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Sentenza

Sentenza n. 831/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento -della Determina (Registro Gen. Segr. n.286 del 13.2.2026) - mai comunicata - di aggiudicazione del “Servizio di Asilo nido comunale presso le sedi di Aiello/Campomanfoli e Via Garibaldi del Comune di Castel San Giorgio” - CIG: B9B07784448 (all.1);​

Giustizia amministrativa202600384

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione dell'appalto per il servizio di asilo nido comunale presso le sedi di Aiello/Campomanfoli e Via Garibaldi del Comune di Castel San Giorgio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l'aggiudicazione in favore della cooperativa controinteressata, deducendo l'anomalia e l'insostenibilità dell'offerta aggiudicataria e l'illegittimità del giudizio positivo di congruità espresso dal responsabile unico del procedimento. In particolare, ha contestato il costo della manodopera, pari a 126.454 euro rispetto ai 159.191 euro stimati dalla stazione appaltante, sostenendo che l'aggiudicataria avesse applicato le tabelle ministeriali di settembre 2025 anziché quelle di gennaio 2026, omesso gli aumenti contrattuali e gli scatti di anzianità e ridotto arbitrariamente il tasso di assenteismo. Sono stati inoltre contestati il costo delle derrate alimentari, indicato in 8.632 euro rispetto ai 16.060 euro stimati dalla stazione appaltante, i costi generali, quantificati in 6.400 euro, e l'incidenza economica delle migliorie offerte. La ricorrente ha dedotto anche il difetto di istruttoria e richiamato una diversa procedura nella quale la stazione appaltante aveva ritenuto incongruo il costo della manodopera da essa indicato. Le parti resistenti hanno eccepito l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso, anche in ragione dell'avanzato stato di esecuzione di un appalto della durata di 73 giorni.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il Collegio ha preliminarmente escluso l'inammissibilità, ritenendo sempre consentito, nei limiti del sindacato estrinseco, il controllo sulla legittimità della valutazione di congruità dell'offerta. Ha inoltre escluso l'improcedibilità, poiché permaneva l'interesse risarcitorio della ricorrente nonostante l'avanzato stato di esecuzione del servizio. Nel merito, applicando l'art. 110 del codice dei contratti pubblici, il TAR ha ritenuto legittima la verifica di anomalia svolta dal responsabile unico del procedimento mediante richiesta scritta di giustificazioni e valutazione della documentazione prodotta dall'aggiudicataria. Il giudizio positivo di non anomalia non richiede una motivazione analitica, essendo sufficiente il rinvio alle giustificazioni, mentre il concorrente che lo contesta deve indicare specifiche cause di insostenibilità e fornire elementi idonei a dimostrare la manifesta irragionevolezza o il travisamento della valutazione tecnico-discrezionale. Le censure sul costo del lavoro sono state ritenute infondate: il riferimento alle tabelle di settembre 2025 era coerente con la stima della gara; i successivi aumenti contrattuali, decorrenti da gennaio 2026, non erano stati quantificati dalla ricorrente e il loro scostamento stimato non superava l'1,9% del costo complessivo della manodopera; la riduzione delle ore non lavorate era stata plausibilmente giustificata sulla base dei dati storici dell'impresa; gli scatti di anzianità erano stati calcolati considerando la posizione contrattuale del personale già impiegato nel servizio, essendo l'aggiudicataria il gestore uscente. Il richiamo a una diversa gara non è stato ritenuto idoneo a dimostrare una disparità di trattamento, poiché l'eventuale illegittimità dell'esclusione disposta in quella procedura avrebbe dovuto essere contestata nel relativo giudizio e non può fungere da parametro per ottenere l'esclusione di un concorrente in una distinta gara. Le contestazioni sugli altri costi sono state respinte perché la stima delle derrate alimentari aveva natura prudenziale e non vincolante, mentre le censure sui costi generali e sulle migliorie erano generiche o comunque smentite dal margine di 6.400 euro previsto dall'aggiudicataria. È stato escluso anche il difetto di istruttoria, poiché la verifica era stata svolta sulla documentazione richiesta e aveva riguardato la voce concretamente ritenuta sospetta dalla stazione appaltante. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna controparte costituita, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    La stazione appaltante deve verificare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta anormalmente bassa mediante richiesta di spiegazioni sui prezzi e sui costi proposti e valutazione della documentazione giustificativa.

  • art. 120 c.p.a.

    La controversia è stata trattata secondo il rito speciale previsto per le controversie relative alle procedure di affidamento di contratti pubblici.

  • art. 74 c.p.a.

    La sentenza è stata pronunciata richiamando la disciplina della decisione in forma semplificata, nei limiti risultanti dal testo.

Massime di principio

  • Il giudizio positivo di non anomalia dell'offerta non richiede una motivazione analitica autonoma quando la stazione appaltante abbia esaminato le giustificazioni dell'operatore economico e possa rinviarvi; l'obbligo di motivazione analitica sussiste invece in caso di giudizio negativo di anomalia.
  • Il concorrente che contesta in giudizio un giudizio positivo di non anomalia deve allegare specifiche cause di insostenibilità dell'offerta e fornire elementi idonei a dimostrare che la valutazione tecnico-discrezionale della stazione appaltante sia manifestamente irragionevole o affetta da travisamento.
  • La verifica di anomalia può concentrarsi sulle voci dell'offerta concretamente ritenute sospette dalla stazione appaltante; non sussiste un obbligo di riesaminare indistintamente ogni elemento economico quando l'istruttoria svolta sia adeguata rispetto alla specifica anomalia rilevata.
  • La stima dei costi contenuta nella documentazione di gara, ove avente natura prudenziale, non costituisce necessariamente un costo vincolante per il concorrente ai fini della dimostrazione della congruità dell'offerta.
  • L'eventuale illegittimità dell'esclusione o della valutazione di anomalia compiuta in una diversa procedura di gara deve essere contestata nell'ambito di quella stessa procedura e non può essere invocata come parametro per ottenere l'esclusione di un concorrente in una gara distinta.
  • L'avanzato stato di esecuzione di un appalto di breve durata non determina di per sé l'improcedibilità dell'impugnazione dell'aggiudicazione quando persista un interesse risarcitorio del concorrente.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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