Sentenza del 14/06/2019 n. 286 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Revocazione sentenza tributaria - Errore di natura percettiva - Errore valutativo - Ricorso in Cassazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsi per revocazione contro le sentenze della Commissione Tributaria Regionale, sostenendo che il giudice avesse commesso un errore di fatto nel non considerare che gli avvisi di accertamento originari erano stati annullati e sostituiti, con conseguente cessazione della materia del contendere. Secondo l'Agenzia, la CTR avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare tale cessazione, invece di decidere nel merito degli appelli.
La decisione
La Commissione ha rigettato i ricorsi per revocazione, ritenendoli inammissibili. L'errore denunciato non era una svista materiale o percettiva su un fatto risultante dagli atti, ma un errore valutativo nell'apprezzamento delle conseguenze giuridiche della rinotifica e sostituzione degli avvisi. La CTR aveva infatti chiaramente percepito che l'Agenzia aveva annullato e riemesso gli atti, ma non aveva attribuito a tale circostanza l'effetto processuale ritenuto corretto dall'Agenzia. Tale vizio, se esistente, doveva essere fatto valere mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., non con la revocazione. Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda.
Norme richiamate
Art. 64 del D.Lgs. 546/1992
Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado dalle commissioni tributarie possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile
La norma consente di impugnare per revocazione le sentenze tributarie d'appello o di unico grado nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c.
Art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
Se ... è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
La revocazione è ammessa solo quando la sentenza dipende da una svista percettiva su un fatto la cui verità è incontrovertibilmente esclusa o positivamente dimostrata dagli atti. Non comprende gli errori di valutazione giuridica o interpretativa.
Art. 360 c.p.c.
Gli errori di giudizio, di interpretazione o di applicazione delle norme processuali e sostanziali devono essere denunciati con ricorso per cassazione, non mediante revocazione per errore di fatto.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è ammessa soltanto per una svista materiale o percettiva immediatamente verificabile dagli atti, non per contestare il modo in cui il giudice ha valutato o interpretato quei fatti.
- Se il giudice ha esaminato una circostanza ma ne ha tratto conseguenze giuridiche ritenute errate, si tratta di un errore valutativo e il rimedio corretto è il ricorso per cassazione.
- L'omessa attribuzione a un fatto processuale, già espressamente considerato nella motivazione, dell'effetto giuridico sostenuto dalla parte non costituisce normalmente errore revocatorio.
- Nel caso di annullamento e sostituzione di un atto tributario durante il processo, la parte deve distinguere tra la questione processuale della cessazione della materia del contendere e l'eventuale errore del giudice nella relativa valutazione: quest'ultimo va censurato con il rimedio ordinario previsto per gli errori di diritto o di motivazione.
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