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Sentenza

Sentenza del 14/07/2022 n. 22281 - Corte di Cassazione

Riscossione - Cartella di pagamento - Interessi per ritardato pagamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti impugnavano la cartella di pagamento per Euro 55.343,22 contestando in particolare la motivazione relativa agli interessi per ritardato pagamento (Euro 35.168,21). Denunciavano l'assenza di un prospetto analitico che rendesse comprensibili le modalità di calcolo degli interessi, i tassi applicati nelle varie annualità e la decorrenza, invocando il difetto di motivazione ai sensi della L. n. 241/1990 art. 3 e della L. n. 212/2000 art. 7, nonché violazione del principio probatorio (art. 2697 c.c.) e del diritto di difesa.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno stabilito il principio secondo cui: (1) se la cartella segue un atto fiscale prodromico che abbia già determinato il quantum del debito d'imposta e gli interessi, la cartella adempie all'obbligo di motivazione con il riferimento all'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori; (2) se la cartella costituisce il primo atto che reclama gli interessi, essa deve indicare oltre all'importo la base normativa degli interessi (che può risultare implicitamente dalla tipologia degli interessi o del tributo), e la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti; non è invece richiesta l'indicazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo. Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha ritenuto che l'avviso di liquidazione originario avesse già determinato tipologia, importo e decorrenza degli interessi e che la cartella si fosse limitata a convertirne in Euro l'importo e ad attualizzare gli interessi; non essendo stato contestato il contenuto dell'avviso e non essendo stata dimostrata una discrepanza, il ricorso è stato rigettato. Il ricorso è stato dunque respinto e nulla sulle spese.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7

    Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione

    Stabilisce l'obbligo di motivazione anche per gli atti tributari (compresa la cartella); la motivazione deve indicare presupposti di fatto e ragioni giuridiche ma non impone necessariamente la specificazione dei singoli tassi applicati negli anni

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3

    La motivazione dei provvedimenti amministrativi

    Fornisce i criteri generali di motivazione cui la normativa tributaria rinvia: la motivazione deve essere congrua, sufficiente e intellegibile per consentire il controllo e l'esercizio del diritto di difesa

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 20

    Interessi per ritardata iscrizione a ruolo: ... si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento ..., gli interessi al tasso del ... annuo

    Definisce la base normativa per il calcolo degli interessi sulle imposte; essendo i criteri di calcolo predeterminati normativamente, il richiamo alla norma e all'atto che ha già quantificato gli interessi è spesso sufficiente ai fini della motivazione

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 30

    Interessi di mora: ... si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente ...

    Regola gli interessi di mora determinati periodicamente; i tassi vengono fissati con provvedimenti pubblici, perciò non è necessario riportare i singoli tassi nella cartella se la base normativa è indicata

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 54-55

    Norme sulla registrazione d'ufficio e sulla determinazione degli interessi di mora per imposte di registro, ipotecarie e catastali

    Indica la disciplina specifica per le imposte di registro/ipotecaria/catastale e rinvia alle norme che presidiano decorrenza e calcolo degli interessi

  • D.Lgs. 27 luglio 1997, n. 462, artt. 2-3

    Fissa regole particolari per la misura degli interessi nelle ipotesi di liquidazione automatica e controllo formale (es. misura e decorrenze come previste dalla normativa)

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3

    Richiamato in tema di preclusioni: una volta che l'atto prodromico è divenuto definitivo, certe eccezioni in materia di an e quantum possono essere precluse

Massime di principio

  • Se la cartella è successiva a un atto prodromico che ha già determinato il debito e gli interessi (anche se in valuta diversa), è sufficiente che la cartella richiami quell'atto e quantifichi l'ulteriore importo per gli accessori; non è necessaria la ripetizione analitica del calcolo.
  • Se la cartella costituisce il primo atto che reclama interessi, essa ha natura sostanzialmente impositiva e deve indicare (oltre all'importo) la base normativa degli interessi e la decorrenza dalla quale sono dovuti; la base normativa può risultare anche implicitamente dalla tipologia dell'interesse o del tributo.
  • Non è richiesto che la cartella espliciti i singoli saggi periodici di interesse applicati negli anni né le modalità di calcolo dettagliate, perché tali tassi sono determinati da provvedimenti pubblici e conoscibili mediante pubblicità legale; tuttavia l'amministrazione può comunque fornire calcoli analitici per agevolare il contribuente.
  • Se la cartella contiene un vizio motivazionale relativo agli interessi, l'eventuale invalidità opera in via parziale rispetto alla sola parte relativa agli interessi (principio di conservazione dell'atto), salvo che il vizio investa l'intero titolo impositivo.
  • Nel caso di atti derivanti da controllo automatizzato o da dichiarazioni, il richiamo alla dichiarazione o all'atto che ha già dettagliato gli elementi permette di ritenere assolto l'onere motivazionale anche per gli interessi, mentre se la cartella introduce per la prima volta una rettifica impositiva deve fornire la motivazione completa anche in ordine agli interessi.

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