Sentenza del 14/06/2019 n. 8536 - Comm. Trib. Prov. Roma
Registro, ipotecaria e catastale - Trasferimento di beni in "trust" - Applicazione delle imposte in misura fissa - Ragioni .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale del trasferimento di un bene dal settlor al trustee nell'ambito di un trust. Il trasferimento è ritenuto gratuito e privo di effetti traslativi definitivi, poiché il trustee non acquisisce il bene nel proprio patrimonio personale, ma lo amministra e custodisce in regime di segregazione patrimoniale, in vista del successivo trasferimento ai beneficiari. Per tale ragione, non si realizza ancora un effettivo arricchimento dei beneficiari né un definitivo trasferimento di ricchezza imponibile.
La decisione
Il trasferimento dal settlor al trustee è soggetto alle imposte in misura fissa: sia all'imposta di registro, sia alle imposte ipotecaria e catastale. La decisione conferma l'orientamento espresso da Cass. n. 975/2018 e Cass. n. 21614/2016, distinguendosi dall'orientamento contrario di Cass. n. 13626/2018. Il testo non specifica l'esito processuale formale, ma il principio affermato è favorevole all'applicazione della tassazione fissa e non proporzionale.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 347/1990, art. 1
La norma disciplina l'imposta ipotecaria. Nel caso esaminato, l'assenza di un trasferimento definitivo al trustee conduce all'applicazione dell'imposta in misura fissa.
D.Lgs. n. 347/1990, art. 2
La norma disciplina l'imposta catastale. Anche tale imposta è applicata in misura fissa quando l'atto istitutivo o dispositivo del trust non produce un effetto traslativo definitivo.
D.L. n. 262/2006, art. 2, comma 47, convertito dalla Legge n. 286/2006
La disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni non è applicata in misura proporzionale al mero trasferimento dal settlor al trustee, poiché tale passaggio non determina ancora l'attribuzione definitiva del bene.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 48/E del 6 agosto 2007
Richiamata come orientamento interpretativo sul trattamento fiscale degli atti relativi ai trust e sulla distinzione tra trasferimento al trustee e attribuzione finale ai beneficiari.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 3/E del 22 gennaio 2008
Richiamata per l'interpretazione fiscale degli atti di trust, con particolare riferimento al momento in cui si verifica l'effettivo trasferimento della ricchezza.
Cassazione civile, sentenze n. 975/2018 e n. 21614/2016
Confermano che il trasferimento dei beni dal settlor al trustee, se privo di attribuzione definitiva, è soggetto a imposte in misura fissa.
Cassazione civile, sentenza n. 13626/2018
È indicata come orientamento difforme rispetto alla conclusione secondo cui il trasferimento al trustee sarebbe immediatamente soggetto a imposizione proporzionale.
Massime di principio
- Nel trust, il trasferimento iniziale dal settlor al trustee non comporta necessariamente un trasferimento di ricchezza imponibile: occorre verificare se il trustee riceva il bene solo per amministrarlo o se ne acquisisca la disponibilità definitiva.
- Quando il trustee opera in regime di segregazione patrimoniale ed è obbligato a trasferire successivamente i beni ai beneficiari, il passaggio iniziale tende a essere qualificato come atto non traslativo e soggetto a imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.
- L'eventuale imposizione proporzionale può essere collegata al momento dell'effettiva attribuzione finale dei beni ai beneficiari, quando si realizza il definitivo arricchimento patrimoniale.
- Per valutare il regime fiscale concreto bisogna esaminare il contenuto dell'atto, i poteri del trustee, l'identificazione dei beneficiari, l'eventuale irrevocabilità del trust e il momento in cui si produce l'effettivo trasferimento della ricchezza.
- La giurisprudenza non è stata sempre uniforme; pertanto, in casi simili è necessario verificare l'orientamento più recente e le caratteristiche specifiche del trust, evitando di applicare automaticamente una tassazione proporzionale al solo trasferimento iniziale.
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