Cassazione Civile, Ordinanza n. 30130/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dipendente assunto con contratto di apprendistato presso una società ferroviaria. In appello era stata confermata la nullità di una previsione del CCNL attività ferroviarie e del successivo accordo sindacale, nella parte in cui escludevano dal computo dell’anzianità utile per gli aumenti periodici l’intero periodo di apprendistato, con conseguente riconoscimento del diritto del lavoratore a vedersi computare integralmente tale periodo e a ricevere i correlativi importi retributivi maturati sin dall’assunzione. Era stata inoltre respinta l’eccezione di prescrizione dei crediti retributivi. La società ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione dell’art. 2948, n. 4, c.c. in relazione all’art. 18, commi 1 e 2, l. n. 300/1970 come modificato dalla l. n. 92/2012. Sosteneva che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la permanenza della c.d. tutela forte dopo la riforma Fornero, trascurando che il lavoratore sarebbe stato comunque esposto al metus nei confronti del datore di lavoro e che ciò avrebbe dovuto comportare la sospensione della prescrizione durante il rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso e ha rigettato integralmente il ricorso. Ha richiamato il principio già affermato in precedenti recenti secondo cui, per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato come ridisegnati dalla l. n. 92/2012 e dal d.lgs. n. 23/2015, in mancanza di un regime di stabilità assistito da predeterminazione certa delle ipotesi risolutorie e da tutela adeguata, la prescrizione dei diritti non ancora prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92/2012 decorre dalla cessazione del rapporto. In applicazione di tale principio, è stata confermata la decisione di merito che aveva escluso la prescrizione dei crediti retributivi e aveva riconosciuto l’anzianità maturata durante l’apprendistato. La società è stata condannata alla rifusione delle spese, con distrazione in favore dei difensori, ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2948, n. 4, c.c.
La prescrizione dei crediti retributivi non ancora prescritti al momento dell’entrata in vigore della l. n. 92/2012 decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, in combinato con l’art. 2935 c.c.
art. 2935 c.c.
La decorrenza della prescrizione è collegata alla possibilità di far valere il diritto; nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato privo di stabilità, tale possibilità rileva dalla cessazione del rapporto.
art. 18, commi 1 e 2, L. 300/1970
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la persistenza di una tutela forte, ma la Corte ribadisce che la riforma del 2012 non assicura un regime di stabilità idoneo a far decorrere la prescrizione in costanza di rapporto.
L. n. 92/2012
La riforma è considerata decisiva per escludere, nei rapporti a tempo indeterminato così modificati, la stabilità necessaria a far decorrere la prescrizione durante il rapporto.
d.lgs. n. 23/2015
Conferma il nuovo assetto dei rapporti a tempo indeterminato, privo di un regime di stabilità assimilabile a quello precedente.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
Accertata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Richiamato in relazione al contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, come ridisegnati dalla l. n. 92/2012 e dal d.lgs. n. 23/2015, l’assenza di un regime di stabilità del recesso impedisce di far decorrere la prescrizione dei diritti retributivi in costanza di rapporto; il termine decorre dalla cessazione del rapporto per i diritti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della riforma.
- Il mero richiamo alla permanenza di una tutela reintegratoria in alcune ipotesi non basta, da solo, a ricostruire un regime di stabilità idoneo a escludere la sospensione di fatto della prescrizione durante il rapporto di lavoro.
- Quando la Corte di cassazione ha già enunciato un principio nomofilattico recente e consolidato, il giudice di legittimità può ribadirlo valorizzando l’esigenza di uniformità, affidabilità e prevedibilità dell’interpretazione giurisprudenziale.
- In materia di prescrizione dei crediti di lavoro, il giudice di merito deve verificare la data di maturazione del diritto e la data di entrata in vigore della riforma del 2012, poiché solo i diritti non ancora prescritti a tale data beneficiano della decorrenza dalla cessazione del rapporto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 30 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29996/2023 del 30/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 30 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30017/2023 del 30/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 30 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30021/2023 del 30/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 30 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30025/2023 del 30/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 30 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30027/2023 del 30/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 30 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30028/2023 del 30/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →