Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 14/06/2019 n. 286 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Revocazione sentenza tributaria - Errore di natura percettiva - Errore valutativo - Ricorso in Cassazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsi per revocazione contro le sentenze della Commissione Tributaria Regionale, sostenendo che il giudice avesse commesso un errore di fatto nel non considerare che gli avvisi di accertamento originari erano stati annullati e sostituiti, con conseguente cessazione della materia del contendere. Secondo l'Agenzia, la CTR avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare tale cessazione, invece di decidere nel merito degli appelli.

La decisione

La Commissione ha rigettato i ricorsi per revocazione, ritenendoli inammissibili. L'errore denunciato non era una svista materiale o percettiva su un fatto risultante dagli atti, ma un errore valutativo nell'apprezzamento delle conseguenze giuridiche della rinotifica e sostituzione degli avvisi. La CTR aveva infatti chiaramente percepito che l'Agenzia aveva annullato e riemesso gli atti, ma non aveva attribuito a tale circostanza l'effetto processuale ritenuto corretto dall'Agenzia. Tale vizio, se esistente, doveva essere fatto valere mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., non con la revocazione. Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • Art. 64 del D.Lgs. 546/1992

    Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado dalle commissioni tributarie possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile

    La norma consente di impugnare per revocazione le sentenze tributarie d'appello o di unico grado nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c.

  • Art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Se ... è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa

    La revocazione è ammessa solo quando la sentenza dipende da una svista percettiva su un fatto la cui verità è incontrovertibilmente esclusa o positivamente dimostrata dagli atti. Non comprende gli errori di valutazione giuridica o interpretativa.

  • Art. 360 c.p.c.

    Gli errori di giudizio, di interpretazione o di applicazione delle norme processuali e sostanziali devono essere denunciati con ricorso per cassazione, non mediante revocazione per errore di fatto.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto è ammessa soltanto per una svista materiale o percettiva immediatamente verificabile dagli atti, non per contestare il modo in cui il giudice ha valutato o interpretato quei fatti.
  • Se il giudice ha esaminato una circostanza ma ne ha tratto conseguenze giuridiche ritenute errate, si tratta di un errore valutativo e il rimedio corretto è il ricorso per cassazione.
  • L'omessa attribuzione a un fatto processuale, già espressamente considerato nella motivazione, dell'effetto giuridico sostenuto dalla parte non costituisce normalmente errore revocatorio.
  • Nel caso di annullamento e sostituzione di un atto tributario durante il processo, la parte deve distinguere tra la questione processuale della cessazione della materia del contendere e l'eventuale errore del giudice nella relativa valutazione: quest'ultimo va censurato con il rimedio ordinario previsto per gli errori di diritto o di motivazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.