Sentenza n. 157/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, quantificando la quota di ripiano, a livello regionale, da porre a carico delle imprese fornitrici dei dispositivi medici per i medesimi anni (doc. 1); Del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251, con il quale sono state adottate le Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 2); Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 3); Della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019 (doc. 4); NONCHE', PER QUANTO OCCORRER POSSA, Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute) (doc. 5); Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute) (doc. 6); Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute) (doc. 7); Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 0005496-P-26/02/2020 (n. 0007435 del 17/3/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze) (doc. 8 e 9); Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per l'anno 2019 (doc. 10); Dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022 (doc. 13); Dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022 (non nota); nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto EVENTUALMENTE PREVIA RIMESSIONE alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hospital Solutions Bologna S.r.l. il 22/12/2022: PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE Della Determina Dirigenziale della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12/12/2022 unitamente all'Allegato 1; Della comunicazione prot. 13/12/2022.1226260; Della nota prot. n. 0645107 del 13/8/2019 della Regione Emilia Romagna; Della nota prot. 0722665 del 25/9/2019 della Regione Emilia Romagna, non conosciuta; NONCHE' PER QUANTO OCCORRER POSSA Delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali: n. 284 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Piacenza n. 667 del 05/09/2019 dell'Azienda Usl di Parma n. 334 del 20/09/2019 dell'Azienda Usl di Reggio Emilia n. 267 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Modena n. 325 del 04/09/2019 dell'Azienda Usl di Bologna n. 189 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Imola n. 183 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Ferrara n. 295 del 18/09/2019 dell'Azienda Usl della Romagna n. 969 del 03/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Parma n. 333 del 19/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia n. 137 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Modena n. 212 del 04/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Bologna n. 202 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara n. 260 del 06/09/2019 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO DI TUTTI I PROVVEDIMENTI GRAVATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO E SEGNATAMENTE Del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216; Del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251; Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019; Della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019 (doc. 4); NONCHE', PER QUANTO OCCORRER POSSA, Delle circolari del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute), del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute), del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute), prot. n. 0005496-P-26/02/2020 (n. 0007435 del 17/3/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze) (doc. 8 e 9); Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019 Dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022 (doc. 13); Dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022 (non nota); nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto EVENTUALMENTE PREVIA RIMESSIONE alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali, accordi, circolari e atti regionali relativi al payback per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, impresa fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato gli atti statali con cui era stato certificato il superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018 e determinata la quota di ripiano posta a carico delle imprese fornitrici, nonché le linee guida ministeriali e gli atti regionali applicativi, inclusa la determinazione della Regione Emilia-Romagna e gli atti delle aziende sanitarie regionali. Aveva inoltre prospettato, ove necessario, la rimessione alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Prima della decisione, la società ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio, avendo aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie in materia di payback previsto dall'art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. L'adesione al meccanismo legislativo di definizione delle controversie ha fatto venir meno l'interesse alla decisione giudiziale. Il Collegio ha precisato che, sebbene la legge descriva l'effetto sostanziale come cessazione della materia del contendere, sul piano processuale ricorre l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: il bene della vita conseguito dalla società, consistente nel pagamento delle somme dovute in misura ridotta, è diverso da quello perseguito con il ricorso, ossia l'eliminazione dal mondo giuridico degli atti impugnati. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, conv. con mod. con l. 8 agosto 2025, n. 118
la cessazione della materia del contendere
Il meccanismo legislativo di definizione delle controversie relative al payback consente il pagamento delle somme dovute in misura ridotta e determina il venir meno dell'interesse alla decisione sul ricorso; processualmente, tale effetto è qualificato come improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando il ricorrente aderisce a un meccanismo legislativo di definizione della controversia che gli consente di conseguire un’utilità diversa da quella perseguita con l’impugnazione, ma rende non più attuale l’interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La qualificazione legislativa dell'effetto sostanziale come cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di qualificare diversamente l'effetto processuale: quando non viene integralmente realizzato il bene della vita oggetto della domanda giudiziale, ma viene meno soltanto l'interesse a ottenere la pronuncia, ricorre l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
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