Sentenza del 19/03/2018 n. 906 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ICI - Area edificabile - Base imponibile- Determinazione del valore venale - Ripartizione dell'onere della prova - Acquiescenza per annualità successiva - Rilevanza - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la determinazione della base imponibile ICI di un'area edificabile. Il Comune aveva attribuito al terreno un valore venale considerando, in particolare, la relativa potenzialità edificatoria. Il contribuente contestava la congruità di tale valutazione, sostenendo implicitamente che il valore accertato fosse eccessivo o non adeguatamente provato. La sentenza ha chiarito che spetta al Comune determinare il valore venale sulla base delle caratteristiche e delle variabili rilevanti dell'area, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'incongruità del valore accertato.
La decisione
La valutazione del Comune è stata ritenuta congrua perché fondata su dati di provenienza neutrale, quali le perizie di stima redatte dall'Agenzia delle entrate. Ha inoltre assunto rilievo il fatto che il contribuente avesse prestato acquiescenza ad analoghi avvisi di accertamento relativi ad annualità successive, circostanza valutabile come elemento indiziario della correttezza del valore attribuito. La contestazione del contribuente, pertanto, non è stata accolta.
Norme richiamate
ICI - disciplina della base imponibile delle aree fabbricabili
Per le aree edificabili, la base imponibile deve essere determinata facendo riferimento al valore venale in comune commercio, tenendo conto della potenzialità edificatoria e delle altre caratteristiche concrete del terreno.
Principi processuali sull'onere della prova
Il Comune deve indicare e giustificare gli elementi utilizzati per la determinazione del valore, ma, una volta fornita una stima attendibile e basata su dati neutrali, spetta al contribuente dimostrarne specificamente l'incongruità.
Principio dell'acquiescenza ad avvisi di accertamento relativi ad annualità successive
L'assenza di contestazione o il pagamento di accertamenti analoghi relativi ad altre annualità non determina automaticamente la definitività del valore per l'anno controverso, ma può costituire un elemento indiziario rilevante per confermare la congruità della stima comunale.
Massime di principio
- Nella tassazione delle aree edificabili, il valore imponibile non dipende soltanto dal valore catastale, ma soprattutto dalla concreta potenzialità edificatoria e dalle condizioni di mercato.
- Quando il Comune fonda l'accertamento su perizie o dati provenienti da un soggetto tecnico indipendente, il contribuente deve fornire una contestazione specifica e documentata; non è sufficiente una generica affermazione di eccessività del valore.
- Il contribuente può contrastare la stima producendo una perizia alternativa, comparabili di mercato, documentazione urbanistica o altri elementi idonei a dimostrare l'effettivo minor valore dell'area.
- L'acquiescenza ad accertamenti analoghi per altre annualità può essere utilizzata contro il contribuente come indizio di coerenza del valore accertato, anche se non comporta automaticamente l'accettazione del valore per ogni periodo d'imposta.
- La valutazione del valore venale deve essere riferita alla situazione concreta dell'area e all'annualità interessata; tuttavia, valori e comportamenti relativi ad anni vicini possono avere rilevanza probatoria.
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