento.

  • Legge fallimentare, art. 94

    La domanda di ammissione al passivo costituisce una domanda giudiziale nei confronti della massa e dimostra la partecipazione del creditore alla procedura concorsuale.

  • Legge fallimentare, art. 101

    Riguarda le domande tardive di ammissione al passivo; la disciplina conferma che la conoscenza di fatto della procedura può incidere sulla valutazione dell'imputabilità del ritardo.

  • Codice di procedura civile, art. 153, comma 2, già art. 184-bis

    Consente la rimessione in termini quando la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte. La richiesta deve essere proposta tempestivamente davanti al giudice competente.

  • Costituzione, art. 305 c.p.c. come interpretato dalla Corte costituzionale n. 17/2010

    La decorrenza del termine di riassunzione nei casi di interruzione automatica deve essere collegata alla conoscenza dell'evento, per evitare che la parte subisca una decadenza senza aver potuto conoscere il fatto interruttivo.

  • Sentenza Corte di giustizia UE, Lucchini, 18 luglio 2007

    Il principio invocato riguarda la possibilità di superare il giudicato nazionale quando impedisca il recupero di un aiuto di Stato incompatibile dichiarato tale con decisione definitiva della Commissione. La Corte ha ritenuto che tale situazione non ricorresse nel caso esaminato.

Massime di principio

  • Quando il fallimento di una parte interrompe automaticamente un processo, il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza dell'evento da parte della controparte, non semplicemente dalla data della sentenza di fallimento.
  • Per chi presenta domanda di ammissione al passivo, la conoscenza del fallimento si presume effettiva almeno dalla data di deposito o invio della domanda; da quel momento deve essere calcolato il termine per la riassunzione del giudizio pendente.
  • La conoscenza legale tramite atto ufficiale è particolarmente importante per chi è estraneo alla procedura fallimentare; essa può invece diventare irrilevante per chi abbia già partecipato concretamente alla procedura concorsuale.
  • La riassunzione oltre il termine può essere salvata solo in presenza di una causa non imputabile e mediante tempestiva istanza di rimessione in termini; la mera incertezza interpretativa non è sufficiente.
  • Non ogni modifica o chiarimento giurisprudenziale costituisce overruling idoneo a giustificare l'errore scusabile: occorrono un orientamento precedente consolidato e un mutamento improvviso e imprevedibile.
  • La tutela dell'interesse pubblico al recupero di contributi o aiuti indebitamente percepiti non consente, di per sé, di ignorare le decadenze processuali nazionali, salvo un concreto e specifico contrasto con il diritto dell'Unione europea.
  • Chi viene a conoscenza del fallimento della controparte deve verificare immediatamente tutti i giudizi pendenti e procedere tempestivamente alla loro riassunzione, senza attendere ulteriori comunicazioni formali.

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